Art. 2. La decorazione di quest'Ordine conferisce il titolo di Cavaliere, ed e' concessa; A) A coloro che si sono segnalati nell'agricoltura con la colonizzazione di terre incolte; col perfezionamento dei prodotti agrari e degli allevamenti; con l'introduzione e la diffusione di nuove colture o di perfezionati metodi di coltivazione; con opere d'irrigazione o di prosciugamento; con provvedimenti atti a migliorare le condizioni materiali e morali delle classi agricole, e in generale col dare notevole incremento all'agricoltura nazionale; B) A coloro che si sono segnalati nell'industria con l'impianto in paese di nuove industrie a con ampliamenti di quelle esistenti; con scoperte od invenzioni, industriali di riconosciuta importanza pratica; col lavoro personale nella direzione o nello sviluppo degli opifici, ed in generale con l'aver dato notevole incremento all'industria manifatturiera italiana; con l'introduzione di perfezionamenti tecnici; con l'avere ideato od adottato invenzioni, provvedimenti od istituzioni utili all'incolumita' od al benessere morale e materiale degli operai; C) A coloro che si sono segnalati nel commercio, con l'avere aperti od acquistati stabilmente a prodotti nazionali mercati esteri d' importante consumo o con l'avere in grande misura accresciuta l'esportazione di prodotti gia' richiesti dall'estero, o promosso l'esportazione di prodotti non prima richiesti; con l'aver dato impulso ad istituzioni di credito, tendenti a migliorare le condizioni dell'agricoltura e dell'industria; D) A coloro che anche in qualita' di operai abbiano, mediante la loro collaborazione, efficacemente contribuito alle opere, produzioni, aziende ed iniziative delle quali alle lettere precedenti.