Art. 5. Sono chiamati a formare il Consiglio: 3 membri del Consiglio di Agricoltura, 3 del Consiglio dell'Industria e Commercio, e i due Direttori dell'Agricoltura e dell'Industria e del Commercio. Successivamente saranno aggiunti al Consiglio anche 6 Cavalieri dell'Ordine. I Consiglieri durano in carica tre anni, eccetto i Direttori dell'Agricoltura e dell'Industria e Commercio che sono membri di diritto in permanenza. Il Sotto Segretario di Stato presiede alle sedute del Consiglio; in caso d'impedimento deleghera' un membro del Consiglio medesimo. Non possono conferirsi, in ciascun anno, nomine di Cavaliere in numero superiore ad ottanta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 maggio 1901. VITTORIO EMANUELE. G. Zanardelli. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.