Art. 11. 
                      Diritti dell'interessato 
  1. I diritti di accesso ai  dati  personali  e  gli  altri  diritti
dell'interessato previsti dall'articolo 13 della  legge  31  dicembre
1996,  n.  675,  sono  esercitati  secondo  le   modalita'   di   cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31  marzo
1998, n. 501, anche  presso  le  sezioni  remote  dell'archivio.  Gli
aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le  cancellazioni  da
effettuare  in  conseguenza  dell'esercizio  di  tali  diritti   sono
disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati ovvero
d'intesa con esso. 
 
          Note all'art. 11:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 13 della citata legge
          31 dicembre 1996, n. 675:
              "Art.  13 (Diritti dell'interessato). - 1. In relazione
          al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
                a) di   conoscere,   mediante   accesso  gratuito  al
          registro   di   cui   all'art.  31,  comma  1,  lettera  a)
          l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
                b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7,
          comma 4, lettere a), b) e h);
                c)   di   ottenere,   a   cura  del  titolare  o  del
          responsabile, senza ritardo:
                  1)  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati
          personali   che   lo   riguardano,   anche  se  non  ancora
          registrati,  e  la comunicazione in forma intellegibile dei
          medesimi  dati e della loro origine, nonche' della logica e
          delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta
          puo'  essere  rinnovata,  salva l'esistenza di giustificati
          motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
                  2)  la  cancellazione,  la  trasformazione in forma
          anonima  o  il  blocco  dei  dati trattati in violazione di
          legge,   compresi  quelli  di  cui  non  e'  necessaria  la
          conservazione  in  relazione  agli scopi per i quali i dati
          sono stati raccolti o successivamente trattati;
                  3)   l'aggiornamento,   la  rettificazione  ovvero,
          qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
                  4)  l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui ai
          numeri  2)  e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
          quanto  riguarda  il  loro  contenuto, di coloro ai quali i
          dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
          cui  tale  adempimento  si riveli impossibile o comporti un
          impiego  di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
          diritto tutelato;
                d)  di  opporsi,  in  tutto  o  in  parte, per motivi
          legittimi,   al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo
          riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
                e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
          dati  personali  che  lo  riguardano,  previsto  a  fini di
          informazione   commerciale   o   di   invio   di  materiale
          pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
          di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione commerciale
          interattiva  e  di essere informato dal titolare, non oltre
          il  momento  in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
          possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
              2.  Per  ciascuna  richiesta di cui al comma 1, lettera
          c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non
          risulti  confermata  l'esistenza di dati che lo riguardano,
          un  contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
          sopportati,   secondo   le  modalita'  ed  entro  i  limiti
          stabiliti dai regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
              3.  I  diritti  di  cui  al  comma  1  riferiti ai dati
          personali   concernenti  persone  decedute  possono  essere
          esercitati da chiunque vi abbia interesse.
              4.  Nell'esercizio  dei  diritti  di  cui  al  comma  1
          l'interessato   puo'  conferire,  per  iscritto,  delega  o
          procura a persone fisiche o ad associazioni.
              5.  Restano  ferme  le  norme sul segreto professionale
          degli esercenti la professione di giornalista limitatamente
          alla fonte della notizia".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   31  marzo  1998,  n.  501
          (regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione  ed  il
          funzionamento  dell'ufficio  del  Garante per la protezione
          dei  dati  personali  a  norma dell'art. 33, comma 3, della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675):
              "Art. 17 (Accesso ai dati personali). - 1. La richiesta
          di cui all'art. 13. comma 1, lettera c), n. 1), della legge
          puo'  essere avanzata anche per il tramite degli incaricati
          del trattamento, senza formalita' ed anche verbalmente.
              2.  L'interessato deve dimostrare la propria identita',
          anche  esibendo  o  allegando  copia  di  un  documento  di
          riconoscimento.   La   persona   che   agisce  su  incarico
          dell'interessato  deve  inoltre  esibire  o  allegare copia
          della   procura   o  della  delega  recante  sottoscrizione
          autenticata   nelle  forme  di  legge.  Nei  casi  previsti
          dall'art.  3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          l'autenticazione non e' necessaria. Se l'interessato e' una
          persona  giuridica, un ente o un associazione, la richiesta
          e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base
          ai rispettivi statuti od ordinamenti.
              3.  La  richiesta  puo' essere trasmessa anche mediante
          lettera  raccomandata  o  telefax.  Si applica anche per la
          richiesta l'art. 12, comma 6.
              4. L'interessato puo' farsi assistere da una persona di
          fiducia.
              5.   Salvo   che   la  richiesta  sia  riferita  ad  un
          particolare  trattamento  o ad una specifica banca dati, la
          comunicazione   o   il   riscontro  all'interessato  devono
          comprendere   tutti   i   dati   personali  che  riguardano
          l'interessato comunque trattati dal titolare.
              6. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
          incaricati  del  trattamento e possono essere comunicati al
          richiedente  anche  oralmente,  ovvero  con  prospettazione
          mediante   mezzi   elettronici  o  comunque  automatizzati,
          sempreche'  in  tali  casi  la  comprensione  dei  dati sia
          agevole, considerata anche la qualita' e la quantita' delle
          informazioni.  Se vi e' richiesta, si provvede in ogni caso
          alla   trasposizione   dei  dati  su  supporto  cartaceo  o
          informatico,   ovvero   alla   loro  trasmissione  per  via
          telematica.
              7.  Qualora,  a seguito della richiesta di cui all'art.
          13,  comma  1,  lettera c), n. 1), della legge, non risulti
          confermata    l'esistenza    di    dati    che   riguardano
          l'interessato,   il   contributo   spese  che  puo'  essere
          richiesto   non   puo'   eccedere  i  costi  effettivamente
          sopportati  per la ricerca effettuata nel caso specifico, e
          non  puo' comunque superare l'importo di lire ventimila. Il
          contributo  e'  determinato  forfettariamente  in  L. 5.000
          qualora  i  dati  siano  trattati  con  mezzi elettronici o
          comunque  automatizzati  e la risposta sia fornita in forma
          verbale.
              8. Il contributo di cui al comma 7 e' corrisposto anche
          mediante  versamento  postale  o  bancario, ovvero mediante
          carta  di  pagamento  o  di credito, ove possibile all'atto
          della   ricezione   del   riscontro   dal   quale   risulta
          l'inesistenza dei dati e comunque non oltre cinque giorni.
              9.  Ai fini di una piu' efficace applicazione dell'art.
          13  della  legge,  i  titolari  dei trattamenti adottano le
          opportune misure volte, in particolare:
                a) ad  agevolare l'accesso ai dati personali da parte
          dell'interessato,  anche  attraverso  l'impiego di appositi
          programmi   per   elaboratore  finalizzati  ad  un'accurata
          selezione  dei  dati  che  riguardano  i  singoli soggetti,
          tenuto   conto   della   definizione  di  "dato  personale"
          contenuta nell'art. 1 della legge;
                b) a  semplificare  per quanto possibile le modalita'
          per  il  riscontro  al  richiedente  e a ridurre i relativi
          tempi,  anche nell'ambito degli uffici per le relazioni con
          il  pubblico  di  cui all'art. 12 del decreto legislativo 3
          febbraio   1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.
              10.  Le  disposizioni  di  cui ai commi da 1 a 6 e 9 si
          applicano  anche  agli altri casi disciplinati dall'art. 13
          della  legge,  nei  quali,  tuttavia,  non  e' dovuto alcun
          contributo spese".