Art. 3.
                Modalita' della trasmissione dei dati
  1. I  dati sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dalle
banche,  dagli uffici postali, dagli intermediari finanziari vigilati
emittenti   carte   di   pagamento,  dai  prefetti  e  dall'autorita'
giudiziaria.
  2. I  soggetti  indicati  nel  comma  1 assicurano l'esattezza e la
completezza    dei   dati   trasmessi   all'archivio   e   provvedono
tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati.
  3. La   trasmissione   dei  dati  viene  effettuata  con  procedure
telematiche    compatibili    con    le    caratteristiche   tecniche
dell'archivio.  Per  la  trasmissione  dei dati all'archivio e per le
comunicazioni  che  le  banche, gli uffici postali e gli intermediari
finanziari  vigilati  emittenti  carte  di  pagamento  devono fare ai
soggetti interessati, si tiene conto dei giorni lavorativi bancari.