Art. 10. Durata delle iscrizioni 1. I dati identificativi personali iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ovvero delle sanzioni e dei divieti previsti dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della medesima legge restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti. 2. I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche all'utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni. 3. I dati identificativi personali iscritti a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie restano iscritti in archivio per cinque anni. 4. I dati identificativi personali sono eliminati dall'archivio decorsi i termini indicati nei commi 1, 2 e 3.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note dell'art. 5. - Per il testo dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note all'art. 1.