Art. 11. Diritti dell'interessato 1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono esercitati secondo le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, anche presso le sezioni remote dell'archivio. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare in conseguenza dell'esercizio di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati ovvero d'intesa con esso.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Art. 13 (Diritti dell'interessato). - 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto. 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dai regolamento di cui all'art. 33, comma 3. 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista limitatamente alla fonte della notizia". - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 (regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali a norma dell'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675): "Art. 17 (Accesso ai dati personali). - 1. La richiesta di cui all'art. 13. comma 1, lettera c), n. 1), della legge puo' essere avanzata anche per il tramite degli incaricati del trattamento, senza formalita' ed anche verbalmente. 2. L'interessato deve dimostrare la propria identita', anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce su incarico dell'interessato deve inoltre esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge. Nei casi previsti dall'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'autenticazione non e' necessaria. Se l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 3. La richiesta puo' essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o telefax. Si applica anche per la richiesta l'art. 12, comma 6. 4. L'interessato puo' farsi assistere da una persona di fiducia. 5. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o ad una specifica banca dati, la comunicazione o il riscontro all'interessato devono comprendere tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. 6. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati, sempreche' in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualita' e la quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si provvede in ogni caso alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica. 7. Qualora, a seguito della richiesta di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), n. 1), della legge, non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, il contributo spese che puo' essere richiesto non puo' eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, e non puo' comunque superare l'importo di lire ventimila. Il contributo e' determinato forfettariamente in L. 5.000 qualora i dati siano trattati con mezzi elettronici o comunque automatizzati e la risposta sia fornita in forma verbale. 8. Il contributo di cui al comma 7 e' corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro dal quale risulta l'inesistenza dei dati e comunque non oltre cinque giorni. 9. Ai fini di una piu' efficace applicazione dell'art. 13 della legge, i titolari dei trattamenti adottano le opportune misure volte, in particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano i singoli soggetti, tenuto conto della definizione di "dato personale" contenuta nell'art. 1 della legge; b) a semplificare per quanto possibile le modalita' per il riscontro al richiedente e a ridurre i relativi tempi, anche nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e 9 si applicano anche agli altri casi disciplinati dall'art. 13 della legge, nei quali, tuttavia, non e' dovuto alcun contributo spese".