Il comune di MALO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, e per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote: a) aliquota ordinaria, nella misura 5,5 per mille, da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nella lettera b) del presente punto 1.; b) aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille, da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente abilitata ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle pertinenze della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' idivisa, purche' residenti nel comune di Malo nonche' al valore delle seguenti unita' immobiliari e loro pertinenze: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; unita' immobiliare prosseduta a titolo di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello stato a condizione che la stessa risulti non locata; unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il primo grado ovvero ai parenti, in linea retta entro il primo grado, del coniuge e dagli stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza: La detrazione di imposta per l'unita' immobiliare abilitata ad abitazione principale del soggetto passivo o equiparata all'abitazione principale rimane fissa nella misura di L. 200.000, pari a Euro 103.29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 8 comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'ablitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa: 2. di elevare, per i motivi espressi in premessa, anche per l'anno 2002, a L. 400.000, pari a Euro 206,58, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che trovano in tutte le seguenti condizioni: I. possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente abilitata ad abitazione principale. Tale abiltazione deve essere l'uico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze di tale abitazione; II. godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abilitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa, dovra' essere costituito da sole pensioni sociali; III. in alternativa al precendete punto II, godiemento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al "minino vitale" nelle misure stabilite per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato. Di stabilire che la richiesta documentata dalla maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta in acconto e verifica dell'ufficio servizi sociali del comune. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti I, II e III potra' risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. (Omissis). 002A2125 Il comune di MARCHENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finziario 2002, fissandola nella misura unica del 6 per mille; 2. di disporre comunque che limitatamente all'abitazione principale detta aliquiota sara' applicata nella percentuale del 5,5 per mille; 3. di dare atto che la determinazione per l'abilitazione principale (comprese le pertinenze eventuali) e' determinato in via generale L. 200.000 (pari a Euro 103,29), mentre la stessa viene elevata a L. 500.000 (pari a Euro 258,23) qualora nel proprio nucleo familiare di residenza sia presente un parente di primo grado portatore di handicap riconosciuto in valido al 100%, purche' il redditto annuo imponibile I.R.P.E.F. relativo alla famiglia stessa non sia superiore al limite pro-capite di L. 30.000.000 (pari a Euro 15.493,71). (Omissis). 002A2126 Il comune di MARENO DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento; (Omissis). Allegato sub A) ----> Vedere Allegato <---- (Omissis). 002A2127 Il comune di MARENTINO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicare alle abitazioni pricipali e nella misura del 6,5 tutti gli altri immobili; la detrazione di imposta per le abilitazioni principali e' prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, pari a 103,29. (Omissis). 002A2128 Il comune di MARTELLAGO (provincia di Venezia) ha adottato, il 25 gennaio 2001 e il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) abitazione principale e relative pertinenze, compresi alloggi utilizzati da soci delle cooperative a proprieta' indivisa, gli alloggi regolarmente assegnati da istituto autonomo case pololari, gli alloggi posseduti (e non locati) da soggetto disabile o anziano che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario: 5 per mille; b) immobili non locati o non condotti direttamente: 7 per mille - la locazione si dimostrera' mediante esibizione dei contratti di locazione registrato o mediante autocertificazione; c) abitazioni concesse in comodato a parenti fino al secodo grado o affini di primo grado i quali la occupano come abitazione principale (art. 6, comma 2, lettera b) del regolamento I.C.I.): 5,5 per mille; d) restanti unita' immobiliari: 5,5 per mille. L'applicazione dell'aliquota al 7 per mille per gli immobili non affittati dovra' essere effettuata in dodicesimi, considerando per intero il mese in cui la registrazione e' avvenuta entro il giorno quindici; e) applicare l'aliquota del 4 per mille nei casi di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale come dell'accordo territoriale stipulato in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 5 marzo 1999, art. 1 - depositato al protocollo del comune di Martellago in data 2 novembre 1999 al n. 27627; (Omissis). Come delibera n. 344 del 10 dicembre 2001 con oggetto "determinazione tariffe e corrispettivi per l'anno 2002 in euro" e' stata fissata la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e per il comando gratuito pari a Euro 104,00 (L. 201.371) nonche' la maggiore detrazione per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari con portatore di handicap con invalidita' al 75% o in famiglie con reddito inferiore o uguale al minimo vitale pari a Euro 156,00 (L. 302.058). (Omissis). 002A2129 Il comune di MASI TORELLO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota l.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29; 2. di concedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale di Euro 258,23 ai possessori dei requisiti di cui all'allegato A); I destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali con possesso del solo appartamento saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2001, non superiore a Euro 8197,72 lordi; 2) pensionato con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a Euro 13238,34 piu' Euro 1012,77 per ogni persona a carico; 3) portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2000 non superiore a Euro 8197,72 lordi; 4) portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEE di tutti i componenti in nucleo familiare non superiore a Euro 13238,34 piu' Euro 1012,77 per ogni persona a carico; 5) titolari di assistenza domiciliare a livello comunale a norma del vigente regolamento se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Si precisa che l'agevolazione in questione e' subordinata alla condizione che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze; queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria; La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata oppure consegnata a mano entro il mese di giugno 2002, all'ufficio tributi del comune di Masi Torello. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento deI pagamento della prima rata I.C.I. 2002 gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di acquisire documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le altre previste dalla legge. (Omissis). 002A2130 Il comune di MELFI (provincia di Potenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale per l'anno 2002 nelle seguenti misure: A) gli altri fabbricati, compresa la cat. D/2, nella misura del 6 per mille; B) per i fabbricati iscritti alla cat. D (esclusi alberghi e pensionati cat. D/2) nella misura del 7 per mille. C) per le abitazioni principali nella misura 4 per mille con detrazione pari a Euro 154. (Omissis). 002A2131 Il comune di MELZO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari cedute in locazione a titoli di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari abitazione principale ed un box di pertineza; aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari (divise dall'abitazione pricipale e dal box di pertinenza), per le aree fabricabili e per i territori agricoli; aliquota del 9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione, non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; detrazione di Euro 191 (L. 370.000) per l'abilitazione principale. (Omissis). 002A2132 Il comune di MESSINA ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, nelle seguenti misure: 1) abitazione principale: 4 per mille, detrazione d'imposta L. 200.000; 2) immobili locati a fitto concordato, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi, definiti in sede locale, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 431/1998: 3,5 per mille; 3) immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 7,5 per mille; 4) altri immobili: 6,3 per mille; 5) le abitazioni concesse in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse abitazioni hanno stabilito la propria residenza, da almeno tre anni, sono equiparate alle abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta: 4 per mille. (Omissis). 002A2133 Il comune di MEZZANA MORTIGLIENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 10 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote applicate per l'anno 2001, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta come segue: aliquota per la prima casa: 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 (Euro 103,29); aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota per la seconda casa: 6 per mille; aliquota per le case sfitte: 7 per mille; 3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, questo comune considera quale abitazione principale: sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado, al coniuge, ancorche' separato o divorziato ed agli affini entro il secondo grado; sono equiparate all'abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e/o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate; analoga equiparazione e' disposta per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. (Omissis). 002A2134 Il comune di MINERBIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a Euro 103,29 annue e di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille e di diversificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 2002 nel seguente modo: 7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.; 5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come definito dall'art. 18 del regolamento I.C.I.; 3 per mille per gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, della legge n. 431/1998. (Omissis). 002A2135 Il comune di MISANO DI GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; non applicare per l'anno 2002 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria di Euro 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di stabilire per gli alloggi non locati l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille; (Omissis). 002A2136 Il comune di MOGGIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990; 2. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota al 4 per mille per la pertinenza all'abitazione principale; aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 154,94 (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 - art. 3, comma 55, legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari; 5. per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 002A2137 Il comune di MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2002; 2. di determinare in Euro 150,00 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 002A2138 Il comune di MONFORTE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 002A2139 Il comune di MONGRANDO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,20 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 (Euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che non operano riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 507/1992, come sostituito con il comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996; (Omissis). 002A2140 Il comune di MONTAGNA (MONTAN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione; 2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con delibera precedente a L. 840.000, per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione. (Omissis). 002A2141 Il comune di MONTEFELCINO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare e riconfermare anche per l'anno 2002, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria del 5 per mille: per tutte le unita' immobiliari; b) aliquota del 4 per mille: per i fabbricati realizzati per la rivendita; c) aliquota del 7 per mille: per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale che risultano non locate o tenute a disposizione; d) aliquota del 5 per mille: per le unita' immobiliari od alloggi concessi in uso gratuito (documentato da atto registrato) a parenti in linea retta fino al secondo grado e da questi utilizzati come abitazione principale; e) detrazioni: L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. (Omissis). 002A2142 Il comune di MONTEGROTTO TERME (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune sugli immobili diversi di cui al successivo punto 2; 2. di determinare per l'anno 2002 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e dalle relative pertinenze; 3. di fissare la detrazione dall'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 105,00, rapportate al periodo di utilizzo, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado, purche' gli occupanti o coloro i quali ne usufruiscono vi abbiano la residenza e non siano possessori di altri immobili per intero o per quota parte; 5. di prevedere per l'anno 2002 una maggiore detrazione dell'imposta in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico e sociale, quantificata in Euro 155,00 da aggiungere alla detrazione fissa per un totale di Euro 260,00; 6. di confermare per l'anno 2002 una maggiore detrazione per nucleo familiare che presenti una situazione soggettiva come di seguito indicato: famiglia, al 1o gennaio 2002: con tre o piu' figli minorenni; oppure con almeno un componente anziano di settanta o piu' anni di eta'; oppure con soggetto/i disabile/i con invalidita' almeno del 60%; oppure assistita in via continuativa dai servizi sociali del comune; precisando che per usufruire della maggiore detrazione e' necessario non possedere altri immobili, per intero o per quota, e disporre di un reddito lordo complessivo del nucleo familiare non superiore ai seguenti importi: un componente: Euro 11.000,00; due componenti: Euro 14.900,00; tre componenti: Euro 17.000,00, per ogni componente in piu' aggiungere Euro 3.000,00. (Omissis). 002A2143 Il comune di MONTEMONACO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria 6 per mille; b) aliquota 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati; c) aliquota 5 per mille gli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura di L. 200.000. (Omissis). 002A2144 Il comune di MORANSENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili: abitazione principale e due pertinenze: 6 per mille; altri immobili: 7 per mille; la detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e' di Euro 118, 79. (Omissis). 002A2145 Il comune di MORIMONDO (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 ... le seguenti aliquote di riferimento dell'imposta comunale immobiliare: aliquota ordinaria 5,5 per mille; abitazione principale 4 per mille; come definita dall'art. 22 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999; pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale di cui all'art. 22 lettera E) del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999 4 per mille; terreni agricoli ed edificabili 5,5 per mille; fabbricati gruppo C che non possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale: C/1 negozi e botteghe (pubblici esercizi) 7 per mille; C/2 magazzini e locali deposito 7 per mille; C/3 laboratori e locali deposito 7 per mille; C/4 fabbricati per arti e mestieri 7 per mille; per le categorie C/1 e C/2 se gli stessi immobili non sono utilizzati dai titolari di licenza di pubblico esercizio 5,5 per mille; fabbricati gruppo D: 7 per mille; tutte le categorie comprese da D/1 a D/12; (Omissis). la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 55 comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 per unita' immobiliare in ragione annua e in rapporto alla quota di possesso art. 23 regolamento I.C.I. Euro 124. 002A2146 Il comune di MOSCIANO S. ANGELO (provincia di Teramo) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis) di fissare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), e la detrazione per abitazione principale nel seguente modo: gli immobili di categoria catastale "D" 6 per mille; tutte le altre categorie catastali 5 per mille; detrazione per abitazione principale 103,29 euro; (Omissis). 002A2147 Il comune di MUSILE DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni gia' in vigore per l'anno 2001, approvate con deliberazione di G.C. n. 36 del 27 febbraio 2001 e riportate di seguito, nonche' di approvare la conversione in euro della detrazione per abitazione principale: aliquota del 4,75 per mille per: a) gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale; c) pertinenze dell'abitazione principale di cui al punto a) e b); d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni; aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; detrazione per le abitazioni adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibiti a loro abitazione principale: Euro 180,76 (L. 350.000); detrazione per i soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate: fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale di soggetti passivi d'imposta assistiti in via continuativa dal comune e che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, previa attestazione del responsabile del servizio sociale. 2); 3); 4); 5) parte dispositiva ... (omissis) ... (Omissis). 002A2148 Il comune di NARDO' (provincia di Lecce) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) stabilire che le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 saranno uguali a quelle dell'anno precedente, ossia l'aliquota del quattro virgola cinque per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e del cinque virgola cinque per mille per tutte le altre categorie di fabbricati, per le aree edificabili e per i terreni; b) dare atto che la detrazione per l'abitazione principale anche per l'anno 2002, rimane fissata in L. 200.000; (Omissis). 002A2149 Il comune di NOGAROLE ROCCA (provincia di Verona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, (omissis) le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2001 come desumibile dal prospetto specificativo di seguito riportato: ===================================================================== Descrizione dei cespiti e delle detrazioni |Aliquote e detrazioni ===================================================================== unita' immobiliari diverse dalle aree | fabbricabili | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- aree fabbricabili | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad | abitazione principale posseduta da contribuente| nel cui nucleo familiare sia presente un | portatore di handicap con invalidita' non | inferiore all'80% (fruibile comunque fino a | concorrenza dell'imposta) | Euro 258 --------------------------------------------------------------------- detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad | abitazione principale del soggetto passivo | (fruibile comunque fino a concorrenza | dell'imposta) | Euro 129 (Omissis). 002A2150 Il comune di NOTO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e dall'art. 58 comma 3 della legge n. 446/1997, in L. 350.000 pari ad Euro 180,76 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e relativa pertinenza come assimilata con deliberazione consiliare n. 106 del 13 dicembre 1999. (Omissis). 002A2151 Il comune di NOVELLARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare anche per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: 6,3 per mille aliquota ordinaria; 5,2 per mille aliquota ridotta per abitazione principale; 7 per mille aliquota maggiorata per alloggi non locati. 3. di applicare, anche per l'anno 2002, la detrazione base di L. 200.000 per l'abitazione principale e l'ulteriore detrazione di L. 135.000 ai soggetti che non siano piu' in condizione lavorative (pensionati) nonche' a favore delle famiglie numerose composte da 6 o piu' persone ed alle famiglie con portatori di handicap con un'invalidita' civile pari al 100%; (Omissis). 002A2152 Il comune di NOVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di prendere atto e di approvare la deliberazione della giunta comunale n. 86 del 24 ottobre 2001, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state confermate le aliquote dell'imposta in oggetto nella misura attualmente in vigore. 2. di stabilire consequenzialmente nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 2002 sugli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 2002 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 3. di aumentare ai sensi dell'art. 8 comma 3 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come modificato dall'art. 3 comma 55 legge 23 dicembre 1996 n. 662 da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 201.372 pari a Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale e cio' al fine di rendere privo di cifre decimali l'importo in euro relativo a detta detrazione. (Omissis). 002A2153 Il comune di ODALENGO GRANDE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota I.C.I. ordinaria 5,75 per mille; aliquota ridotta per l'abitazione principale dei residenti 5 per mille. (Omissis). 002A2154 Il comune di OLCENENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 002A2155 Il comune di ORGIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e fissare l'aliquota I.C.I. anno 2002 in via generale nella misura del 4,8 per mille salvo che le abitazioni non dichiarate inabitabili che siano sfitte o chiuse e per i capannoni chiusi per le ragioni esposte nella delibera consiliare n. 3 del 8 febbraio 2000 che si intendono qui ribadite e confermate. Per case e capannoni chiusi l'aliquota viene confermata e fissata del 6 per mille. La detrazione per l'abitazione principale viene fissata in Euro 104. (Omissis). 002A2156 Il comune di ORIO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicati in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 4 per mille; c) terreni agricoli: 4 per mille; d) aree edificabili: 4 per mille; (Omissis). h) unita' immobiliari cat. catastale D8: 5 per mille 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 002A2157 Il comune di OROTELLI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). 002A2158 Il comune di OSOPPO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale: 5,2 per mille (invariata); altri fabbricati: 5,2 per mille (invariata); aree fabbricabili: 5,2 per mille (invariata); fabbricati classificati e/o classificabili nella categoria catastale "D": 6,2 per mille (invariata); 2. di confermare, salvo l'arrotondamento di cui in premessa, per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le unita' immobiliari ubicate in questo comune direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nel seguente modo: a) Euro 155,00 per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Furchir, Molino del Cucco e Rivoli (localita' Rivoli); b) Euro 130,00 per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Alsazia, Cartiera, Croce Rossa Austriaca, Mogliano Veneto, Pineta, Valle Sacra e Volontari della Liberta' e per quest'ultima limitatamente alla parte di essa che va dall'incrocio di via Cartiera in avanti (localita' Pineta); c) Euro 109,00 per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra ubicate nel restante territorio comunale (Capoluogo). 3. di elevare detta detrazione fino all'importo unico di Euro 259,00 a favore dei soggetti passivi portatori di handicap con connotazione di gravita' (ai sensi della legge n. 104/1992) nonche' dei nuclei familiari con presenza di persona o persone effettivamente conviventi portatrici di handicap con connotazione di gravita' (ai sensi della legge n. 104/1992) certificata dalle competenti autorita' e per il solo immobile ove detti soggetti dimorano abitualmente. Per ottenere tale agevolazione i soggetti interessati devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare. 4. dare atto che le detrazioni determinate come sopra soggiacciono alle stesse regole di quella ordinaria. (Omissis). 002A2159 Il comune di OSTELLATO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 30 novembre e il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di stabilire per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota ordinaria del 6,2 per mille; b) di stabilire per l'anno 2002 l'I.C.I. con l'aliquota differenziata del 7 per mille nei casi sotto specificati: 1) aree edificabili, limitatamente a quelle in zona C, per le quali non e' stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, ne' e' stata inoltrata relativa istanza; 2) unita' immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti, per i quali si applica l'aliquota ordinaria: unita' immobiliari date in uso gratuito ai familiari, a condizione che gli stessi vi risiedano; una delle unita' immobiliari tenute a disposizione da contribuenti residenti all'estero; unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come abitazione principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano; 3) immobili compresi nelle categorie catastali A-C-D destinati alla locazione e rimasti sfitti. c) di stabilire per l'anno 2002 l'I.C.I. con l'aliquota piu' favorevole del 5 per mille nei casi di soggetti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431; d) di disporre che qualora durante l'anno si verifichi una diversa situazione che dia luogo all'applicazione di aliquota differenziata, la maggiorazione si applichera' per i mesi durante i quali si e' verificata la situazione stessa; e) di prevedere anche per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in Lire 200.000 (Euro 103,29), fatti salvi i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione stessa e' fissata in Lire 500.000 (Euro 258.23); per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio socio-economico, di seguito specificati, e' fissata in Lire 500.000 (Euro 258,23): soggetti proprietari o titolari del diritto di usufrutto - uso - abitazione, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a nulla rilevando immobili di pertinenza, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, mono-reddito, in condizione non lavorativa, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.873.000 lordo pari a Euro 8.197,72, riferito all'anno 2001; b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito lordo di tutti i componenti del nucleo familiare, riferito all'anno 2001, fino a L. 25.633.000 (Euro 13.238,34) piu' L. 1.961.000 (Euro 1012,77) per ogni familiare a carico; c) disoccupati e lavoratori in Cassa integrazione straordinaria con reddito lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, riferito all'anno 2001, fino a L. 25.633.000 (Euro 13.238,34) piu' L. 1.961.000 (Euro 1.012,77) per ogni familiare a carico; d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle lettere precedenti. In tutti i casi suindicati il contribuente non puo' esercitare attivita' d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo, ne' possedere alcuna proprieta' immobiliare, terreni o fabbricati. Tali condizioni sono estese ai componenti del nucleo familiare. Il diritto al riconoscimento della maggior detrazione e' subordinato alla presentazione dell'istanza, sotto forma di autocertificazione, nei mesi di maggio e giugno prossimi, all'ufficio tributi che fornisce i relativi moduli. (Omissis). 002A2160 Il comune di PADENGHE SUL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. le aliquote I.C.I., che saranno applicate in questo comune per l'anno 2002, sono le seguenti: a) aliquota ordinaria: 7 per mille; b) aliquota ridotta del 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. B (nuova cat. P - V/4 - T/2); cat. C/1 (T/1) , C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), C/5(V/2); cat. D/1(Z/1), D/7(Z/1), D/8(Z/2); c) aliquota ridotta del 5 per mille per: 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, dimora abitualmente; 2) unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune; 3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4) le pertinenze ai suddetti immobili come identificati dall'art. 5 del regolamento; d) aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti intervento e per la durata di tre anni dall'inizio lavori. La concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori. 2. di determinare come segue le detrazioni: a) detrazione per l'abitazione principale in Euro 104,00. comprese le abitazioni di cui alla precedente lett. "C" punto 3); b) un aumento della detrazione per l'abitazione principale da Euro 104,00 a Euro 155,00 ai soggetti passivi in possesso a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettivita' passiva di abitazioni classificate nella categoria A da A/1 a A/5 (nuova categoria R/1), comprese le abitazioni di cui alla precedente lett. "C" punto 3). (Omissis). 002A2161 Il comune di PAESANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di aumentare al 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 002A2162 Il comune di PARATICO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del: a) 4,8 per mille per l'abitazione principale; b) 6,6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 280.000 in rapporto annuo, pari ad Euro 144,61. (Omissis). 002A2163 Il comune di PAVIA DI UDINE (provincia di Udine) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, gia' applicata nell'anno 2001; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 annue, ai sensi e con le modalita' previste dal 2o comma deIl'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996; 3. di confermare, anche per il 2002, la detrazione di L. 300.000. dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale di proprieta' per ultrasessantacinquenni, solo nei seguenti casi: a) persone sole, titolari unicamente di pensione sociale; b) coniugi, entrambi titolari unicamente di pensione sociale, a condizione che occupino da soli l'immobile, fatta salva la presenza di altre persone a carico prive di alcun reddito. 4. per l'anno 2002 non trova applicazione il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; tale comma non si applica nemmeno alle unita' immobiliari indicate al comma 4 dell'articolo citato nel presente capoverso. (Omissis). 002A2164 Il comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 e per i motivi addotti in premessa le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ridotta: 4,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi compresa una sola pertinenza (cantina e soffitta C/2, garage C/6 e/o posto macchina C/7) elencate al comma 2 dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con propria deliberazione n. 167 del 26 novembre 1998 e successive modificazioni destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni: 4 per mille; aliquota maggiorata: 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 non locati, o locati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria e per finalita' turistiche ai sensi delle norme vigenti in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo e per le aree fabbricabili; aliquota ordinaria: 6,8 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli ai punti precedenti; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di confermare in Euro 108,46 (L. 210.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996. (Omissis). 002A2165 Il comune di PERCILE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 002A2166 Il comune di PESCHICI (provincia di Foggia) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per il 2002: l'aliquota ordinaria del 6 per mille, cosi' come disposto per il precedente anno 2001; l'aliquota, ridotta, al 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali; l'aliquota ridotta al 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita', in questo ultimo caso occorre che l'invalidita' sia riconosciuta da un Ente competente; la detrazione per abitazione principale a lire 200.000; la detrazione a lire 500.000, rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, per le abitazioni principali dei soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invadilita'; 2. di incrementare al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari di proprieta' di soggetti non residenti nel Comune di Peschici. Sono escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unita' immobiliari che hanno le caratteristiche delle seguenti categorie catastali: A1, A7, A8, A9; per queste unita' immobiliari si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di lire 200.000. (Omissis). 002A2167 Il comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (provincia di Padova) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di individuare per l'anno 2002 l'aliquota del 5,8 per mille come aliquota ordinaria. L'aliquota ordinaria e' altresi' applicabile alle seguenti classi di immobili: aree fabbricabili; fabbricati diversi dalle unita' adibite ad abitazione; fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di in un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I.); 2. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprieta' o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.) e le pertinenze, considerate parti integranti dell'abitazione principale ancorche' distintamente iscritte in Catasto; 3. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille per i terreni agricoli; 4. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota diversificata del 9 per mille nei confronti degli immobili non locati intesi quali unita' immobiliari classificabili e classificate nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai soli fini abitativi per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 5. di fissare nella misura del 2,75 per mille l'aliquota agevolativa dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto "concordato", registrato a norma di legge, previsto dall'art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/1998, previa comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio tributi; 6. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione di Euro 129,11 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 7. di indicare, come consentito dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la fissazione della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a Euro 258,22, limitatamente ai casi di soggetti passivi titolari di un diritto reale su un immobile appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5, che presentano congiuntamente i seguenti tre requisiti: a) residenza e dimora di fitto nell'abitazione oggetto dell'intervento; b) presenza nel nucleo familiare di una persona di eta' pari o superiore ai 65 anni, ovvero di una persona disabile con grado di invalidita' pari o superiore al 66%; c) un reddito ISEE non superiore a Euro 12.911,42. Coloro che vogliano beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare domanda all'ufficio tributi, corredata dalla dichiarazione dei redditi ISEE redatta dall'ufficio sociale, entro e non oltre il 20 maggio 2002. (Omissis). 002A2168 Il comune di PIURO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille. 2. di confermare, anche per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad Euro 103,30, con le precisazioni previste dall'art. 4 del regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato dal consiglio comunale, con deliberazione n. 44 del 27 novembre 1998. (Omissis). 002A2169 Il comune di PONNA (provincia di Como) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, mantenendo in lire 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 002A2170 Il comune di PONTOGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 002A2171 Il comune di PORTALBERA (provincia di Pavia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, omissis, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, omissis; di stabilire in Euro 103,29 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 002A2172 Il comune di PORTOBUFFOLE' (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis); 2. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 al 5,5 per mille e la detrazione per abitazione principale in Euro 156,00;. (Omissis). 002A2173 Il comune di POZZA DI FASSA (POZA) (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 3. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota delll'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille. 4. di applicare per l'anno 2002 la detrazione di L. 500.000 pari a Euro 258,23 dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. (Omissis). 002A2174 Il comune di PRAROLO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota nella misura del 5 per mille, diversificandola nella misura del 6 per mille per gli immobili abitabili e non locati da almeno due anni. (Omissis). 002A2175 Il comune di PREZZA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002 la aliquota unica dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, stabilendo la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 103,00 (L. 200.000). (Omissis). 002A2176 Il comune di PRIOCCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di non procedere, (omissis), ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., come previsto dalla vigente normativa in materia; 3. di proporre al consiglio comunale la detrazione per le abitazioni principali, nella misura minima prevista dalla legge (Euro. 103,29 pari a L. 200.000); (Omissis). 002A2177 Il comune di PRIOLO GARGALLO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per il 2002, le aliquote I.C.I. come deliberate per l'anno 2001 con atto consiliare n. 4/2001. (Omissis). Fabbricati di gruppo A adibiti ad abitazione principale e non adibiti ad abitazione principale escluso cat.: ===================================================================== A/10.... | 4 % ===================================================================== Fabbricati di gruppo A: cat. A/10.... | 5,5 % --------------------------------------------------------------------- Fabbricati di gruppo B: B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, | B/7, B/8.... | 7 % --------------------------------------------------------------------- Fabbricati di gruppo C: C/4, C/5, C/7.... | 7 % --------------------------------------------------------------------- Fabbricati di gruppo C: C/1, C/2, C/3.... | 5,5 % --------------------------------------------------------------------- Fabbricati di gruppo C: C/6.... | 4 % --------------------------------------------------------------------- Fabbricati di gruppo D: D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, | D/7, D/8, D/9 | 7 % --------------------------------------------------------------------- Terreni.... | 5,5 % --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili.... | 5,5 % La detrazione per l'abitazione principale e' di L. 400.808 (Euro. 207,00). Ai sensi dell'art. 31 del regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. n. 70 del 21 dicembre 2000 e' stata adottata l'estensione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni previste per le abitazioni principali a quelle concesse in uso gratuito. Il soggetto passivo interessato, per ciascun anno in cui usufruisce dell'agevolazione e' tenuto a presentare all'ufficio competente, a pena di inammissibilita', apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti entro il termine di pagamento del saldo I.C.I., con apposito modello da ritirare presso l'ufficio tributi. Per quanto attiene ai versamenti anno 2001, si segnala quanto segue: pagamento prima rata sul c/c postale n. 12578977 intestato al comune di Priolo Gargallo - Servizio tesoreria - I.C.I., entro il 30 giugno 2002 la somma da corrispondere dovra' essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni relative all'anno precedente; pagamento seconda rata, entro il 20 dicembre 2002 dovra' essere versato il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sul primo pagamento. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 30 giugno 2002. (Omissis). 002A2178 Il comune di QUAGLIUZZO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale I.C.I. per l'anno 2002; 2. di dare atto che e' confermata la detrazione Euro. 113,62 (di L. 220.000) sulla prima casa e che non ci sono ulteriori detrazioni riduzioni o diversificazioni oltre a quelle gia' previste dalla legge. (Omissis). 002A2179 Il comune di RAGOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I., nella seguente misura: 5 per mille - tariffa ordinaria; 6,5 per mille - unita' adibite ad alloggi e non locate; di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge n. 504/1992, elevata a L. 200.000 (Euro. 103,29) dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 002A2180 Il comune di RANZANICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura differenziata del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le loro pertinenze e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta; 2. di confermare la detrazione di Euro. 134,00, per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 002A2181 Il comune di RASUN ANTERSELVA (RASEN ANTHOLZ) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. con decorrenza dal 1o gennaio 2002 vengono fissate le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: a) 4 per mille per l'abitazione principale compreso attrezzi in base all'art. 2 del regolamento; b) aliquota ordinaria 4,4 per mille; 2. con decorrenza dal 1o gennaio 2002 viene fissata la detrazione d'imposta I.C.I. von 260 Euro per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. (Omissis). 002A2182 Il comune di REDONDESCO (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ritenuto di modificare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I., come di seguito riportate, nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa dell'immobiliare; aliquota 6 per mille - abitazione principale; aliquota 6,5 per mille - altri immobili; aliquota 7 per mille - edifici non locati o sfitti ed aree fabbricabili; la detrazione di Euro. 103,29 (L. 200.000) da imposta dovuta per l'unita' immobile adibita ad abitazione principale. (Omissis). 002A2183 Il comune di REGGIO EMILIA ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire come segue le detrazioni per abitazione principale per l'anno 2002: L. 250.000 (pari a 129,11 Euro) per l'unita' immobiliare come definita al punto 1a) del testo; L. 350.000 (pari a 180,76 Euro) per i soggetti in particolare disagio economico che rispettano tutte e tre le condizioni espresse in narrativa al punto 2a); 2. di stabilire altresi' le aliquote per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: nella misura del 5,8 per mille come aliquota ordinaria; nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata per gli immobili definiti nel punto 2b) del testo; 3. di stabilire che il termine di presentazione della dichiarazione/denuncia sia fissato al 31 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 002A2184 Il comune di RIETI ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di non apportare alcuna variazione alle aliquote e detrazioni gia' in vigore nel 2001; 2. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota 5,9 per mille per abitazione principale; aliquota 6,6 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati; detrazione ordinaria per abitazione principale viene fissata in L. 200.000; gli alloggi concessi in locazione con i requisiti previsti dal vigente regolamento, art. 7, commi 1 e 2, utilizzato per abitazione principale con contratto registrato, ed a quelli concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari fino al primo grado e che abbia la residenza anagrafica, come abitazione principale si applica l'aliquota dei 5,9 per mille; 3. di determinare le maggiori detrazioni I.C.I. per l'abitazione principale alle seguenti categorie di contribuenti: a) persone o nuclei familiari iscritti nell'albo dei beneficiari del comune che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale: detrazione L. 250.000; b) persone o nucleo umiliare il cui reddito non sia superiore al "minimo vitale" identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale (L. 8.640.000): detrazione L 250.000; c) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesinia situazione reddituale: detrazione L. 250.000; (Omissis). 002A2185 Il comune di RIOLO TERME (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria 6,8 per mille; abitazione principale e relative pertinenze 6 per mille; alloggi non locati e relative pertinenze 7 per mille; immobili locati a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dai proprietari che stipulano "contratti di locazione a canone concordato" 4 per mille. 1. di confermare in Euro. 150 (L. 290.440) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. di aumentare da Euro. 150 (L. 290.440) a Euro. 206 (L. 398.872) la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti con deliberazione del consiglio comunale; 3. di stabilire che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'esistenza delle suddette condizioni deve risultare da apposita autocertificazione sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il settore ragioneria e tributi (Allegato "B"); 4. di dare atto che, applicando le aliquote e le detrazioni di cui ai precedenti punti, viene rispettata la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso. (Omissis). 002A2186 Il comune di RIPOSTO (provincia di Catania) ha adottato, il 29 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille; 2. per l'anno d'imposta 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, (di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 663) e' elevata a L. 500.000. (Omissis). 002A2187 Il comune di RIVE D'ARCANO (provincia di Udine) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I., di seguito indicate: aliquota ordinaria, cinque per mille; aliquota per alloggi non locati, sette per mille; aliquota per i proprietari che affittano immobili con contratti agevolati (legge n. 431/1998), due per mille. (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale pari a Euro 103,29 (L. 200.000); (Omissis). 002A2188 Il comune di ROBILANTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: 6,5 per mille da applicare alle abitazioni secondarie, aree fabbricabili ed altri fabbricati; 7 per mille relativamente agli immobili di categoria "D" ricadenti in aree individuate nel vigente PRG come aree industriali; 6 per mille da applicare esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze; 2. di confermare altresi' in Euro 129 (L. 249.778) la detrazione per la prima casa. (Omissis). 002A2189 Il comune di ROCCAMANDOLFI (provincia di Isernia) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille. (Omissis). 002A2190 Il comune di ROCCARASO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per quanto in narrativa, nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002. (Omissis). 002A2191 Il comune di ROE' VOLCIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 novembre 2001 e il 20 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. 2. di fissare per l'anno 2002 relativamente all'abitazione principale una aliquota ridotta per l'applicazione dell'I.C.I. pari al 5 per mille. 3. di fissare altresi' per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille per le pertinenze delle unita' immobiliari di cui al precedente punto 2 (abitazione principale) nel limite fissato all'art. 2 del regolamento comunale I.C.I. 1. di fissare per l'anno 2002 la seguente ulteriore detrazione oltre a quella di Euro 103,29 relativa alla abitazione principale: a tutti quanti possiedono un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie A2 - A3 - A4 - A5 - A6 e rientrano nei sottospecificati limiti di reddito, viene concessa una maggiore detrazione di Euro 62 se la casa non supera Euro 41.316,55 di valore catastale o di Euro 31 se supera i 41.316,55 Euro ma non eccede i 51.645,69 Euro. I limiti di reddito I.S.E.E. entri i quali si opera la maggiore detrazione di imposta sono pari a: 1 persona Euro 6.197,48. Dal beneficio della maggior detrazione sono esclusi i proprietari di seconde case e di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1 - A7 - A8 - A10 - A11. 2. di dare atto che coloro che applicano l'ulteriore detrazione dovranno presentare autocertificazione all'ufficio tributi entro la scadenza prevista per il pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2002. (Omissis). 002A2192 Il comune di ROGENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare il contenuto della deliberazione di G.C. n. 99 del 5 dicembre 2001 e quindi l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 002A2193 Il comune di ROGNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 ed all'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996; A) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto prescritto dalla lettera B) della presente deliberazione, nella misura del 5,5 per mille; B) aliquota ridotta, nella misura del 4,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; C) detrazione per abitazione principale e sue pertinenze Euro 103,29. (Omissis). 002A2194 Il comune di ROMA ha adottato, il 20 e 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6,9 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue: A) nella misura del 4,9 per mille applicata nei casi seguenti: a1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; a2) unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato; a3) unita' immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; a4) unita' immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il secondo grado che la utilizzino come abitazione principale; per la fattispecie di cui alle lettere a1), a2) e a3), si applica altresi' la detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000 con arrotondamento), di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; a5) unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attivita' che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della societa' di persone o a responsabilita' limitata che e' titolare di tale attivita'. Tale beneficio e' esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unita' immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonche' al convivente more uxorio, del titolare dell'attivita' e che alla stessa collaborino. Il beneficio e' applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una societa' di persone o a responsabilita' limitata e il titolare dell'attivita' che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia il rappresentante legale o l'amministratore di tale societa'. Quest'aliquota agevolata puo' essere applicata ad un solo immob ile commerciale per ciascun soggetto passivo. a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una societa' di persone o responsabilita' limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una societa' di persone o a responsabilita' limitata e l'attivita' sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell'attivita' persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 58, comma 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446. Restano comunque escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralita', secondo le condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139/1998; a7) unita' immobiliari in cui viene esercitata l'attivita' di vendita o di produzione vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del consiglio comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e successive disposizioni attuative; a8) unita' immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nei confronti di soggetti che la utilizzano quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/1998; B) nella misura del 5,5 per mille, nei casi di unita' immobiliari locate o concesse in comodato con contratto registrato, da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, limitatamente ai contratti gia' in essere al 31 dicembre 1999, non rinnovabili neanche tacitamente ed ancora in vigore al 1o gennaio 2002, sino alla scadenza degli stessi; C) nella misura del 6 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/1998; D) nella misura del 9 per mille, per le unita' immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1o gennaio 2001. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9 per mille si applica agli immobili eccedenti la prima unita' immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest'ultima resta soggetta all'aliquota del 6,9 per mille. L'aliquota del 9 per mille non si applica all'unita' immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data suo in gratuito a parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unita' per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille. L'aliquota del 9 per mille non si applica alle unita' immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attivita' esclusiva o pre valente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria; E) nella misura del 6 per mille, per le unita' immobiliari destinate ad abitazioni, di proprieta' dello I.A.C.P., regolarmente assegnate; F) nella misura dell'1 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a quello individuato nella tabella A allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso; G) nella misura dell'1 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano messe a disposizione del comune di Roma, individuate con specifico atto dell'amministrazione e destinate all'assistenza alloggiativa. Le aliquote di cui ai punti a8) e C) si applicano alle unita' immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 322 (equo canone), ed ancora operanti al 1 gennaio 2002 in regime di proroga. Le aliquote di cui ai punti a8) e B), si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessita' di adibire l'unita' immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell'abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille fino alla materiale riconsegna dell'alloggio. Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5), a6), a7), a8), B e C, il soggetto passivo e' tenuto a presentare, entro il mese di marzo 2003, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune. I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unita' immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all'aliquota di cui al punto D), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unita', alla quale intendano applicare l'aliquota ordinaria. La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, salvo sanzione giu' grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. La comunicazione vale sino al permanere delle co ndizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d'imposizione. La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unita' immobiliari gia' oggetto di analoga agevolazione per l'anno 2001 o per anni precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l'anno 2002. 2. di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di Euro 154,94 (pari a L. 300.000 con arrotondamento) da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, gia' prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (categoria C\times 6) ed una cantina o soffitta (categoria C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti: a) presenza di disoccupati che al 1oo gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta I.C.I. siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; b) presenza di non occupati che, gia' fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennita' di mobilita', ai sensi delle vigenti leggi, al 1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta I.C.I., abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente; c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni e siano iscritti nella lista regionale di mobilita'; d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano gia' compiuto il 60o anno di eta'; e) presenza di uno o piu' figli minori; f) presenza di uno o piu' disabili, con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita', rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Le condizioni indicate ai punti a), b) e c) devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate ai sensi di legge. Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: g) nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I., complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 (pari a L. 50.000.000 con arrotondamento) e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare; h) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; i) che il reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a quello individuato nella tabella B allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. 3. ai fini di cui ai precedenti punti numeri 2 e 1 lettera F): a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap; b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia. 4. per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo e' tenuto a presentare, entro il mese di marzo 2003, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresi': a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' dell'ulteriore detrazione; b) la composizione del nucleo familiare convivente; c) l'indicazione dei soggetti disabili, con relativo grado di inabilita', effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al precedente punto 2 lettera f); d) l'ammontare del reddito imponibile annuo del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'imposta I.C.I., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi. 5. tale dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi di cui al precedente punto 2, lettere a), b) e c); nei casi di cui al precedente punto 2 lettere d), e) ed f) la dichiarazione iniziale varra' sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni di imposizione. 6. per i casi, di cui al punto 2 lettera f), dovra' essere allegata idonea certificazione. 7. la mancata dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, salvo sanzione piu' grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. 8. di riconoscere una detrazione specifica di Euro 12,91 (L. 25.000 arrotondate) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione di proprieta' delle persone fisiche e per cui i proprietari si siano dotati del fascicolo del fabbricato, a norma della deliberazione del codice civile n. 166/1999, entro il 31 dicembre 2002; la detrazione potra' essere applicata ad una sola abitazione per ciascun soggetto passivo ed in caso di piu' soggetti passivi, per la stessa unita' immobiliare, in quota parte proporzionale alla quota di possesso. Potra' essere dedotta, in unica soluzione, in occasione del versamento dell'acconto o del saldo e, comunque, a seguito dell'invio del "fascicolo del fabbricato" all'amministrazione comunale - Dipartimento IX - V U.O. ufficio manutenzione edilizia; il comune potra' richiedere ai contribuenti idonea documentazione comprovante il diritto alla detrazione. --------------------------------------------------------------------- TABELLA A Limiti di reddito imponibile familiare per accedere all'aliquota ridotta dell'1 per mille, con ulteriore detrazione di L. 300.000 (Euro 154,94) --------------------------------------------------------------------- ===================================================================== Numero di | | | | componenti | | | | del nucleo | | | | familiare | | | Limiti in |di uno o piu' convivente | Limiti | ordinari | presenza | disabili ===================================================================== | in Lire| in Euro| in Lire| in Euro --------------------------------------------------------------------- 1 componente| 9.000.000 | 4.468,12 | 15.300.000 | 7.901,80 --------------------------------------------------------------------- | | | 24.000.000 | 2 componenti| 14.100.000 | 7.282,05 | 12.394,97 | --------------------------------------------------------------------- 3 componenti| 18.400.000 | 9.502,81 | 31.200.000 | 16.113,46 --------------------------------------------------------------------- 4 componenti| 22.100.000 | 11.413,70 | 37.600.000 | 19.418,78 --------------------------------------------------------------------- 5 componenti| 25.700.000 | 13.272,95 | 43.600.000 | 22.517,53 --------------------------------------------------------------------- 6 componenti| 28.800.000 | 14.873,96 | 49.000.000 | 25.306,39 --------------------------------------------------------------------- | aggiungere| aggiungere| | |3.200.000 per|Euro 1.652,67| | | ogni| per ogni| | piu' di 6 | componente| componente| | componenti | aggiuntivo| aggiuntivo| 49.000.000 | 25.306,39 --------------------------------------------------------------------- TABELLA B Limiti di reddito imponibile familiare per accedere all'ulteriore detrazione di L. 300.000 (Euro 154,94) --------------------------------------------------------------------- ===================================================================== Numero di | | | | componenti | | | | del nucleo | | | | familiare | | | Limiti in |di uno o piu' convivente | Limiti | ordinari | presenza | disabili ===================================================================== | in Lire| in Euro| in Lire| in Euro --------------------------------------------------------------------- 1 componente| 23.452.000 | 12.111,96 | 42.214.000 | 21.801,72 --------------------------------------------------------------------- 2 componenti| 23.452.000 | 12.111,96 | 42.214.000 | 21.801,72 --------------------------------------------------------------------- 3 componenti| 28.500.000| 14.719,03 | 46.800.000 | 24.170,19 --------------------------------------------------------------------- 4 componenti| 34.300.000 | 17.714,48 | 56.500.000 | 29.179,82 --------------------------------------------------------------------- 5 componenti| 39.800.000 | 20.554,99 | 65.400.000 | 33.776,29 --------------------------------------------------------------------- 6 componenti| 44.600.000 | 23.033,98 | 65.400.000 | 33.776,29 --------------------------------------------------------------------- | aggiungere| aggiungere| | |4.000.000 per|Euro 2.065,84| | | ogni| per ogni| | piu' di 6 | componente| componente| | componenti | aggiuntivo| aggiuntivo| 65.400.000 | 33.776,29 (Omissis). 002A2195 Il comune di ROSA' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29 (L. 200.000); (Omissis). 002A2196 Il comune di S. PIETRO INFINE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire, con decorrenza dall'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella unica del 7 per mille; confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; dare atto che la presente deliberazione non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. (Omissis). 002A2197 Il comune di S. BENIGNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, unica per tutti gli immobili; 2. di confermare per l'anno 2002 in Euro 144,61 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ora Agenzie territoriali per la casa; 3. da dare atto che la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si applica anche alle unita' immobiliari pertinenti all'abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, cosi' come previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto che anche per l'anno 2002 viene riconfermata l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per la Casa di riposo del comune di San Benigno, in quanto sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione e pertanto la stessa non dispone di proprie entrate. (Omissis). 002A2198 Il comune di S. FELICE DEL BENACO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno di imposta 2002, ai fini dell'I.C.I., le aliquote gia' in vigore nell'anno 2001; 2. di confermare la detrazione da utilizzare ai sensi di legge, per l'abitazione principale, in Euro 103,29 annui. (Omissis). Aliquota ordinariaria: 7 per mille; aliquota ridotta per i soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative; edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita'' immobiliare; direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; pertinenze dell'abitazione principale: 4 per mille ed utilizzo residuo; detrazione parte abitativa; immobili concessi in uso gratuito a genitori e figli: 4 per mille ed utlizzo della detrazione intera; abitazioni non locate, di anziani ricoverati permanentemente in istituti di ricovero: 4 per mille ed utilizzo della detrazione intera. (Omissis). 002A2199 Il comune di SACILE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 22 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria I.C.I. - imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. 2. di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4 per mille per i soggetti passivi; quali persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale. 3. di approvare, per l'anno 2002, una detrazionedi Euro 130 (L. 251.715.) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa. 4. di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4 per mille da applicarsi esclusivamente alle unita' immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2 e C/6 pertinenze dell'abitazione principale o abitazione locata. 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta con detrazione) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata. 6. di considerare abitazione principale anche quella concessa in comodato a parenti entro il secondo grado che hanno stabilito la propria residenza, con aliquota ridotta e detrazione come previsto dal Regolamento. 7. di approvare, per l'anno 2002, un aumento della detrazione da Euro 130 (L. 251.715) a Euro 180 (L. 348.529.) a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci, per l'anno d'imposta 2001, un imponibile IRPEF non superiore a quanto segue: no 1 componente limite reddito annuo L. 14.000.000 (Euro 7.230,40) per ogni componente in piu' L. 2.000.000 annue (Euro 1.032,91). L'applicazione della maggior detrazione e' subordinata alle condizioni: che l'abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare, diversamente per nucleo familiare si intende l'insieme degli occupanti; essere proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze; nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile; non aver venduto nell'anno 2001 beni immobili per un valore superiore ai 70 milioni. Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliare classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9; Le condizioni devono sussistere alla data 1o gennaio 2002 8. I beneficiari dell'aliquota ridotta per abitazioni locate o residenti in istituti o concesse in comodato, nonche' coloro usufruiscono della maggior detrazione, possono calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall'ufficio tributi, entro l'anno di competenza. (Omissis). 002A2200 Il comune di SALE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille; 2. di deliberare per l'anno 2002 la seguente disciplina tariffaria dell'ici: A) determinare in 130 Euro pari a L. 251.715 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; B) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In tale fattispecie viene quindi applicata la detrazione di imposta di 130 Euro pari a L. 251.715; C) non avvalersi delle altre facolta' discrezionali di cui al comma 55 dell'art. 3 legge 662/1996 e di quelle previste dall'art. 1 comma 5 legge n. 449/1997. (Omissis). 002A2201 Il comune di SALICE SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, perl l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e pertinenze adibite a servizio delle abitazioni principali e classificate in catasto in categoria C/2 C/6 e C/7; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e terreni. 2. di dare atto che alla detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinata per l'anno 2002 in Euro 129,11 pari a L. 250.000. (Omissis). 002A2202 Il comune di Salvirola (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di deterniminare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di determinare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 2002 per le persone ultrassessantacinquenni, propretarie di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 A6, che vivono da sole o con a carico unicamente un familiare portatore di handicap, con redditto annuo lordo non superiore a L. 18.000.000; (Omissis). 002A2203 Il comune di SAMARATE (provincia di Varese) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura sotto indicata: abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille; altre unita' immobiliari: 6 per mille; aree edificabili: 5 per mille. 2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, modificativo dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto. (Omissis). 002A2204 Il comune di SAMBUCA DI SICILIA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille; b) imobili diversi dall'abitazione principale aliquota al 6 per mille; c) applicare nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione prevista per l'abitazione principale. (Omissis). 002A2205 Il comune di SAMPEYRE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di aumentare invece, per l'anno 2002, la detrazione di L. 300.000 pari ad Euro 154,94 ad Euro 200 pari a L. 387.254 ai sensi del punto 3 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. (Omissis). 002A2206 Il comune di SAN CANZIAN D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2002, la seguente aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili): a) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2. di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; L'agevolazione viene applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori; 3. di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2002, la seguente misura quale detrazione ordinaria per l'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I.: Euro 103,29 pari a Lire 200.000.; 4. di elevare, con effetto dal 1o gennaio 2002, la misura della detrazione ordinaria da Euro 103,29 pari a lire 200.000 a Euro 254,10 pari a lire 492.000 per le seguenti categorie di soggetti: a) nuclei familiari proprietari di abitazione principale ove esistano portatori di handicap con una percentuale di invalidita' superiore al 50 per cento che nel corso dell'anno 2000 abbiano percepito un reddito non superiore a Euro 15.493,71 pari a lire 30.000.000 al netto della indennita' di invalidita' percepita; b) nuclei familiari dove il reddito percepito nell'anno 2000 sia pari o inferiore a Euro 9.296,22 pari a L. 18.000.000; c) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; 5. di dare atto che al punto 4, con la parola "redditoº" si intende: per il modello Unico 2002 il reddito indicato nel quadro "RN - I.R.P.E.F. RIGO RN1 - Reddito complessivoº"; per il modello 730-03 il reddito indicato nel rigo "Reddito complessivo"; per il modello CUD il reddito indicato nel rigo "Reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F."; 6. che le richieste per ottenere le maggiori detrazioni previste per l'anno 2002 dovranno essere presentate dai contribuenti interessati presso l'unita' operativa servizio tributario entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2002, come previsto dall'art. 8 del vigente regolamento comunale delle entrate; 7. di dare atto che, vista la delibera adottata dal Cipe in data 15 novembre 2001 sulle "Modalita' di conversione in Euro di importi espressi in lire di tariffe e prezzi regolamentati nei servizi di pubblica utilitaº" per la conversione in euro di corrispettivi in lire relativi ai calcoli intermedi per la definizione dell'importo finale dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) si utilizzeranno n. 6 decimali, per consentire cosi' il raggiungimento di un grado di precisione accettabile ed evitare significativi scostamenti percentuali tra gli importi espressi nelle due monete; L'importo finale verra' formulato e pagato in centesimi di euro. (Omissis). 002A2207 Il comune di SAN DAMIANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale, che viene confermata al 5,5 per mille, con detrazioni per la prima casa di L. 200.000 - Euro 103,29. (Omissis). 002A2208 Il comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. fissare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come di seguito specificato: a) ordinaria 6 per mille; b) abitazione principale 4,8 per mille. 2. di confermare una aliquota ordinaria ridotta al 5,6 per mille nei casi in cui l'immobile risulti locato con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale; 3. confermare nell'importo di Euro 103,29. la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. confermare l'applicazione di una ulteriore detrazione di Euro 103,29. a favore di nuclei familiari, con riferimento alla popolazione residente: a) proprietari di immobili nei quali risulti presente un componente invalido civile con percentuale di invalidita' totale e titolare di indennita' di accompagnamento; b) proprietari di immobili nei quali risultino presenti almeno due componenti invalidi civili di cui almeno uno con invalidita' totale (anche senza indennita' di accompagnamento). Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari nei quali l'individuo invalido civile sia accolto in strutture socio - assistenziali. (Omissis). 002A2209 Il comune di SAN DONATO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) gia' determinate per l'anno 2001 nel modo seguente: a) abitazione principale e sue pertinenze: 4 per mille con detrazione di L. 220.000 (Euro 113,62); b) abitazione in uso gratuito a figli coniugati e genitori: 4 per mille senza detrazione; c) abitazione secondaria: 6 per mille; d) altre unita' immobiliari: 6 per mille; e) aree edificabili: 7 per mille. (Omissis). 002A2210 Il comune di SAN MASSIMO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille. (Omissis). 002A2211 Il comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare le aliquote, approvate dalla giunta comunale con atto n. 226 del 3 dicembre 2001, dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: abitazione principale: 4,9 per mille; altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli: 6,6 per mille. 1. di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di Euro 104,00. (Omissis). 002A2212 Il comune di SAN PAOLO DI JESI (provincia di Ancona) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare e disciplinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002 nel modo seguente: abitazione principale: aliquota 6 per mille, (ex comma 2, art. 10 regolamento disciplina I.C.I.), detrazione euro 103,29 (L. 200.000); altri immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 7 per mille. abitazione locata (art. 4 decreto-legge n. 437/96 conv. in legge n. 556/96), con contratto registrato a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: aliquota 6 per mille; abitazione concessa in uso gratuito, a titoli di abitazione principale, a parenti in linea retta fino al primo grado (art. 10 comma 2 del regolamento disciplina I.C.I.): aliquota 6 per mille, detrazione euro 103,29 (L. 200.000). 3. Di stabilire che alle pertinenze dell'abitazione principale anche se classate in categoria diversa dall'abitazione con attribuzione di autonoma rendita catastale si applicano le aliquote previste per la stessa abitazione principale con limitazioni fissate dall'art. 10 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 002A2213 Il comune di SAN PIETRO IN GU (provincia di Padova) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare la proposta di aliquote e detrazioni della imposta comunale sugli mmobili per l'anno 2002, ed inserita nel bilancio di previsione 2002, con un introito presunto di L. 1.760.001.661 (pari ad Euro 908.965,00) come di seguito trascritta: l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze (garage nel numero massimo di 2), con possibilita' di detrarre di detrazione per abitazione principale che non vi abbia trovato capienza, e del 6 per mille per gli altri fabbricati e terreni; la riduzione della detta aliquota del 6 per mille al 5 per mille per le abitazioni concesse a titolo gratuito dal proprietario io o titolare ad un familiare o affine in linea retta di primo grado (vedasi norma regolamentare); la detrazione ordinaria per la prima casa come prevista dall'art. 8 comma 2 della legge n. 504/1992, di L. 200.000 (euro 103,30), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale; l'aumento della detrazione consentita dall'art. 15 della legge n. 537/1993, come modificato con art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996, fino a L. 500.000 (euro 258.24) per la prima casa di proprieta' di particolari (categorie di cittadini negli stessi termini della proposta gia' formulata dalla locale federazione pensionati prot. n. 7413 del 4 ottobre 1997 e precisamente, per i cittadini: a) pensionati che vivono soli, con reddito complessivo lordo degli oneri deducibili inferiore a L. 13.500.000 (Euro 6972,17) e derivante esclusivamente da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garage ed orto o giardino pertinenziali); b) famiglie con reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, inferiori a L. 19.000.000 (Euro 9.812,68), e derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo compreso garage ed orto o giardino pertinenziale); c) nei casi di cui al punto b), con redditi inferiori ai seguenti ed alle condizioni a fianco indicate (lire 25 milioni pari ad Euro 12.911,42 per nuclei con un figlio a carico; lire 30 milioni pari ad Euro 15.493,70 euro per nuclei con due figli a carico; lire 33.000.000 pari ad Euro 17.043,08 con tre o piu' figli a carico); in tutti i casi dei punti a), b), c) per i soggetti che in passata non ne abbiano gia' beneficiato, e obbligatorio presentare a comunicazione della esistenza dei requisiti all'Ufficio tributi del comune, entro il termine di presentazione della denuncia annuale di variazione, contenente l'indicazione dei redditi del nucleo familiare dell'ultima dichiarazione dei redditi, nella forma della autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. (Omissis). 002A2214 Il comune di SAN PAOLO D'ENZA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I: 1. aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; 2. aliquota agevolata nella misura del 5,7 per mille da applicare alle tipologie di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento I.C.I: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente); unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo); abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo); le pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). 3. aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili di cui all'art. 18 del regolamento I.C.I. - l'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 comma 1, lettera c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 4. aliquota maggiorata del 7 per mille da applicare alle seguenti tipologie: alloggi non locati, di cui all'art. 7 comma 1) regolamento I.C.I. ossia l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1 gennaio dell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi. immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D/1 (opifici), non utilizzati dal possessore o dai suoi famigliari, non locati, in rapporto al periodo di non utilizzo. 5. Detrazione di imposta di euro 103.29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 14 regolamento l.C.I.), con la possibilita' di detrarre, limitatamente alle pertinenze di cui al punto 2) della presente deliberazione, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (Omissis). 002A2215 Il comune di SAN VITO LO CAPO (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sara' applicata; nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale; nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili; che per le abitazioni principali viene confermata la detrazione pari a Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 002A2216 Il comune di SANTA SOFIA (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5,5 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna; 6,5 per mille sul valore degli altri immobili; 7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna. (Omissis). 002A2217 Il comune di SANT'ABBONDIO (provincia di Como) ha adottato, il 3 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, in applicazione delle disposizioni normative cui all'art. 6 deI decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunaIe sugli immobili per l'anno 2002, come segue: a) abitazione principale 5,5 per mille; b) altri immobili 6 per mille. Di confermare altresi' la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' adibita ad abitazione principale. (Omissis). 002A2218 Il comune di SANT'ALBANO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune per l'anno 2002 nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione di Euro 113,62 (pari a L. 220.000) per le prime abitazioni. (Omissis). 002A2219 Il comune di SANT'OMOBONO IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,6 per mille; 2. di stabilire in merito a quanto disposto dall'art. 3/53o della legge n. 662/1996, di non diversificare per l'anno 2002 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di stabilire, inoltre, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio del bilancio, di non avvalersi della facolta' di applicare riduzioni o detrazioni dell'imposta diverse da quelle obbligatorie per legge (Euro 103,29 - L. 200.000 - detrazione prima abitazione). (Omissis). 002A2220 Il comune di SCANDIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare ai fini della applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote: aliquota ordinaria nella misura del 5,3 per mille; aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille: a) per alloggi non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioe' utilizzati in modo saltuario; b) aree fabbricabili; 2. di determinare una detrazione di Euro 180,76 (pari a L. 350.000) per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza; equiparate; 3. di confermare la deliberazione n. 175 del 30 novembre 2000 per quanto attiene all'individuazione delle categorie di soggetti in condizione di disagio economico-sociale, alla determinazione della maggiore detrazione pari a Euro 51,65, loro spettante a fronte dei requisiti indicati nella deliberazione stessa, alle modalita' ed ai tempi per effettuare la richiesta; (Omissis). 002A2221 Il comune di SCOPA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 5,5 per mille per le unita' immobiiari adibite ad abitazione secondaria; e di determinare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,30. (Omissis). 002A2222 Il comune di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 come segue l'aliquota I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano: aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille; detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 230.000 annue rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 002A2223 Il comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato, il 16 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella misura differenziata in relazione alla diversa tipologia di immobili: 1. abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4,5 per mille. L'aliquota agevolata si applica alle abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) purche' il parente vi dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica, anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprieta'; 2. alloggi e relative pertinente non locati o sfitti: aliquota del 9 per mille. Si considerano tali gli alloggi non utilizzati, da almeno due anni precedenti l'anno d'imposta, ne' come abitazione principale e secondaria, ne' dati in locazione, in comodato ed in uso a terzi; 3. altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota ordinaria del 6,6 per mille; 4. titolari di immobili locati a canone concertato (legge n. 431/1998): aliquota 4 per mille, prevista nella delibera di giunta comunale n. 70 del 17 dicembre 1999, esecutiva, limitatamente al periodo di validita' del contratto, debitamente registrato. In tale caso, copia del contratto dovra' essere trasmessa al servizio tributi entro il 31 dicembre; 5. conferma dei valori commerciali attribuiti alle aree sottoposte a tassazione conte determinati con deliberazione di giunta regionale n. 389 deI 15 dicembre 1999; di determinare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta I.C.I., adempimenti e precisazioni per i contribuenti: 1. detrazione totale dell'imposta per gli immobili in concessione al comune e locati con canone concertato a famiglie di sfrattati e bisognosi ai sensi della legge n. 431/1998, per tutta la durata del contratto, debitamente registrato, con le modalita' contenute nella delibera di giunta comunale n. 296 del 15 novembre 2000, esecutiva; 2. detrazione ordinaria sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e pertinenze: Euro 129,11 (L. 250.000); 3. elevazione della detrazione sub 2) a Euro 258,23 (L. 500.000) in relazione a particolari situazioni di carattere socio-economico, debitamente documentate, di seguito individuate: A) soggetti rientranti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: 1) soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal comune; 2) soggetti la cui unita' familiare disponga complessivamente di un reddito imponibile fiscale non superiore a: a) a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000) se composta da una sola persona; b) a Euro 12.911,42 (L. 25.000.000) se composta da due persone; c) a Euro 18.075,99 (L. 35.000.000) se composta da tre persone; d) a Euro 21.691,19 (L. 42.000.000) se composta da quattro persone, per ogni unita' aggiuntiva il reddito va aumentato di Euro 4.648,11 (L. 9.000.000); 3) l'unita' immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprieta' immobiliare del soggetto richiedente ovvero dell'unita' familiare cui appartiene; 4) il soggetto richiedente deve possedere l'unita' immobiliare a titolo di proprieta', oppure a titolo di usufrutto, uso, superficie ed abitazione; 5) l'unita' immobiliare deve risultare iscritta al catasto urbano ed individuata in una delle seguenti categorie: A/2 abitazione di tipo civile; A/3 abitazione di tipo economico; A/4 abitazione di tipo popolare; A/5 abitazione di tipo ultrapopolare; A/6 abitazione di tipo rurale; A/7 abitazioni in villini; 6) la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1) a 5) si siano verificate contemporaneamente, risultando tra loro alternative solo le condizioni sub 1) e/o 2; 7) la maggiore detrazione non spetta se l'unita' immobiliare e' locata o e' concessa in comodato a terzi, anche se parenti; 8) la maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarita', l'eventuale eccedenza non puo' essere utilizzata dagli altri contitolari; B) aI possessore di immobile che non ha compiuto i 35 anni di eta' e che si sia coniugato nel 2001, con un reddito imponibile fiscale complessivo, prodotto dai componenti il nucleo familiare nell'anno 2001, non superiore a Euro 25.822,84 (L. 50 milioni). La detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7; l'unita' immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprieta' immobiliare del suddetto richiedente ovvero dell'unita' familiare cui appartiene alla data di presentazione della comunicazione; C) al possessore di immobile che al 31 dicembre 2001 abbia nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap (legge n. 104/1992) ovvero con invalidita' di almeno il 70% che risulti da adeguata certificazione da parte della competente commissione medica dell'U.L.S.S. o altro ente competente. La maggiore detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. L'unita' immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprieta' immobiliare del suddetto richiedente ovvero dell'unita' familiare cui appartiene, indipendentemente dal livello del reddito di cui al punto sub A). Adempimenti e spiegazioni per i benefici sub A) B) C): i soggetti che intendono beneficiare dell'elevazione a Euro 258,23 (L. 500.000) della detrazione ordinaria dovranno provvedere a quanto segue, sotto pena di decadenza dal beneficio: 1. nell'ipotesi sub A) e B) presentare la comunicazione all'amministrazione comunale entro iI termine di versamento del saldo I.C.I., documentando, anche sotto forma di auto certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione che da' titolo per ottenere i predetti benefici; nell'ipotesi sub C) la predetta comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi; 2. indicare l'importo della maggiore delazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento in conto corrente postale dell'imposta I.C.I., con la precisazione che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione dall'imposta va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono le su citate destinazioni; 3. dal computo dei redditi rimane esclusa la rendita dell'abitazione principale, cosi' come intesa ai fini IRPEF (redditi di fabbricati); 4. per nucleo fimiliare si intende la famiglia anagrafica, cioe' quella risultante dallo stato di famiglia. Ai fini delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla data di presentazione della richiesta; 5. nel caso di applicazione dell'aliquota agevolata per abitazione in uso a parenti di primo grado, deve essere informato il servizio tributi mediante comunicazione in autocertificazione, entro la data di pagamento del saldo, attestante la residenza ed allegando copia di documenti atti a comprovare l'intestazione e l'utilizzo delle utenze domestiche. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni che danno titolo ad ottenere la maggiore detrazione; (Omissis). 002A2224 Il comune di SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili cosi' come segue: aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni principali, con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) sull'imposta dovuta. (Omissis). 002A2225 Il comune di SETTIME (provincia di Asti) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29; (Omissis). 002A2226 Il comune di SINIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per il 2002 l'aliquota I.C.I. e' riconfermata nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili indistintamente; 2. per il 2002 e' riconfermata in Euro 103,30 (L. 200.017) la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 002A2227 Il comune di SISSA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: abitazione principale: 5 per mille; pertinenze dell'abitazione principale (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, locali di deposito permanentemente asserviti all'abitazione principale stessa, anche se accatastati autonomamente con distinta rendita catastale, purche' vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare di diritto reale): 5 per mille; immobili non locati posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili permanentemente ricoverati in istituti di ricovero o sanitari (equiparati ad abitazione principale): 5 per mille; unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e suoi familiari, per le quali sia stata richiesta unificazione catastale (equiparate ad abitazione principale): 5 per mille; altri fabbricati: 6 per mille; terreni: 6 per mille; aree fabbricabili, aree relative alla demolizione di fabbricati ed interventi di recupero: 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: Euro 103,29 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale o ad esse equiparate; Euro 154,94 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare persone disabili ai sensi e per gli effetti della legge n. 104/1992. (Omissis). 002A2228 Il comune di SOMMALOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo: 5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche; 5,4 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali); 7 per mille per tutti gli alloggi non locati; l'aliquota del 7 per mille deve essere limitata al periodo di non locazione esclusa la non locazione per interventi di risanamento o ristrutturazione e per accessori all'abitazione. Per maggior precisazione per casa sfitta si intende quella non abitata a nessun titolo; 4,5 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili nonche' per gli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oggetti di interventi di recupero; 3 per mille per le unita' abitative date in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'Accordo locale (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998); 2. di incrementare la detrazione per abitazione principale fissandola in Euro 150; 3. di confermare, per i nuclei familiari nei quali e' presente un portatore di handicap, le detrazioni agevolate gia' previste nell'anno 2001 pari a Euro 258. (Omissis). 002A2229 Il comune di SORAGNA (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili su tutto iI territorio comunale, ai sensi dell'art. 6 deI decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I., nella misura del sette per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti 2 e 3; 2. di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge n. 437 dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 degli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento comunale per l'appIicazione dell'I.C.I., l'aliquota I.C.l. ridotta al sei per mille e cinquanta centesimi in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari elencate agli articoli 8, 9 e 10 del predetto regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C.I.; 3. di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'art. 11, comma 3, del regolamento comunale suddetto, per gli alloggi non locati e comunque tenuti a disposizione, appartenenti al gruppo A: categorie A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8, una aliquota I.C.I. del 9 per mille, da applicarsi secondo le modalita' indicate nel predetto art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; (Omissis). 5. di dare atto che la giunta comunale non si e' avvalsa della facolta' di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di adottare una detrazione oltre Euro 103,29 per le abitazioni principali e neppure una riduzione d'imposta per unita' immobiliari possedute da determinate categorie svantaggiate, fatta eccezione per soggetti passivi che hanno nel proprio nucleo familiare (con iscrizione anagrafica una o piu' persone di cui all'art. 433 del codice civile invalide con totale e permanente inabilita' lavorativa 100%) e con necessita' di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, per i quali e' concessa una detrazione di Euro 206,58; (Omissis). 002A2230 Il comune di SPILAMBERTO (provincia di Modena) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota abitazione principale e pertinenze asservite: 5 per mille; aliquota ordinaria su altri fabbricati, aree e terreni: 5,80 per mille; aliquota su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998: 5 per mille; aliquota su alloggi non locati: 7 per mille; aliquota su alloggi sfitti e mancanza contratti registrati da almeno due anni (disp. CIPE 30 maggio 1985, Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985): 9 per mille; 2. di dare atto che la detrazione sulla prima abitazione si applica nella misura minima di legge corrispondente a Euro 103,29. (Omissis). 002A2231 Il comune di SPINEA (provincia di Venezia) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: a) nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali; b) nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; c) nella misura del 5,8 per mille per le abitazioni non principali locate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune di Spinea; Le aliquote ridotte saranno applicate proporzionalmente al periodo nel quale se ne verifichi il presupposto; non beneficiano dell'aliquota ridotta gli immobili posseduti da persone giuridiche; 2. di confermare, per l'anno 2002 l'ulteriore detrazione fino alla concorrenza di L. 500.000 (Euro 258,23) per l'abitazione principale al fine di poter favorire le categorie di soggetti d'imposta in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in base ai seguenti criteri: a) titolari di pensione sociale o assegno sociale o pensione integrata al trattamento minimo I.N.P.S.; b) assistiti dal comune con sussidio; c) portatori di handicap riconosciuti al 100%, con un reddito parificato a quelli definiti al punto a), escluso l'assegno di accompagnamento; d) famigliari conviventi di portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito famigliare sia minore o uguale a quello di cui al punto 2) lettera a) moltiplicato per il numero di famigliari conviventi maggiorenni. L'ulteriore detrazione potra' essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre 2001, qualora le suindicate situazioni siano state accertate dall'ufficio Tributi. 3. di chiarire inoltre, allo scopo di permettere l'attivita' di controllo e di reperimento dei dati necessari per la programmazione, che: a) relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 1 lettera C) il contribuente dovra' presentare apposita autocertificazione su modulo predisposto dal servizio tributi nel quale dovranno essere inseriti: dati del contribuente e del residente nell'alloggio; dati catastali degli immobili interessati dall'aliquota agevolata e situazione immobiliare complessiva del contribuente; importi pagati distinti per rata; dati relativi al contratto d'affitto; Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale; b) relativamente all'applicazione del punto 2), di richiedere apposita autocertificazione comprendente: dati del contribuente comprensivo della residenza; dati catastali degli immobili interessati e situazione immobiliare complessiva del contribuente; importi pagati distinti per rata; reddito individuale o famigliare nel caso dell'agevolazione determinata da requisiti di reddito; Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale; c) le autocertificazioni di cui ai punti 3A) e 3B) del presente provvedimento sono assimilate a tutti gli effetti alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni e si devono presentare solo nel caso di variazione dei presupposti d'imposta rispetto all'anno precedente; 4. per quanto non previsto espressamente dal presente provvedimento si fa riferimento al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili. (Omissis). 002A2232 Il comune di SPINONE AL LAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura differenziata del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le loro pertinenze e del 7 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta; 2. di confermare la detrazione di Euro 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 002A2233 Il comune di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota da applicate per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nel comune: 6 per mille. 2. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 3. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica; Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comina si applicano anche nelle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 002A2234