Art. 10.
                       Durata delle iscrizioni
  1. I  dati identificativi personali iscritti a seguito della revoca
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  9 della legge 15 dicembre
1990,   n.   386,  ovvero  delle  sanzioni  e  dei  divieti  previsti
dall'articolo  10-bis,  comma  1,  lettera  c),  della medesima legge
restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi
provvedimenti.
  2. I  dati  identificativi  personali iscritti a seguito di revoche
all'utilizzo  di  carte di pagamento restano iscritti in archivio per
due anni.
  3. I   dati  identificativi  personali  iscritti  a  seguito  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie restano iscritti in archivio per
cinque anni.
  4. I  dati  identificativi  personali  sono eliminati dall'archivio
decorsi i termini indicati nei commi 1, 2 e 3.
 
          Note all'art. 10:
              - Per  il  testo  dell'art.  9  della legge 15 dicembre
          1990, n. 386, si rimanda alle note dell'art. 5.
              - Per  il  testo dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e),
          della  legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note
          all'art. 1.