Art. 7. 
                       Verifiche straordinarie 
  1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o  dall'ARPA
o  dagli  organismi  individuati  dal   Ministero   delle   attivita'
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla  normativa  europea
UNI CEI. 
  2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate  nei  casi
di: 
    a) esito negativo della verifica periodica; 
    b) modifica sostanziale dell'impianto; 
    c) richiesta del datore del lavoro.