Art. 2. 
 
  La decorazione di quest'Ordine conferisce il titolo  di  Cavaliere,
ed e' concessa; 
 
    A) A  coloro  che  si  sono  segnalati  nell'agricoltura  con  la
colonizzazione di terre incolte;  col  perfezionamento  dei  prodotti
agrari e degli allevamenti; con l'introduzione  e  la  diffusione  di
nuove colture o di perfezionati metodi  di  coltivazione;  con  opere
d'irrigazione  o  di  prosciugamento;  con   provvedimenti   atti   a
migliorare le condizioni materiali e morali delle classi agricole,  e
in generale col dare notevole incremento all'agricoltura nazionale; 
 
    B) A coloro che si sono segnalati nell'industria  con  l'impianto
in paese di nuove industrie a con ampliamenti  di  quelle  esistenti;
con scoperte od invenzioni, industriali  di  riconosciuta  importanza
pratica; col lavoro personale nella direzione o nello sviluppo  degli
opifici,  ed  in  generale  con  l'aver  dato   notevole   incremento
all'industria  manifatturiera   italiana;   con   l'introduzione   di
perfezionamenti tecnici; con l'avere ideato od  adottato  invenzioni,
provvedimenti od istituzioni utili all'incolumita'  od  al  benessere
morale e materiale degli operai; 
 
    C) A coloro che si sono  segnalati  nel  commercio,  con  l'avere
aperti od acquistati stabilmente a prodotti nazionali mercati  esteri
d' importante consumo o con  l'avere  in  grande  misura  accresciuta
l'esportazione di prodotti gia'  richiesti  dall'estero,  o  promosso
l'esportazione di prodotti  non  prima  richiesti;  con  l'aver  dato
impulso  ad  istituzioni  di  credito,  tendenti  a   migliorare   le
condizioni dell'agricoltura e dell'industria; 
 
    D) A coloro che anche in qualita' di operai abbiano, mediante  la
loro   collaborazione,   efficacemente   contribuito   alle    opere,
produzioni,  aziende  ed  iniziative   delle   quali   alle   lettere
precedenti.