Art. 13. Modalita' di consultazione 1. Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e il prefetto consultano i dati contenuti nell'archivio attraverso le rispettive sezioni remote dell'archivio. I dati presenti nelle sezioni remote non sono modificabili. 2. L'autorita' giudiziaria accede direttamente ai dati contenuti nella sezione centrale dell'archivio utilizzando procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio stesso.