Art. 5. 
 
  Sono chiamati a formare il Consiglio: 3  membri  del  Consiglio  di
Agricoltura, 3 del Consiglio dell'Industria  e  Commercio,  e  i  due
Direttori  dell'Agricoltura  e  dell'Industria   e   del   Commercio.
Successivamente saranno  aggiunti  al  Consiglio  anche  6  Cavalieri
dell'Ordine. 
 
  I Consiglieri durano  in  carica  tre  anni,  eccetto  i  Direttori
dell'Agricoltura e dell'Industria e  Commercio  che  sono  membri  di
diritto in permanenza. 
 
  Il Sotto Segretario di Stato presiede alle sedute del Consiglio; in
caso d'impedimento deleghera' un membro del Consiglio medesimo. 
 
  Non possono conferirsi, in ciascun anno,  nomine  di  Cavaliere  in
numero superiore ad ottanta. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 maggio 1901. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       G. Zanardelli. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.