Art. 15.
                         Preavviso di revoca
  1. Il  termine  per  l'invio  del preavviso di revoca decorre dalla
presentazione, anche in via telematica, dell'assegno al pagamento.
  2. La  prova  del  pagamento  tardivo dell'assegno nel sessantesimo
giorno  deve  essere  fornita  dall'interessato  durante  l'orario di
apertura dello stabilimento trattario.