Art. 13.
                     Modalita' di consultazione
  1. Le  banche,  gli  uffici  postali,  gli  intermediari finanziari
vigilati emittenti carte di pagamento e il prefetto consultano i dati
contenuti  nell'archivio  attraverso  le  rispettive  sezioni  remote
dell'archivio.   I  dati  presenti  nelle  sezioni  remote  non  sono
modificabili.
  2. L'autorita'  giudiziaria  accede  direttamente ai dati contenuti
nella    sezione   centrale   dell'archivio   utilizzando   procedure
telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio
stesso.