(parte 2)
    Il  comune  di  MALO  (provincia  di  Vicenza) ha adottato, il 19
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  ai  fini dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002,  e  per  i  motivi  espressi  in  premessa, le seguenti
aliquote:
    a) aliquota  ordinaria,  nella misura 5,5 per mille, da applicare
al  valore degli immobili diversi da quelli contemplati nella lettera
b) del presente punto 1.;
    b) aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille, da applicare
al   valore   dell'unita'   immobiliare   direttamente  abilitata  ad
abitazione  principale,  intesa  secondo  quanto  dispone  il comma 2
dell'art.  8  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
sostituito  dall'art.  3,  comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, alle pertinenze della stessa, anche se distintamente iscritte in
catasto,  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di  cooperative  edilizie a proprieta' idivisa, purche' residenti nel
comune  di Malo nonche' al valore delle seguenti unita' immobiliari e
loro pertinenze:
      unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di

usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquistino  la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      unita'   immobiliare   prosseduta  a  titolo  di  usufrutto  da
cittadini  non  residenti nel territorio dello stato a condizione che
la stessa risulti non locata;
    unita'  immobiliari  concesse  in  uso gratuito dal possessore ai
propri parenti in linea retta entro il primo grado ovvero ai parenti,
in  linea  retta  entro  il  primo  grado, del coniuge e dagli stessi
parenti  effettivamente  utilizzate  come  abitazione  principale e a
condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza:
La  detrazione  di  imposta  per  l'unita'  immobiliare  abilitata ad
abitazione    principale    del   soggetto   passivo   o   equiparata
all'abitazione  principale  rimane  fissa nella misura di L. 200.000,
pari  a Euro 103.29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale
si  protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 8 comma 2, del
decreto   legislativo  n.  504/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  L'unico  ammontare  di detrazione, se non trova totale
capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere
computato,  per  la  parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta
per  le pertinenze dell'ablitazione principale medesima, appartenenti
al titolare di questa:
2.  di  elevare,  per i motivi espressi in premessa, anche per l'anno
2002,  a  L.  400.000, pari a Euro 206,58, la detrazione dell'imposta
dovuta  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  da  parte  dei  soggetti che trovano in tutte le seguenti
condizioni:
    I.  possesso  a  titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale  dell'unita'  immobiliare  direttamente abilitata ad abitazione
principale. Tale abiltazione deve essere l'uico immobile posseduto in
tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze
di tale abitazione;
    II.  godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito
dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa;
nel   caso  di  piu'  componenti  il  nucleo  familiare,  il  reddito
complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello
dell'abilitazione  principale  e  delle  eventuali  pertinenze  della
stessa, dovra' essere costituito da sole pensioni sociali;
    III.  in  alternativa  al  precendete  punto II, godiemento di un
reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  del  soggetto  passivo,
determinato  ai  fini  dell'I.R.P.E.F.  per  l'anno precedente cui si
riferisce  l'imposta,  uguale  od  inferiore al "minino vitale" nelle
misure stabilite per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato.
Di  stabilire  che  la richiesta documentata dalla maggior detrazione
dovra'  essere  depositata  all'ufficio  protocollo  entro il termine
previsto  dalla  legge  per  il  versamento dell'imposta in acconto e
verifica  dell'ufficio  servizi  sociali  del comune. Il possesso dei
requisiti  di cui ai precedenti punti I, II e III potra' risultare da
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
    (Omissis).
002A2125
    Il  comune  di  MARCHENO  (provincia  di Brescia) ha adottato, il
19 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finziario
2002, fissandola nella misura unica del 6 per mille;
2.  di  disporre comunque che limitatamente all'abitazione principale
detta aliquiota sara' applicata nella percentuale del 5,5 per mille;
3.  di  dare atto che la determinazione per l'abilitazione principale
(comprese  le pertinenze eventuali) e' determinato in via generale L.
200.000  (pari  a  Euro  103,29), mentre la stessa viene elevata a L.
500.000  (pari a Euro 258,23) qualora nel proprio nucleo familiare di
residenza  sia  presente  un  parente  di  primo  grado  portatore di
handicap  riconosciuto  in  valido al 100%, purche' il redditto annuo
imponibile I.R.P.E.F. relativo alla famiglia stessa non sia superiore
al limite pro-capite di L. 30.000.000 (pari a Euro 15.493,71).
    (Omissis).
002A2126
    Il  comune di MARENO DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato,
il  28  novembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 e 8 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  le aliquote e le
detrazioni  cosi'  come analiticamente riportate nell'allegato A) che
forma parte integrante del presente provvedimento;
    (Omissis).

                           Allegato sub A)

                   ---->   Vedere Allegato  <----

      (Omissis).
002A2127
    Il  comune  di MARENTINO (provincia di Torino) ha adottato, il 23
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  immobiliare  (I.C.I.)  per  l'anno  2002  da applicare alle
abitazioni pricipali e nella misura del 6,5 tutti gli altri immobili;
la  detrazione  di imposta per le abilitazioni principali e' prevista
dall'art.  8,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, pari
a 103,29.
    (Omissis).
002A2128
    Il comune di MARTELLAGO (provincia di Venezia) ha adottato, il 25
gennaio  2001  e  il  21 dicembre  2001, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  compresi alloggi
utilizzati  da  soci  delle  cooperative  a  proprieta' indivisa, gli
alloggi  regolarmente  assegnati  da istituto autonomo case pololari,
gli  alloggi  posseduti (e non locati) da soggetto disabile o anziano
che  ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario: 5
per mille;
b) immobili  non locati o non condotti direttamente: 7 per mille - la
locazione   si  dimostrera'  mediante  esibizione  dei  contratti  di
locazione registrato o mediante autocertificazione;
c) abitazioni  concesse  in comodato a parenti fino al secodo grado o
affini  di primo grado i quali la occupano come abitazione principale
(art. 6, comma 2, lettera b) del regolamento I.C.I.): 5,5 per mille;
d) restanti   unita'   immobiliari:  5,5  per  mille.  L'applicazione
dell'aliquota  al  7  per mille per gli immobili non affittati dovra'
essere  effettuata  in dodicesimi, considerando per intero il mese in
cui la registrazione e' avvenuta entro il giorno quindici;
e) applicare  l'aliquota  del  4  per  mille nei casi di locazione di
immobili   adibiti   ad   abitazione   principale  come  dell'accordo
territoriale  stipulato in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n.
431,  art.  2,  del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 5 marzo
1999,  art.  1 - depositato al protocollo del comune di Martellago in
data 2 novembre 1999 al n. 27627;
    (Omissis).
Come delibera n. 344 del 10 dicembre 2001 con oggetto "determinazione
tariffe  e corrispettivi per l'anno 2002 in euro" e' stata fissata la
detrazione  d'imposta  per  l'abitazione  principale e per il comando
gratuito  pari  a  Euro  104,00  (L.  201.371)  nonche'  la  maggiore
detrazione  per  i  contribuenti  appartenenti a nuclei familiari con
portatore  di  handicap  con  invalidita'  al  75%  o in famiglie con
reddito  inferiore  o  uguale al minimo vitale pari a Euro 156,00 (L.
302.058).
    (Omissis).
002A2129
    Il  comune di MASI TORELLO (provincia di Ferrara) ha adottato, il
16 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per l'anno 2002 l'aliquota l.C.I. nella misura del 6
per mille e la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29;
2. di concedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale di
Euro 258,23 ai possessori dei requisiti di cui all'allegato A);
I   destinatari  dell'aumento  da  L.  200.000  a  L.  500.000  della
detrazione  che  compete  alle abitazioni principali con possesso del
solo  appartamento  saranno  i  proprietari o titolari del diritto di
usufrutto  uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
    1)  pensionato  monoreddito e non in condizione lavorativa che ha
riportato  un  reddito  da  pensione  nell'anno 2001, non superiore a
Euro 8197,72 lordi;
    2)  pensionato  con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F.
di  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  non superiore a Euro
13238,34 piu' Euro 1012,77 per ogni persona a carico;
    3)  portatore  di  handicap (con attestato di invalidita' civile)
monoreddito  e  non  in  condizione  lavorativa  che  ha riportato un
reddito  da  pensione  nell'anno  2000  non  superiore a Euro 8197,72
lordi;
    4)  portatore  di handicap con reddito annuale imponibile ai fini
IRPEE  di  tutti  i  componenti  in  nucleo familiare non superiore a
Euro 13238,34 piu' Euro 1012,77 per ogni persona a carico;
    5)  titolari di assistenza domiciliare a livello comunale a norma
del  vigente  regolamento  se  non  gia'  beneficiari  secondo quanto
previsto ai punti precedenti.
Si  precisa  che  l'agevolazione  in  questione  e'  subordinata alla
condizione  che  ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del
nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi
dal  fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze; queste
ultime  classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 -
C/6 - C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria;
La   richiesta-autocertificazione   dovra'   essere  inviata  tramite
raccomandata  oppure  consegnata a mano entro il mese di giugno 2002,
all'ufficio tributi del comune di Masi Torello.
I  contribuenti  che  avranno  inviato  la richiesta entro i termini,
potranno  al  momento deI pagamento della prima rata I.C.I. 2002 gia'
tenere conto della detrazione richiesta.
L'Amministrazione  si riserva di acquisire documentazione integrativa
comprovante  quanto  dichiarato,  Nel  caso di dichiarazione infedele
verranno  applicate  le  sanzioni previste dal decreto legislativo n.
504/1992 e le altre previste dalla legge.
    (Omissis).
002A2130
    Il  comune  di  MELFI  (provincia  di  Potenza)  ha  adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  le  aliquote  dell'imposta  comunale per l'anno 2002
nelle seguenti misure:
    A) gli altri fabbricati, compresa la cat. D/2, nella misura del 6
per mille;
    B) per  i  fabbricati  iscritti  alla  cat. D (esclusi alberghi e
pensionati cat. D/2) nella misura del 7 per mille.
    C) per  le  abitazioni  principali  nella  misura 4 per mille con
detrazione pari a Euro 154.
    (Omissis).
002A2131
    Il  comune  di  MELZO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il
22 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota  del  4  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  cedute in
locazione  a titoli di abitazione principale alle condizioni definite
dagli accordi di cui all'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431;
aliquota  del  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari abitazione
principale ed un box di pertineza;
aliquota  ordinaria  del  7  per  mille  per  tutte  le  altre unita'
immobiliari   (divise   dall'abitazione   pricipale   e  dal  box  di
pertinenza), per le aree fabricabili e per i territori agricoli;
aliquota  del 9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione, non
locati,  per  i quali non risultino essere stati registrati contratti
di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431;
detrazione di Euro 191 (L. 370.000) per l'abilitazione principale.
    (Omissis).
002A2132
    Il  comune  di  MESSINA  ha  adottato,  il 13 dicembre  2001,  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  le  aliquote  I.C.I. per l'anno 2002, nelle seguenti
misure:
    1)  abitazione  principale:  4 per mille, detrazione d'imposta L.
200.000;
    2)  immobili  locati  a  fitto concordato, a titolo di abitazione
principale,  alle condizioni previste dagli accordi, definiti in sede
locale,  ai  sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 431/1998:
3,5 per mille;
    3)  immobili  ad  uso  abitativo  non  locati,  per  i  quali non
risultano  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni: 7,5 per mille;
    4) altri immobili: 6,3 per mille;
    5)   le  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito,  con  contratto
registrato,  a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle
stesse abitazioni hanno stabilito la propria residenza, da almeno tre
anni,  sono  equiparate  alle  abitazioni  principali con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta: 4 per mille.
    (Omissis).
002A2133
    Il  comune  di  MEZZANA  MORTIGLIENGO  (provincia  di Biella)  ha
adottato, il 10 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  confermare, per l'anno 2002, le aliquote applicate per l'anno
2001,  con  riferimento  alle  diverse  tipologie  di  immobili  e di
soggetti passivi di imposta come segue:
    aliquota  per  la  prima  casa:  5,5  per mille con detrazione di
L. 200.000 (Euro 103,29);
    aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
    aliquota per la seconda casa: 6 per mille;
    aliquota per le case sfitte: 7 per mille;
3.  di  dare  atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma
56, della legge n. 662/1996, questo comune considera quale abitazione
principale:        sono   considerate   abitazioni   principali   con
conseguente   applicazione   dell'aliquota  ridotta  od  anche  della
detrazione  per  queste  previste,  quelle concesse in uso gratuito a
parenti  in  linea  retta  o  collaterale,  entro  il terzo grado, al
coniuge,  ancorche'  separato  o  divorziato  ed agli affini entro il
secondo grado;
    sono  equiparate  all'abitazione principale le unita' immobiliari
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e/o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizioni  che  non risultino
locate;
    analoga  equiparazione  e'  disposta  per  le  unita' immobiliari
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  a  condizione che non
risultino locate.
    (Omissis).
002A2134
    Il   comune  di  MINERBIO  (provincia  di Bologna)  ha  adottato,
il 15 dicembre   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  la  detrazione  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione  principale  a  Euro  103,29 annue e di fissare l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella
misura  del  6  per  mille e di diversificare l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  a  valere  per  l'anno  2002 nel
seguente modo:
    7  per  mille  per  le  abitazioni  non locate, individuate con i
principi di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.;
    5,5  per  mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come
definito dall'art. 18 del regolamento I.C.I.;
    3  per  mille  per  gli  immobili  che i proprietari concedono in
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, della legge n. 431/1998.
    (Omissis).
002A2135
    Il  comune  di  MISANO  DI  GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha
adottato,  il 4 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002 l'aliquota I.C.I. nella misura
unica del 5,5 per mille;
    non  applicare  per l'anno 2002 nessuna agevolazione, riduzione o
detrazione  di  imposta  ad  eccezione  della detrazione ordinaria di
Euro 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
2.  di  stabilire  per gli alloggi non locati l'aliquota I.C.I. nella
misura unica del 7 per mille;
    (Omissis).
002A2136
    Il   comune   di   MOGGIO   (provincia   di Lecco)  ha  adottato,
il 27 dicembre   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  dare  atto  che  le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale  del  presente  provvedimento  ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 241/1990;
2.  di  stabilire  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta  comunale  sugli  immobili, istituita con decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  in  questo  comune,  con effetto dal 1o
gennaio 2002:
    aliquota  al  4  per  mille  per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;
    aliquota   al  4  per  mille  per  la  pertinenza  all'abitazione
principale;
    aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati;
3.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre   1996,   n.   662;  4.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, Euro 154,94
(art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 - art. 3, comma
55,  legge  n.  662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la destinazione medesima si verifica per la determinazione
dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari;
5.  per  abitazione principale s'intende la classificazione riportata
all'art.  4  del  regolamento  per l'applicazione dell'I.C.I., quella
nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale,  ed  i  suoi familiari dimorano
abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
6.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;     (Omissis).
002A2137
    Il   comune   di   MONDOVI'  (provincia  di Cuneo)  ha  adottato,
il 13 dicembre   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da
applicare per l'anno 2002;
2.  di  determinare  in  Euro  150,00  la  detrazione prevista per le
abitazioni principali.
    (Omissis).
002A2138
    Il  comune di MONFORTE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2002 per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni  o  posseduti  in  aggiunta all'abitazione
principale;
2. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili per l'anno 2002 per gli immobili adibiti ad
abitazione principale.
    (Omissis).
002A2139
    Il  comune  di  MONGRANDO  (provincia  di Biella)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del 5,20 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili
diversi   dalle   abitazioni  od  abitazioni  in  aggiunta  a  quella
principale o per gli enti senza scopo di lucro;
2.  dare  atto  che  la detrazione per abitazione principale e' di L.
200.000  (Euro 103,29)  rapportate  al  periodo  dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
3.  di  dare  atto  che non operano riduzioni di imposta o aumenti di
detrazioni indicati nel comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo
n.  507/1992,  come  sostituito  con  il comma 55, dell'art. 3, della
legge n. 662/1996;
    (Omissis).
002A2140
    Il   comune   di  MONTAGNA  (MONTAN)  (provincia  di Bolzano)  ha
adottato,  il 28 dicembre  2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota per
l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura minima
prevista  per  legge  del  4  per  mille per tutti gli immobili senza
distinzione della loro destinazione;
2.  di  determinare  l'importo  di  detrazione d'imposta per tutte le
abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse
le  relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai
fini  dell'applicazione  dell'I.C.I.  con  delibera  precedente  a L.
840.000, per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per
poter usufruire di tale detrazione.
    (Omissis).
002A2141
    Il   comune   di  MONTEFELCINO  (provincia  di Pesaro-Urbino)  ha
adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  e  riconfermare  anche per l'anno 2002, ai sensi
degli  articoli  6  e  8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote
e detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
    a)  aliquota  ordinaria  del  5  per  mille:  per tutte le unita'
immobiliari;
    b)  aliquota  del 4 per mille: per i fabbricati realizzati per la
rivendita;
    c)  aliquota del 7 per mille: per le unita' immobiliari possedute
in  aggiunta  all'abitazione  principale  che  risultano non locate o
tenute a disposizione;
    d) aliquota del 5 per mille: per le unita' immobiliari od alloggi
concessi  in  uso gratuito (documentato da atto registrato) a parenti
in  linea  retta  fino  al  secondo grado e da questi utilizzati come
abitazione principale;
    e) detrazioni:
      L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale;
      considerare   direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa risulti non locata.
    (Omissis).
002A2142
    Il  comune di MONTEGROTTO TERME (provincia di Padova) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002,  nella misura del 7 per mille
l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da
applicare   in  questo  comune  sugli  immobili  diversi  di  cui  al
successivo punto 2;
2.  di  determinare  per  l'anno  2002 nella misura del 4,5 per mille
l'aliquota  ridotta  per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale e dalle relative pertinenze;
3.  di  fissare  la  detrazione  dall'imposta,  dovuta  per  l'unita'
immobiliare   adibita   ad  abitazione  principale  in  Euro  105,00,
rapportate  al  periodo  di utilizzo, cosi' come previsto dall'art. 8
del decreto legislativo n. 504/1992;
4.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale le
unita'  immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti in linea
diretta  fino  al primo grado, purche' gli occupanti o coloro i quali
ne  usufruiscono  vi  abbiano  la residenza e non siano possessori di
altri immobili per intero o per quota parte;
5.  di prevedere per l'anno 2002 una maggiore detrazione dell'imposta
in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari
situazioni  di  disagio  economico  e  sociale,  quantificata in Euro
155,00  da  aggiungere  alla  detrazione  fissa per un totale di Euro
260,00;
6.  di  confermare per l'anno 2002 una maggiore detrazione per nucleo
familiare  che  presenti  una  situazione  soggettiva come di seguito
indicato:
    famiglia, al 1o gennaio 2002:
      con tre o piu' figli minorenni;
      oppure con almeno un componente anziano di settanta o piu' anni
di eta';
      oppure  con  soggetto/i  disabile/i  con invalidita' almeno del
60%;
      oppure  assistita  in  via continuativa dai servizi sociali del
comune;
precisando  che per usufruire della maggiore detrazione e' necessario
non  possedere  altri immobili, per intero o per quota, e disporre di
un  reddito  lordo  complessivo del nucleo familiare non superiore ai
seguenti importi:
    un componente: Euro 11.000,00;
    due componenti: Euro 14.900,00;
    tre componenti: Euro 17.000,00,
per ogni componente in piu' aggiungere Euro 3.000,00.
    (Omissis).
002A2143
    Il   comune  di  MONTEMONACO  (provincia  di  Ascoli  Piceno)  ha
adottato,  il  19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  applicare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    a) aliquota ordinaria 6 per mille;
    b)  aliquota  7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta
all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;
    c)  aliquota  5  per  mille  gli  interventi previsti dal comma 5
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
2.  di  stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura
di L. 200.000.
    (Omissis).
002A2144
    Il  comune  di  MORANSENGO  (provincia  di  Asti) ha adottato, il
6 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara'  applicata in questo comune, nella misura
differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:
    abitazione principale e due pertinenze: 6 per mille;
    altri immobili: 7 per mille;
la  detrazione  fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo e' di Euro 118, 79.
    (Omissis).
002A2145
    Il  comune  di  MORIMONDO  (provincia  di Milano) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire per l'anno 2002 ... le seguenti aliquote di riferimento
dell'imposta comunale immobiliare:
    aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    abitazione principale 4 per mille;
    come  definita  dall'art. 22 del regolamento I.C.I. approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999;
    pertinenze  destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione
principale  di  cui  all'art. 22  lettera  E)  del regolamento I.C.I.
approvato  con  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  33 del 29
settembre 1999 4 per mille;
    terreni agricoli ed edificabili 5,5 per mille;
    fabbricati gruppo C che non possono essere considerate pertinenze
dell'abitazione principale:
      C/1 negozi e botteghe (pubblici esercizi) 7 per mille;
      C/2 magazzini e locali deposito 7 per mille;
      C/3 laboratori e locali deposito 7 per mille;
      C/4 fabbricati per arti e mestieri 7 per mille;
    per  le  categorie  C/1  e  C/2  se  gli stessi immobili non sono
utilizzati  dai  titolari  di  licenza  di pubblico esercizio 5,5 per
mille;
    fabbricati gruppo D: 7 per mille;
    tutte le categorie comprese da D/1 a D/12;
    (Omissis).
la  detrazione  d'imposta  per  l'abitazione  principale  e  relative
pertinenze di cui all'art. 55 comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n.
662  per unita' immobiliare in ragione annua e in rapporto alla quota
di possesso art. 23 regolamento I.C.I. Euro 124.
002A2146
    Il  comune  di  MOSCIANO  S.  ANGELO  (provincia  di  Teramo)  ha
adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  (omissis)  di  fissare  per  l'anno 2002 le aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  e  la detrazione per abitazione
principale nel seguente modo:
    gli immobili di categoria catastale "D" 6 per mille;
    tutte le altre categorie catastali 5 per mille;
    detrazione per abitazione principale 103,29 euro;
    (Omissis).
002A2147
    Il  comune di MUSILE DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato,
il  19  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni gia'
in  vigore per l'anno 2001, approvate con deliberazione di G.C. n. 36
del  27 febbraio 2001 e riportate di seguito, nonche' di approvare la
conversione in euro della detrazione per abitazione principale:
    aliquota del 4,75 per mille per:
      a) gli immobili adibiti ad abitazione principale;
      b)  gli  immobili  concessi  in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro
abitazione principale;
      c)  pertinenze  dell'abitazione principale di cui al punto a) e
b);
      d)  fabbricati  realizzati  per  la vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di
costruzione  e  alienazione  di immobili, per un periodo comunque non
superiore a tre anni;
    aliquota  del  6,5  per  mille  per  gli  immobili  diversi dalle
abitazioni   principali   o   posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale;
    detrazione  per  le  abitazioni adibite ad abitazione principale,
esclusi  gli  immobili  concessi  in  uso gratuito a parenti in linea
retta  o collaterale, fino al primo grado di parentela adibiti a loro
abitazione principale: Euro 180,76 (L. 350.000);
    detrazione  per  i  soggetti  in  condizioni economiche e sociali
disagiate:  fino  a  concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione
principale   di   soggetti   passivi   d'imposta   assistiti  in  via
continuativa  dal comune e che versano in condizioni socio-economiche
particolarmente  disagiate,  previa attestazione del responsabile del
servizio sociale.
2); 3); 4); 5) parte dispositiva ... (omissis) ...
    (Omissis).
002A2148
    Il  comune  di  NARDO'  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il 20
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
a)  stabilire che le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 saranno uguali a
quelle  dell'anno  precedente,  ossia  l'aliquota del quattro virgola
cinque per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e
del  cinque  virgola cinque per mille per tutte le altre categorie di
fabbricati, per le aree edificabili e per i terreni;
b)  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale anche per
l'anno 2002, rimane fissata in L. 200.000;
    (Omissis).
002A2149
    Il comune di NOGAROLE ROCCA (provincia di Verona) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002,  (omissis)  le  aliquote  e le
detrazioni  relative all'imposta comunale sugli immobili nella stessa
misura  di  quelle  in  vigore  per  l'anno  2001 come desumibile dal
prospetto specificativo di seguito riportato:

=====================================================================
  Descrizione dei cespiti e delle detrazioni   |Aliquote e detrazioni
=====================================================================
unita' immobiliari diverse dalle aree          |
fabbricabili                                   |     6 per mille
---------------------------------------------------------------------
aree fabbricabili                              |     7 per mille
---------------------------------------------------------------------
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad |
abitazione principale posseduta da contribuente|
nel cui nucleo familiare sia presente un       |
portatore di handicap con invalidita' non      |
inferiore all'80% (fruibile comunque fino a    |
concorrenza dell'imposta)                      |      Euro 258
---------------------------------------------------------------------
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad |
abitazione principale del soggetto passivo     |
(fruibile comunque fino a concorrenza          |
dell'imposta)                                  |      Euro 129

    (Omissis).
002A2150
    Il  comune  di  NOTO  (provincia  di Siracusa) ha adottato, il 27
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002,  ai sensi dell'art. 8 comma 3 del
decreto  legislativo  n.  502/1992  cosi' come modificato dall'art. 3
comma  55  della legge n. 662/1996 e dall'art. 58 comma 3 della legge
n.  446/1997,  in L. 350.000 pari ad Euro 180,76 la detrazione I.C.I.
per l'abitazione principale e relativa pertinenza come assimilata con
deliberazione consiliare n. 106 del 13 dicembre 1999.
    (Omissis).
002A2151
    Il  comune di NOVELLARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il  18  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  determinare  anche  per  l'anno 2002 le aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  saranno applicate in questo
comune nelle seguenti misure:
    6,3 per mille aliquota ordinaria;
    5,2 per mille aliquota ridotta per abitazione principale;
    7 per mille aliquota maggiorata per alloggi non locati.
3.  di  applicare,  anche  per  l'anno  2002,  la  detrazione base di
L. 200.000  per  l'abitazione  principale e l'ulteriore detrazione di
L. 135.000  ai  soggetti  che non siano piu' in condizione lavorative
(pensionati) nonche' a favore delle famiglie numerose composte da 6 o
piu'   persone  ed  alle  famiglie  con  portatori  di  handicap  con
un'invalidita' civile pari al 100%;
    (Omissis).
002A2152
    Il  comune  di  NOVELLO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  prendere  atto  e  di approvare la deliberazione della giunta
comunale  n.  86  del  24  ottobre  2001,  dichiarata  immediatamente
eseguibile,   con   la   quale  sono  state  confermate  le  aliquote
dell'imposta in oggetto nella misura attualmente in vigore.
2.  di  stabilire  consequenzialmente  nella misura del 5,5 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  immobiliare per l'anno 2002 sugli
immobili   diversi   dalle   abitazioni   o   posseduti  in  aggiunta
all'abitazione  principale  e nella misura del 5 per mille l'aliquota
dell'imposta  comunale  immobiliare  per l'anno 2002 per gli immobili
adibiti ad abitazione principale;
3.  di  aumentare ai sensi dell'art. 8 comma 3 decreto legislativo 30
dicembre  1992  n.  504 come modificato dall'art. 3 comma 55 legge 23
dicembre  1996 n. 662 da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 201.372 pari a
Euro 104,00  la detrazione per l'abitazione principale e cio' al fine
di rendere privo di cifre decimali l'importo in euro relativo a detta
detrazione.
    (Omissis).
002A2153
    Il  comune  di  ODALENGO  GRANDE  (provincia  di  Alessandria) ha
adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    aliquota I.C.I. ordinaria 5,75 per mille;
    aliquota  ridotta per l'abitazione principale dei residenti 5 per
mille.
    (Omissis).
002A2154
    Il  comune  di  OLCENENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il
9 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  d'imposta  comunale  sugli  immobili per
l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille.
    (Omissis).
002A2155
    Il  comune  di  ORGIANO  (provincia  di  Vicenza) ha adottato, il
12 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  e  fissare  l'aliquota  I.C.I.  anno  2002 in via
generale  nella  misura del 4,8 per mille salvo che le abitazioni non
dichiarate  inabitabili  che  siano sfitte o chiuse e per i capannoni
chiusi  per  le  ragioni esposte nella delibera consiliare n. 3 del 8
febbraio  2000 che si intendono qui ribadite e confermate. Per case e
capannoni  chiusi  l'aliquota  viene  confermata  e fissata del 6 per
mille.  La  detrazione  per  l'abitazione principale viene fissata in
Euro 104.
    (Omissis).
002A2156
    Il  comune di ORIO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicati in questo comune nelle
seguenti misure:
    a)  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale: 4 per
mille;
si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    b) altre unita' immobiliari: 4 per mille;
    c) terreni agricoli: 4 per mille;
    d) aree edificabili: 4 per mille;
    (Omissis).
    h) unita' immobiliari cat. catastale D8: 5 per mille
2.  di  determinare  per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per
abitazione principale.
    (Omissis).
002A2157
    Il  comune  di  OROTELLI  (provincia  di  Nuoro)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
    (Omissis).
002A2158
    Il  comune  di  OSOPPO  (provincia  di  Udine) ha adottato, il 21
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
abitazione principale: 5,2 per mille (invariata);
altri fabbricati: 5,2 per mille (invariata);
aree fabbricabili: 5,2 per mille (invariata);
fabbricati  classificati e/o classificabili nella categoria catastale
"D": 6,2 per mille (invariata);
2.  di  confermare,  salvo  l'arrotondamento  di cui in premessa, per
l'anno  2002  la  detrazione  dall'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per  tutte  le  unita' immobiliari ubicate in questo comune
direttamente  adibite  ad  abitazione principale dei soggetti passivi
nel seguente modo:
    a)   Euro   155,00   per   le   unita'   immobiliari   aventi  le
caratteristiche  di  cui  sopra site lungo le vie Furchir, Molino del
Cucco e Rivoli (localita' Rivoli);
    b)   Euro   130,00   per   le   unita'   immobiliari   aventi  le
caratteristiche  di  cui  sopra  site lungo le vie Alsazia, Cartiera,
Croce  Rossa  Austriaca,  Mogliano  Veneto,  Pineta,  Valle  Sacra  e
Volontari  della Liberta' e per quest'ultima limitatamente alla parte
di  essa  che  va  dall'incrocio di via Cartiera in avanti (localita'
Pineta);
    c)   Euro   109,00   per   le   unita'   immobiliari   aventi  le
caratteristiche di cui sopra ubicate nel restante territorio comunale
(Capoluogo).
3.  di elevare detta detrazione fino all'importo unico di Euro 259,00
a  favore dei soggetti passivi portatori di handicap con connotazione
di  gravita'  (ai  sensi  della legge n. 104/1992) nonche' dei nuclei
familiari con presenza di persona o persone effettivamente conviventi
portatrici  di  handicap con connotazione di gravita' (ai sensi della
legge  n.  104/1992)  certificata dalle competenti autorita' e per il
solo  immobile ove detti soggetti dimorano abitualmente. Per ottenere
tale agevolazione i soggetti interessati devono chiedere informazioni
al comune per la documentazione da presentare.
4.  dare  atto  che le detrazioni determinate come sopra soggiacciono
alle stesse regole di quella ordinaria.
    (Omissis).
002A2159
    Il  comune  di  OSTELLATO  (provincia di Ferrara) ha adottato, il
30 novembre  e  il  27  dicembre  2001,  la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) di stabilire per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili con
l'aliquota ordinaria del 6,2 per mille;
b) di stabilire per l'anno 2002 l'I.C.I. con l'aliquota differenziata
del 7 per mille nei casi sotto specificati:
    1)  aree  edificabili,  limitatamente  a quelle in zona C, per le
quali  non e' stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia,
ne' e' stata inoltrata relativa istanza;
    2)  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  e  possedute in
aggiunta   a   quella   utilizzata  come  abitazione  principale  del
possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti,
per i quali si applica l'aliquota ordinaria:
      unita'  immobiliari  date  in  uso  gratuito  ai  familiari,  a
condizione che gli stessi vi risiedano;
      una   delle   unita'   immobiliari  tenute  a  disposizione  da
contribuenti residenti all'estero;
      unita'  immobiliari in comproprieta' utilizzate come abitazione
principale  di  uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che
la utilizzano;
    3)  immobili  compresi  nelle categorie catastali A-C-D destinati
alla locazione e rimasti sfitti.
c)  di  stabilire  per  l'anno  2002  l'I.C.I.  con  l'aliquota  piu'
favorevole  del  5  per  mille  nei casi di soggetti che concedono in
locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni
definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431;
d)  di  disporre  che qualora durante l'anno si verifichi una diversa
situazione  che dia luogo all'applicazione di aliquota differenziata,
la  maggiorazione  si  applichera'  per  i mesi durante i quali si e'
verificata la situazione stessa;
e)  di prevedere anche per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione
principale  del soggetto passivo in Lire 200.000 (Euro 103,29), fatti
salvi  i  soggetti  in  situazione di particolare disagio economico e
sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione
stessa e' fissata in Lire 500.000 (Euro 258.23);
per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  dei
soggetti    passivi    in    situazione    di   particolare   disagio
socio-economico,  di  seguito specificati, e' fissata in Lire 500.000
(Euro 258,23):
    soggetti  proprietari o titolari del diritto di usufrutto - uso -
abitazione,  unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,  a  nulla  rilevando immobili di pertinenza, che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
      a)   pensionati  e  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile,  mono-reddito, in condizione non lavorativa, che
abbiano  un  reddito  da pensione non superiore a L. 15.873.000 lordo
pari a Euro 8.197,72, riferito all'anno 2001;
      b)   pensionati  e  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile,  con  reddito  lordo  di  tutti i componenti del
nucleo  familiare, riferito all'anno 2001, fino a L. 25.633.000 (Euro
13.238,34)  piu'  L.  1.961.000  (Euro  1012,77) per ogni familiare a
carico;
      c) disoccupati e lavoratori in Cassa integrazione straordinaria
con reddito lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, riferito
all'anno  2001,  fino  a  L.  25.633.000  (Euro  13.238,34)  piu'  L.
1.961.000 (Euro 1.012,77) per ogni familiare a carico;
      d)  titolari  di  assistenza sociale a livello comunale a norma
dei  regolamenti  vigenti,  se  non  gia'  beneficiari ai sensi delle
lettere precedenti.
In  tutti  i  casi  suindicati  il  contribuente  non puo' esercitare
attivita'  d'impresa,  di  partecipazione  o  di lavoro autonomo, ne'
possedere  alcuna  proprieta' immobiliare, terreni o fabbricati. Tali
condizioni sono estese ai componenti del nucleo familiare.
Il  diritto al riconoscimento della maggior detrazione e' subordinato
alla  presentazione  dell'istanza, sotto forma di autocertificazione,
nei  mesi  di  maggio  e  giugno  prossimi,  all'ufficio  tributi che
fornisce i relativi moduli.
    (Omissis).
002A2160
    Il  comune  di  PADENGHE  SUL  GARDA  (provincia  di  Brescia) ha
adottato,  il  21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  le  aliquote  I.C.I.,  che saranno applicate in questo comune per
l'anno 2002, sono le seguenti:
    a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
    b)  aliquota  ridotta  del 6 per mille per immobili diversi dalle
abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. B (nuova cat.
P  -  V/4 - T/2); cat. C/1 (T/1) , C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), C/5(V/2);
cat. D/1(Z/1), D/7(Z/1), D/8(Z/2);
    c) aliquota ridotta del 5 per mille per:
      1)  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale nella
quale  il  contribuente,  che  la  possiede  a  titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale  di  godimento  o  in qualita' di
locatario finanziario, dimora abitualmente;
      2)  unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari, residenti nel comune;
      3)  unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che  acquistano  la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      4)   le  pertinenze  ai  suddetti  immobili  come  identificati
dall'art. 5 del regolamento;
    d)  aliquota  agevolata  del 4 per mille a favore dei proprietari
che  eseguono  interventi  volti  al  recupero  di unita' immobiliari
inagibili   o   inabitabili.   L'aliquota   agevolata   e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti intervento e
per  la  durata  di  tre  anni  dall'inizio  lavori.  La  concessione
dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita
istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori.
2. di determinare come segue le detrazioni:
    a)   detrazione  per  l'abitazione  principale  in  Euro  104,00.
comprese le abitazioni di cui alla precedente lett. "C" punto 3);
    b)  un  aumento  della  detrazione per l'abitazione principale da
Euro 104,00 a Euro 155,00 ai soggetti passivi in possesso a titolo di
proprieta',   usufrutto,   altro   diritto  reale  tale  da  generare
l'insorgenza  della  soggettivita' passiva di abitazioni classificate
nella  categoria  A  da  A/1 a A/5 (nuova categoria R/1), comprese le
abitazioni di cui alla precedente lett. "C" punto 3).
    (Omissis).
002A2161
    Il  comune  di  PAESANA  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato, il
28 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  aumentare  al  6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica
a tutte le basi imponibili.
2.  di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art.
3  della  legge  23  dicembre  1996  n.  622, dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza del suo ammontare, L.
200.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
    (Omissis).
002A2162
    Il  comune  di  PARATICO  (provincia  di Brescia) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
del:
  a) 4,8 per mille per l'abitazione principale;
  b) 6,6 per mille per tutti gli altri immobili.
2.  di  confermare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale del
soggetto  passivo  in  L.  280.000  in  rapporto  annuo, pari ad Euro
144,61.
    (Omissis).
002A2163
    Il  comune di PAVIA DI UDINE (provincia di Udine) ha adottato, il
27 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'I.C.I. imposta
comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, gia' applicata
nell'anno 2001;
2.  di  dare  atto  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo si detraggono L. 200.000
annue,  ai sensi e con le modalita' previste dal 2o comma deIl'art. 8
del   decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.  504,  cosi'  come
sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;
3.  di  confermare,  anche  per il 2002, la detrazione di L. 300.000.
dall'imposta  dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale di
proprieta' per ultrasessantacinquenni, solo nei seguenti casi:
    a) persone sole, titolari unicamente di pensione sociale;
    b)  coniugi,  entrambi titolari unicamente di pensione sociale, a
condizione  che  occupino da soli l'immobile, fatta salva la presenza
di altre persone a carico prive di alcun reddito.
4.  per l'anno 2002 non trova applicazione il comma 3 dell'art. 8 del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992   n.  504  e  successive
modificazioni ed integrazioni; tale comma non si applica nemmeno alle
unita'  immobiliari  indicate  al  comma  4  dell'articolo citato nel
presente capoverso.
    (Omissis).
002A2164
    Il  comune  di  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  (provincia  di Modena) ha
adottato,  il  12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002 e per i motivi addotti in premessa
le  aliquote  I.C.I.  che  saranno  applicate  in questo comune nelle
seguenti misure:
    aliquota  ridotta:  4,8  per  mille  per  gli immobili adibiti ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  ivi compresa una sola
pertinenza  (cantina  e  soffitta  C/2, garage C/6 e/o posto macchina
C/7)   elencate   al   comma 2   dell'art.  18  del  regolamento  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili approvato con
propria  deliberazione  n.  167  del  26  novembre  1998 e successive
modificazioni destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole
a servizio dell'abitazione principale;
    fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione  e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non
superiore a tre anni: 4 per mille;
    aliquota  maggiorata:  7  per  mille  per  gli alloggi e relative
pertinenze  C/2,  C/6  e  C/7  non  locati,  o  locati per soddisfare
esigenze  abitative  di natura transitoria e per finalita' turistiche
ai  sensi  delle  norme  vigenti  in materia di locazione di immobili
adibiti ad uso abitativo e per le aree fabbricabili;
    aliquota  ordinaria:  6,8  per  mille  da  applicare  a tutti gli
immobili diversi da quelli ai punti precedenti;
    di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di
ricovero  e  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    di   confermare   in  Euro  108,46  (L.  210.000)  la  detrazione
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  dal  soggetto  passivo,  rapportata  al periodo dell'anno
durante  il  quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita'
indicate  nell'art.  8,  comma  2,  del decreto legislativo 504/1992,
cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996.
    (Omissis).
002A2165
    Il  comune di PERCILE (provincia di Roma) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno  2002,  l'aliquota  da  applicare per
l'imposta  comunale  sugli  immobili  in  questo comune, nella misura
unica del 6 per mille.
    (Omissis).
002A2166
    Il  comune  di  PESCHICI  (provincia  di  Foggia) ha adottato, il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare, per il 2002:
    l'aliquota  ordinaria del 6 per mille, cosi' come disposto per il
precedente anno 2001;
    l'aliquota,  ridotta,  al  5  per mille per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazioni principali;
    l'aliquota  ridotta  al  4  per  mille  per  l'unita' immobiliare
direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  da  soggetti  che
percepiscono  solo  la  pensione  sociale minima o di invalidita', in
questo  ultimo  caso occorre che l'invalidita' sia riconosciuta da un
Ente competente;
    la detrazione per abitazione principale a lire 200.000;
    la  detrazione a lire 500.000, rispettando comunque gli equilibri
di  bilancio  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
504/1992,  per le abitazioni principali dei soggetti che percepiscono
solo la pensione sociale minima o di invadilita';
2. di  incrementare  al  7  per mille l'aliquota I.C.I. per le unita'
immobiliari  di  proprieta'  di  soggetti non residenti nel Comune di
Peschici.
Sono   escluse  dall'applicazione  dell'aliquota  ridotta  le  unita'
immobiliari  che  hanno  le  caratteristiche delle seguenti categorie
catastali:  A1,  A7, A8, A9; per queste unita' immobiliari si applica
l'aliquota  ordinaria  del 6 per mille e la riduzione, per abitazione
principale, di lire 200.000.
    (Omissis).
002A2167
    Il  comune  di  PIAZZOLA  SUL  BRENTA  (provincia  di  Padova) ha
adottato,  il  20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  individuare  per l'anno 2002 l'aliquota del 5,8 per mille come
aliquota ordinaria.
L'aliquota  ordinaria e' altresi' applicabile alle seguenti classi di
immobili:
  aree fabbricabili;
  fabbricati diversi dalle unita' adibite ad abitazione;
  fabbricati  destinati  ad abitazione (cat. catastale A) in forza di
un  titolo  di  locazione  o  in  forza di in un titolo diverso dalla
locazione  (escluso  il  comodato  previsto  all'art. 2, comma 1, del
regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I.);
2. di  fissare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille
per   le   unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale  (di  proprieta'  o posseduta a titolo di diritto reale di
usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi,  superficie  o  concesse ai
parenti  in linea retta e collaterale entro il secondo grado ai sensi
dell'art. 2,  comma  1,  del  regolamento comunale per l'applicazione
dell'I.C.I.)   e   le   pertinenze,   considerate   parti  integranti
dell'abitazione   principale   ancorche'  distintamente  iscritte  in
Catasto;
3. di  fissare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille
per i terreni agricoli;
4. di  fissare,  per  l'anno 2002, l'aliquota diversificata del 9 per
mille  nei  confronti  degli  immobili non locati intesi quali unita'
immobiliari  classificabili  e  classificate nel gruppo catastale "A"
(ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili
ai  soli  fini  abitativi  per  i  quali  non  risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
5. di  fissare nella misura del 2,75 per mille l'aliquota agevolativa
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  a  favore  di quei
proprietari  che  concedono  in  locazione gli immobili con contratto
cosiddetto  "concordato",  registrato  a  norma  di  legge,  previsto
dall'art.  2,  commi 3 e 5 della legge 431/1998, previa comunicazione
da effettuarsi presso l'ufficio tributi;
6. di  fissare,  per  l'anno  2002,  la detrazione di Euro 129,11 per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale,
di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
7. di  indicare,  come  consentito  dall'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo  n. 504/1992, la fissazione della detrazione per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale a Euro
258,22,  limitatamente  ai  casi  di  soggetti passivi titolari di un
diritto  reale  su  un immobile appartenente alle categorie catastali
A3, A4, A5, che presentano congiuntamente i seguenti tre requisiti:
  a)   residenza   e   dimora   di   fitto   nell'abitazione  oggetto
dell'intervento;
  b)  presenza  nel  nucleo  familiare  di una persona di eta' pari o
superiore  ai  65  anni,  ovvero di una persona disabile con grado di
invalidita' pari o superiore al 66%;
  c) un reddito ISEE non superiore a Euro 12.911,42.
Coloro  che  vogliano  beneficiare della maggiore detrazione dovranno
presentare domanda all'ufficio tributi, corredata dalla dichiarazione
dei  redditi  ISEE redatta dall'ufficio sociale, entro e non oltre il
20 maggio 2002.
    (Omissis).
002A2168
    Il  comune  di  PIURO  (provincia  di Sondrio) ha adottato, il 21
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare,  per  le  ragioni tutte riportate in premessa, in
attuazione  dell'art. 6  del suddetto decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n.
662  del  23  dicembre 1996, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille.
2. di  confermare,  anche per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta
dovuta  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo ad Euro 103,30, con le precisazioni
previste  dall'art. 4  del  regolamento  in  materia  di applicazione
dell'imposta   comunale   sugli  immobili,  approvato  dal  consiglio
comunale, con deliberazione n. 44 del 27 novembre 1998.
    (Omissis).
002A2169
    Il comune di PONNA (provincia di Como) ha adottato, il 19 gennaio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  6  per mille,
l'aliquota   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  per  tutte  le
tipologie  di  immobili,  mantenendo  in  lire  200.000 la detrazione
d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).
002A2170
    Il  comune di PONTOGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5,5 per mille.
    (Omissis).
002A2171
    Il  comune  di PORTALBERA (provincia di Pavia) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002,  omissis,  l'aliquota I.C.I. nella
misura del 6 per mille, omissis;
di  stabilire  in  Euro  103,29 la misura indistinta della detrazione
dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo;
    (Omissis).
002A2172
    Il  comune di PORTOBUFFOLE' (provincia di Treviso) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. (omissis);
2. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 al 5,5 per mille e la
detrazione per abitazione principale in Euro 156,00;.
    (Omissis).
002A2173
    Il  comune  di  POZZA  DI  FASSA  (POZA) (provincia di Trento) ha
adottato,  il  20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
3.  di  determinare per l'anno 2002 l'aliquota delll'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 5 per mille.
4.  di  applicare  per l'anno 2002 la detrazione di L. 500.000 pari a
Euro 258,23  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  ai  sensi  dell'art.  8  comma  3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge
23 dicembre 1996 n. 662.
    (Omissis).
002A2174
    Il  comune  di PRAROLO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 14
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di   confermare   l'aliquota   nella   misura   del   5   per  mille,
diversificandola  nella  misura  del  6  per  mille  per gli immobili
abitabili e non locati da almeno due anni.
    (Omissis).
002A2175
    Il  comune  di  PREZZA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 24
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  per  l'anno 2002 la aliquota unica dell'Imposta Comunale
sugli  Immobili  (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, stabilendo la
detrazione  per  la  prima  casa  nella  misura  di  Euro  103,00 (L.
200.000).
    (Omissis).
002A2176
    Il  comune  di  PRIOCCA  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il 2
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per l'anno 2002, (omissis), nella misura del 6 per
mille  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) da
applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2.   di   non   procedere,   (omissis),  ad  alcuna  diversificazione
dell'aliquota  I.C.I.,  come  previsto  dalla  vigente  normativa  in
materia;
3.  di proporre al consiglio comunale la detrazione per le abitazioni
principali,  nella  misura  minima prevista dalla legge (Euro. 103,29
pari a L. 200.000);
    (Omissis).
002A2177
    Il comune di PRIOLO GARGALLO (provincia di Siracusa) ha adottato,
il  27  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare, per il 2002, le aliquote I.C.I. come deliberate per
l'anno 2001 con atto consiliare n. 4/2001.
    (Omissis).
Fabbricati di gruppo A adibiti ad abitazione principale e non adibiti
ad abitazione principale escluso cat.:

=====================================================================
                            A/10....                        |    4 %
=====================================================================
             Fabbricati di gruppo A: cat. A/10....          |   5,5 %
---------------------------------------------------------------------
     Fabbricati di gruppo B: B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6,  |
                        B/7, B/8....                        |     7 %
---------------------------------------------------------------------
           Fabbricati di gruppo C: C/4, C/5, C/7....        |     7 %
---------------------------------------------------------------------
           Fabbricati di gruppo C: C/1, C/2, C/3....        |   5,5 %
---------------------------------------------------------------------
                Fabbricati di gruppo C: C/6....             |     4 %
---------------------------------------------------------------------
     Fabbricati di gruppo D: D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6,  |
                       D/7, D/8, D/9                        |     7 %
---------------------------------------------------------------------
                          Terreni....                       |   5,5 %
---------------------------------------------------------------------
                     Aree fabbricabili....                  |   5,5 %

La  detrazione  per  l'abitazione principale e' di L.  400.808 (Euro.
207,00).  Ai  sensi  dell'art. 31 del regolamento comunale, approvato
con  delibera  di  C.C.  n. 70 del 21 dicembre 2000 e' stata adottata
l'estensione  dell'aliquota agevolata e delle detrazioni previste per
le  abitazioni  principali  a  quelle  concesse  in  uso gratuito. Il
soggetto  passivo  interessato,  per  ciascun  anno in cui usufruisce
dell'agevolazione  e'  tenuto  a presentare all'ufficio competente, a
pena   di   inammissibilita',  apposita  dichiarazione  attestante  i
requisiti  richiesti  entro il termine di pagamento del saldo I.C.I.,
con apposito modello da ritirare presso l'ufficio tributi.
Per quanto attiene ai versamenti anno 2001, si segnala quanto segue:
    pagamento  prima  rata  sul  c/c postale n. 12578977 intestato al
comune  di Priolo Gargallo - Servizio tesoreria - I.C.I., entro il 30
giugno  2002  la  somma  da  corrispondere  dovra' essere pari al 50%
dell'imposta  dovuta  calcolata  sulla  base  dell'aliquota  e  delle
detrazioni relative all'anno precedente;
    pagamento  seconda  rata, entro il 20 dicembre 2002 dovra' essere
versato  il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale
conguaglio sul primo pagamento.
    Resta  in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al
versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta in unica soluzione
annuale da corrispondere entro il 30 giugno 2002.
    (Omissis).
002A2178
    Il  comune  di  QUAGLIUZZO  (provincia di Torino) ha adottato, il
25 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  nel  6  per mille l'aliquota dell'imposta comunale
I.C.I. per l'anno 2002;
2. di  dare  atto  che  e'  confermata la detrazione Euro. 113,62 (di
L. 220.000)  sulla  prima casa e che non ci sono ulteriori detrazioni
riduzioni  o  diversificazioni  oltre  a  quelle  gia' previste dalla
legge.
    (Omissis).
002A2179
    Il  comune  di  RAGOGNA  (provincia  di Udine) ha adottato, il 10
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota differenziata da applicare
in questo comune, ai fini I.C.I., nella seguente misura:
    5 per mille - tariffa ordinaria;
    6,5 per mille - unita' adibite ad alloggi e non locate;
di  mantenere  invariata  la  detrazione minima prevista dall'art. 8,
secondo  comma,  del  decreto-legge n. 504/1992, elevata a L. 200.000
(Euro. 103,29)  dall'art. 3,  comma  55, della legge n. 662/1996, per
gli immobili adibiti ad abitazione principale.
    (Omissis).
002A2180
    Il  comune  di  RANZANICO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il
23 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  l'aliquota l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  per  l'anno 2002 nella misura differenziata del 5 per mille
per  gli  immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le loro
pertinenze  e  del  6,5  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili
assoggettati all'imposta;
2. di  confermare  la  detrazione  di  Euro. 134,00, per gli immobili
adibiti ad abitazione principale.
    (Omissis).
002A2181
    Il  comune  di  RASUN  ANTERSELVA  (RASEN  ANTHOLZ) (provincia di
Bolzano)  ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  con  decorrenza  dal  1o gennaio 2002 vengono fissate le seguenti
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
    a)  4  per mille per l'abitazione principale compreso attrezzi in
base all'art. 2 del regolamento;
    b) aliquota ordinaria 4,4 per mille;
2.  con  decorrenza  dal  1o gennaio 2002 viene fissata la detrazione
d'imposta  I.C.I. von 260 Euro per le unita' immobiliari direttamente
adibite ad abitazione principale.
    (Omissis).
002A2182
    Il  comune  di  REDONDESCO (provincia di Mantova) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
ritenuto  di  modificare  per l'anno 2002 le aliquote I.C.I., come di
seguito  riportate,  nella  misura  differenziata  in  relazione alla
tipologia diversa dell'immobiliare;
    aliquota 6 per mille - abitazione principale;
    aliquota 6,5 per mille - altri immobili;
    aliquota  7  per  mille  -  edifici  non  locati o sfitti ed aree
fabbricabili;
    la  detrazione di Euro. 103,29 (L. 200.000) da imposta dovuta per
l'unita' immobile adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
002A2183
    Il  comune  di REGGIO EMILIA ha adottato, il 21 novembre 2001, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  come  segue le detrazioni per abitazione principale
per l'anno 2002:
    L.  250.000  (pari  a  129,11 Euro) per l'unita' immobiliare come
definita al punto 1a) del testo;
    L.  350.000  (pari  a  180,76 Euro) per i soggetti in particolare
disagio  economico  che rispettano tutte e tre le condizioni espresse
in narrativa al punto 2a);
2.  di  stabilire  altresi'  le  aliquote  per  l'anno  2002  ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    nella misura del 5,8 per mille come aliquota ordinaria;
    nella  misura  del  7  per mille come aliquota maggiorata per gli
immobili definiti nel punto 2b) del testo;
3.   di   stabilire   che   il   termine   di   presentazione   della
dichiarazione/denuncia    sia   fissato   al   31 gennaio   dell'anno
successivo.
    (Omissis).
002A2184
    Il  comune  di  RIETI  ha  adottato  la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di non apportare alcuna variazione alle aliquote e detrazioni gia'
in vigore nel 2001;
2. di  determinare  per  l'anno  2002  le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
    aliquota 5,9 per mille per abitazione principale;
    aliquota   6,6   per  mille  per  i  terreni  agricoli,  le  aree
fabbricabili e gli altri fabbricati;
    detrazione  ordinaria  per abitazione principale viene fissata in
L. 200.000;
    gli  alloggi  concessi  in locazione con i requisiti previsti dal
vigente  regolamento,  art. 7, commi 1 e 2, utilizzato per abitazione
principale  con  contratto  registrato,  ed  a quelli concessi in uso
gratuito  dal  possessore ai suoi familiari fino al primo grado e che
abbia  la residenza anagrafica, come abitazione principale si applica
l'aliquota dei 5,9 per mille;
3.  di  determinare  le maggiori  detrazioni  I.C.I. per l'abitazione
principale alle seguenti categorie di contribuenti:
      a) persone   o   nuclei   familiari   iscritti   nell'albo  dei
beneficiari  del comune che abbiano usufruito di contributi o sussidi
sulla base del vigente regolamento comunale: detrazione L. 250.000;
      b) persone  o  nucleo umiliare il cui reddito non sia superiore
al  "minimo vitale" identificato secondo quanto stabilito dal vigente
regolamento comunale (L. 8.640.000): detrazione L 250.000;
      c) persone  titolari  di  solo reddito di pensione sociale e di
quello   relativo   all'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale, sole o con coniuge nella medesinia situazione reddituale:
detrazione L. 250.000;
    (Omissis).
002A2185
    Il  comune  di  RIOLO TERME (provincia di Ravenna) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria 6,8 per mille;
    abitazione principale e relative pertinenze 6 per mille;
    alloggi non locati e relative pertinenze 7 per mille;
    immobili  locati  a  titolo  di  abitazione principale e relative
pertinenze  dai  proprietari  che stipulano "contratti di locazione a
canone concordato" 4 per mille.
1. di confermare in Euro. 150 (L. 290.440) la detrazione dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo;
2. di aumentare da Euro. 150 (L. 290.440) a Euro. 206 (L. 398.872) la
detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti
I.C.I.  in  situazioni  di  particolare disagio economico-sociale, in
possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti con deliberazione
del consiglio comunale;
3. di stabilire che e' considerata direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata.  L'esistenza delle
suddette  condizioni  deve  risultare  da apposita autocertificazione
sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da
richiedersi presso il settore ragioneria e tributi (Allegato "B");
4. di dare atto che, applicando le aliquote e le detrazioni di cui ai
precedenti  punti,  viene  rispettata  la  previsione  del bilancio e
l'equilibrio dello stesso.
    (Omissis).
002A2186
    Il  comune  di  RIPOSTO  (provincia  di  Catania) ha adottato, il
29 ottobre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara'  applicata in questo comune, nella misura
unica del 6 per mille;
2.  per  l'anno d'imposta 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  (di  cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996 n. 663) e' elevata a L. 500.000.
    (Omissis).
002A2187
    Il  comune  di RIVE D'ARCANO (provincia di Udine) ha adottato, il
9 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno  2002  le aliquote I.C.I., di seguito
indicate:
    aliquota ordinaria, cinque per mille;
    aliquota per alloggi non locati, sette per mille;
    aliquota  per  i proprietari che affittano immobili con contratti
agevolati (legge n. 431/1998), due per mille.
    (Omissis).
1. di   mantenere   per  l'anno  2002  la  detrazione  d'imposta  per
l'abitazione principale pari a Euro 103,29 (L. 200.000);
    (Omissis).
002A2188
    Il  comune  di  ROBILANTE  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
    6,5  per  mille  da  applicare  alle  abitazioni secondarie, aree
fabbricabili ed altri fabbricati;
    7   per  mille  relativamente  agli  immobili  di  categoria  "D"
ricadenti in aree individuate nel vigente PRG come aree industriali;
    6   per   mille   da  applicare  esclusivamente  alle  abitazioni
principali e relative pertinenze;
2. di  confermare altresi' in Euro 129 (L. 249.778) la detrazione per
la prima casa.
    (Omissis).
002A2189
    Il comune di ROCCAMANDOLFI (provincia di Isernia) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.
    (Omissis).
002A2190
    Il comune di ROCCARASO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare, per quanto in narrativa, nella misura del 6 per mille
l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.
    (Omissis).
002A2191
    Il comune di ROE' VOLCIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il
28  novembre 2001 e il 20 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1. di  fissare  per  l'anno  2002  nella  misura  del 7 per mille
l'aliquota  ordinaria  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili.
    2. di   fissare  per  l'anno  2002  relativamente  all'abitazione
principale  una  aliquota ridotta per l'applicazione dell'I.C.I. pari
al 5 per mille.
    3. di fissare altresi' per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille
per le pertinenze delle unita' immobiliari di cui al precedente punto
2   (abitazione   principale)  nel  limite  fissato  all'art.  2  del
regolamento comunale I.C.I.
1. di  fissare per l'anno 2002 la seguente ulteriore detrazione oltre
a  quella di Euro 103,29 relativa alla abitazione principale: a tutti
quanti  possiedono  un'unica  unita'  immobiliare  classificata nelle
categorie  A2  -  A3  - A4 - A5 - A6 e rientrano nei sottospecificati
limiti  di reddito, viene concessa una maggiore detrazione di Euro 62
se la casa non supera Euro 41.316,55 di valore catastale o di Euro 31
se supera i 41.316,55 Euro ma non eccede i 51.645,69 Euro.
I  limiti  di  reddito  I.S.E.E.  entri  i quali si opera la maggiore
detrazione di imposta sono pari a:
    1 persona Euro 6.197,48.
Dal  beneficio della maggior detrazione sono esclusi i proprietari di
seconde case e di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1
- A7 - A8 - A10 - A11.
2. di  dare  atto  che  coloro  che  applicano l'ulteriore detrazione
dovranno  presentare  autocertificazione all'ufficio tributi entro la
scadenza prevista per il pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno
2002.
    (Omissis).
002A2192
    Il  comune  di  ROGENO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato,  il
28 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  il contenuto della deliberazione di G.C. n. 99 del
5 dicembre  2001  e  quindi  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2002 nella
misura del 4,5 per mille.
    (Omissis).
002A2193
    Il  comune  di  ROGNO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato, il
16 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote
differenziate,  in  conformita' all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto
1996 n. 437 ed all'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996;
    A) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto prescritto dalla
lettera  B)  della  presente  deliberazione, nella misura del 5,5 per
mille;
    B) aliquota   ridotta,   nella  misura  del  4,5  per  mille,  da
applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, residenti in
questo  comune,  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad
abitazione principale e sue pertinenze;
    C) detrazione  per  abitazione  principale  e sue pertinenze Euro
103,29.
    (Omissis).
002A2194
    Il  comune  di  ROMA  ha  adottato,  il 20 e 21 dicembre 2001, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), nella misura del 6,9 per mille ed
operare  sulla  stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla
normativa vigente, come segue:
    A) nella misura del 4,9 per mille applicata nei casi seguenti:
      a1)  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale dalla
persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa residenti nel comune;
      a2)  unita'  immobiliare  non  locata  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello
Stato;
      a3)  unita'  immobiliare  non  locata  posseduta,  a  titolo di
proprieta'  o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  Istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente;
      a4)  unita' immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a
parenti  ed  affini  entro  il  secondo  grado che la utilizzino come
abitazione  principale;  per  la fattispecie di cui alle lettere a1),
a2)  e  a3), si applica altresi' la detrazione di Euro 103,29 (pari a
L.  200.000  con  arrotondamento),  di  cui  all'art. 8  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
      a5)  unita'  immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria
catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale
C/3)  e  autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in
cui  il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attivita' che
in  tali  locali  si  esercita, ovvero sia il rappresentante legale o
l'amministratore  della  societa'  di  persone  o  a  responsabilita'
limitata  che e' titolare di tale attivita'. Tale beneficio e' esteso
ai  soggetti  passivi  d'imposta per la suindicata unita' immobiliare
che  siano  coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonche'
al  convivente  more  uxorio,  del titolare dell'attivita' e che alla
stessa collaborino. Il beneficio e' applicabile anche nel caso in cui
il  soggetto  passivo  dell'imposta,  sia una societa' di persone o a
responsabilita'  limitata  e il titolare dell'attivita' che si svolge
nei  locali  soggetti  all'imposta,  sia  il  rappresentante legale o
l'amministratore  di  tale  societa'.  Quest'aliquota  agevolata puo'
essere  applicata  ad  un  solo  immob  ile  commerciale  per ciascun
soggetto passivo.
      a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l'esercizio
dell'attivita'   agricola   dal   possessore,   direttamente  o  come
rappresentante  legale  di  una societa' di persone o responsabilita'
limitata,  ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente
more  uxorio,  ai  parenti  o  affini  entro  il  secondo grado. Tale
beneficio  si  applica  anche  nel  caso  in  cui il soggetto passivo
dell'imposta sia una societa' di persone o a responsabilita' limitata
e  l'attivita'  sia  gestita direttamente dal legale rappresentante o
amministratore,  ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il
secondo  grado.  Il  conduttore  dell'attivita'  persona fisica, deve
essere  in  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 58, comma 2 del
decreto  legislativo  del  15 dicembre  1997 n. 446. Restano comunque
escluse  dall'applicazione  dell'aliquota  ridotta  le abitazioni che
abbiano perso il requisito di ruralita', secondo le condizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 139/1998;
      a7)  unita'  immobiliari in cui viene esercitata l'attivita' di
vendita  o  di  produzione  vendita  al  dettaglio, definite "negozio
storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del consiglio
comunale  del  21 luglio  1997,  n.  139  e  successive  disposizioni
attuative;
      a8) unita' immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi
siano  persone  fisiche,  per  le  quali  siano stipulati o rinnovati
contratti  di  locazione  registrati  ai  sensi dell'art. 2, comma 3,
della  legge n. 431/1998, nei confronti di soggetti che la utilizzano
quale   abitazione   principale,   ovvero  di  studenti  universitari
regolarmente  iscritti  in  istituti  universitari pubblici o privati
siti  nel  comune  di  Roma e residenti in altro comune, in base agli
accordi  definiti  in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati
dal  decreto  di  cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n.
431/1998;
    B) nella misura del 5,5 per mille, nei casi di unita' immobiliari
locate  o  concesse  in comodato con contratto registrato, da persone
fisiche  o  da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, ad
un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, limitatamente
ai  contratti  gia'  in  essere  al 31 dicembre 1999, non rinnovabili
neanche tacitamente ed ancora in vigore al 1o gennaio 2002, sino alla
scadenza degli stessi;
    C) nella misura del 6 per mille, per le unita' immobiliari ad uso
abitativo,  i  cui  soggetti passivi siano persone giuridiche, per le
quali  siano  stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nei confronti
di  soggetti  che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a
studenti  universitari regolarmente iscritti in istituti universitari
pubblici  o  privati  siti  nel  comune  di Roma e residenti in altro
comune,  in  base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto
dei  criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della
succitata legge n. 431/1998;
    D)  nella  misura  del  9  per  mille,  per le unita' immobiliari
destinate  ad  abitazione  e  per le quali non risultino essere stati
registrati  contratti  di  locazione da almeno due anni al 1o gennaio
2001. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9 per
mille  si applica agli immobili eccedenti la prima unita' immobiliare
ad  uso  abitazione  tenuta  a  disposizione  del  medesimo soggetto.
Quest'ultima   resta   soggetta   all'aliquota  del  6,9  per  mille.
L'aliquota  del  9 per mille non si applica all'unita' immobiliare ad
uso  abitativo  eccedente  la  prima  abitazione  a  disposizione del
soggetto  passivo  persona  fisica,  che viene data suo in gratuito a
parenti   ed   affini   oltre  il  secondo  grado  che  vi  risiedono
anagraficamente.  A  tale abitazione, nella misura di una sola unita'
per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9
per  mille.  L'aliquota  del  9 per  mille non si applica alle unita'
immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi
che  svolgono  quale attivita' esclusiva o pre valente la costruzione
e/o  la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota
ordinaria;
    E)  nella  misura  del  6  per  mille,  per le unita' immobiliari
destinate  ad  abitazioni, di proprieta' dello I.A.C.P., regolarmente
assegnate;
    F)  nella  misura  dell'1  per  mille,  per  l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  dalla  persona  fisica  soggetto
passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto
2 ed il cui reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal
nucleo  familiare nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi
soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  o  comunque  non  compresi  nella
dichiarazione  annuale  dei  redditi,  non  sia  superiore  a  quello
individuato  nella tabella A allegata e parte integrante del presente
provvedimento,  in  funzione  del  numero  di  componenti  il  nucleo
familiare stesso;
    G) nella misura dell'1 per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo  che  siano  messe  a  disposizione  del  comune  di  Roma,
individuate  con  specifico  atto  dell'amministrazione  e  destinate
all'assistenza  alloggiativa. Le aliquote di cui ai punti a8) e C) si
applicano  alle  unita'  immobiliari, destinate ad abitazione, locate
con  contratto  registrato,  ai  sensi ed alle condizioni di cui alla
legge  27 luglio  1978, n. 322 (equo canone), ed ancora operanti al 1
gennaio  2002 in regime di proroga. Le aliquote di cui ai punti a8) e
B),  si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino
al  materiale  rientro  in  possesso  dell'abitazione  da  parte  del
proprietario,  nei  casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto
motivata   dalla   necessita'  di  adibire  l'unita'  immobiliare  ad
abitazione  principale  del  coniuge  o  di parenti e affini entro il
secondo  grado.  Negli  altri  casi  di  mancato  rientro in possesso
dell'abitazione  a  seguito  di conclusione del contratto debitamente
registrato,  in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota
ordinaria   del   6,9   per  mille  fino  alla  materiale  riconsegna
dell'alloggio.   Per   poter  beneficiare  delle  anzidette  aliquote
agevolate  di  cui  ai  punti a3), a4), a5), a6), a7), a8), B e C, il
soggetto passivo e' tenuto a presentare, entro il mese di marzo 2003,
una  comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4,
del   regolamento   I.C.I.,  attestante  il  possesso  dei  requisiti
oggettivi  e  soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti
dal comune. I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unita'
immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all'aliquota di
cui  al  punto  D), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla
prima  di  tali  unita',  alla  quale  intendano applicare l'aliquota
ordinaria.  La  mancata  comunicazione  comporta l'applicazione della
sanzione,  di  cui  all'art. 14,  comma 3, del decreto legislativo n.
504/1992,  salvo  sanzione  giu'  grave in caso di accertamento della
maggiore  imposta  dovuta.  La  comunicazione  vale sino al permanere
delle  co  ndizioni  previste;  al  cessare  delle stesse, i soggetti
passivi  dovranno  adeguare  i  versamenti  alle  normali  condizioni
d'imposizione.   La   comunicazione   non   deve,   pertanto,  essere
ripresentata  se  riguarda unita' immobiliari gia' oggetto di analoga
agevolazione  per  l'anno 2001 o per anni precedenti, i cui requisiti
di agevolazione persistono per l'anno 2002.
2. di  riconoscere  una  ulteriore  detrazione  d'imposta a titolo di
I.C.I.  di  Euro 154,94  (pari  a  L.  300.000 con arrotondamento) da
aggiungersi  alla  detrazione  di  Euro  103,29, gia' prevista per le
abitazioni    principali    e   fino   a   concorrenza   dell'imposta
complessivamente  dovuta  per  l'abitazione  principale  e per le sue
pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (categoria C\times 6)
ed  una  cantina  o soffitta (categoria C/2), ai soggetti passivi del
tributo  nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso
di uno dei seguenti requisiti:
    a) presenza  di  disoccupati  che  al  1oo  gennaio  dell'anno di
applicazione  dell'imposta  I.C.I.  siano  iscritti  nelle  liste  di
collocamento da almeno due anni;
    b) presenza  di  non  occupati  che,  gia'  fruitori  della cassa
integrazione  guadagni e dell'indennita' di mobilita', ai sensi delle
vigenti  leggi,  al  1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta
I.C.I.,   abbiano   perduto  tali  provvidenze  nel  corso  dell'anno
precedente;
    c) presenza  di  soggetti  in  stato  di non occupazione che alla
medesima  data  e  da  oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di
cassa integrazione guadagni e siano iscritti nella lista regionale di
mobilita';
    d) presenza  di  titolari di pensione o assegni che alla data del
1o gennaio   dell'anno  di  applicazione  dell'imposta  abbiano  gia'
compiuto il 60o anno di eta';
    e) presenza di uno o piu' figli minori;
    f) presenza di uno o piu' disabili, con invalidita' non inferiore
al  75%  risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita',
rilasciato   dalle  competenti  strutture  pubbliche.  Le  condizioni
indicate  ai  punti  a),  b)  e  c)  devono  essere  documentate  dai
competenti organismi o autocertificate ai sensi di legge. Nei casi di
cui  ai  precedenti  punti  a), b), c), d), e), f) i soggetti passivi
sono  ammessi  al  godimento del beneficio in questione alle seguenti
condizioni:
    g) nessuno  dei  componenti  del  nucleo  familiare,  compreso il
possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto
o  box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili
o  quote  di  essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I.,
complessivamente  superiore  ad  Euro 25.822,84 (pari a L. 50.000.000
con  arrotondamento)  e che tale valore non venga superato sommando i
valori  imponibili  di  altri  immobili  o parte di essi posseduti da
tutti i componenti il nucleo familiare;
    h) che  non  venga  effettuata locazione di parte dell'abitazione
oggetto d'imposta;
    i) che  il  reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito
dal  nucleo  familiare  nell'anno  precedente,  inclusi gli eventuali
redditi  soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella
dichiarazione  annuale  dei  redditi,  non  sia  superiore  a  quello
individuato  nella tabella B allegata e parte integrante del presente
provvedimento,  in  funzione  del  numero  di  componenti  il  nucleo
familiare stesso.
3. ai fini di cui ai precedenti punti numeri 2 e 1 lettera F):
    a) non  si  considerano ai fini del calcolo del reddito familiare
le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento
dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di
handicap;
    b) per   nucleo   familiare   si   intende   quello  che  convive
nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati
vengono  considerati  unico nucleo familiare anche se anagraficamente
risultano con distinti stati di famiglia.
4. per  poter  beneficiare  dell'ulteriore  detrazione,  il  soggetto
passivo  e'  tenuto  a  presentare,  entro il mese di marzo 2003, una
dichiarazione  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del
regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti, dichiarando
altresi':
    a) il  periodo  di  tempo  per  il  quale  si  sono verificate le
condizioni di applicabilita' dell'ulteriore detrazione;
    b) la composizione del nucleo familiare convivente;
    c) l'indicazione  dei  soggetti  disabili,  con relativo grado di
inabilita',  effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi
di cui al precedente punto 2 lettera f);
    d) l'ammontare  del reddito imponibile annuo del nucleo familiare
relativo  all'anno  precedente  a quello di applicazione dell'imposta
I.C.I.,  inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte
o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi.
5. tale dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale
permangono  tali  condizioni  nei  casi di cui al precedente punto 2,
lettere  a),  b)  e c); nei casi di cui al precedente punto 2 lettere
d), e) ed f) la dichiarazione iniziale varra' sino al permanere delle
condizioni  previste;  al  cessare  delle  stesse  i soggetti passivi
dovranno   adeguare   i   versamenti   alle   normali  condizioni  di
imposizione.
6. per  i  casi, di cui al punto 2 lettera f), dovra' essere allegata
idonea certificazione.
7. la mancata dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione di
cui  all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, salvo
sanzione  piu'  grave  in caso di accertamento della maggiore imposta
dovuta.
8. di  riconoscere  una detrazione specifica di Euro 12,91 (L. 25.000
arrotondate)  per  le  unita'  immobiliari destinate ad abitazione di
proprieta'  delle  persone  fisiche  e per cui i proprietari si siano
dotati  del fascicolo del fabbricato, a norma della deliberazione del
codice  civile  n. 166/1999, entro il 31 dicembre 2002; la detrazione
potra'  essere  applicata ad una sola abitazione per ciascun soggetto
passivo  ed  in  caso  di piu' soggetti passivi, per la stessa unita'
immobiliare,  in  quota  parte  proporzionale alla quota di possesso.
Potra'   essere   dedotta,  in  unica  soluzione,  in  occasione  del
versamento dell'acconto o del saldo e, comunque, a seguito dell'invio
del   "fascicolo   del  fabbricato"  all'amministrazione  comunale  -
Dipartimento  IX  -  V  U.O. ufficio manutenzione edilizia; il comune
potra'  richiedere  ai contribuenti idonea documentazione comprovante
il diritto alla detrazione.

---------------------------------------------------------------------
TABELLA A
Limiti  di  reddito  imponibile  familiare  per accedere all'aliquota
ridotta  dell'1  per  mille,  con  ulteriore detrazione di L. 300.000
(Euro 154,94)
---------------------------------------------------------------------
=====================================================================
  Numero di  |             |             |             |
 componenti  |             |             |             |
 del nucleo  |             |             |             |
  familiare  |             |             |  Limiti in  |di uno o piu'
 convivente  |   Limiti    |  ordinari   |  presenza   |  disabili
=====================================================================
             |      in Lire|      in Euro|      in Lire|      in Euro
---------------------------------------------------------------------
 1 componente|  9.000.000  |   4.468,12  | 15.300.000  |   7.901,80
---------------------------------------------------------------------
             |             |             | 24.000.000  |
 2 componenti| 14.100.000  |   7.282,05  |  12.394,97  |
---------------------------------------------------------------------
 3 componenti| 18.400.000  |   9.502,81  | 31.200.000  |  16.113,46
---------------------------------------------------------------------
 4 componenti| 22.100.000  |  11.413,70  | 37.600.000  |    19.418,78
---------------------------------------------------------------------
 5 componenti| 25.700.000  |  13.272,95  | 43.600.000  |  22.517,53
---------------------------------------------------------------------
 6 componenti| 28.800.000  |  14.873,96  | 49.000.000  |  25.306,39
---------------------------------------------------------------------
             |   aggiungere|   aggiungere|             |
             |3.200.000 per|Euro 1.652,67|             |
             |         ogni|     per ogni|             |
 piu' di 6   |   componente|   componente|             |
componenti   |   aggiuntivo|   aggiuntivo| 49.000.000  |  25.306,39


---------------------------------------------------------------------
TABELLA B
Limiti  di  reddito  imponibile  familiare per accedere all'ulteriore
detrazione         di         L.         300.000        (Euro 154,94)
---------------------------------------------------------------------
=====================================================================
  Numero di  |             |             |             |
 componenti  |             |             |             |
 del nucleo  |             |             |             |
  familiare  |             |             |  Limiti in  |di uno o piu'
 convivente  |   Limiti    |  ordinari   |  presenza   |  disabili
=====================================================================
             |      in Lire|      in Euro|      in Lire|      in Euro
---------------------------------------------------------------------
 1 componente| 23.452.000  |  12.111,96  | 42.214.000  |  21.801,72
---------------------------------------------------------------------
 2 componenti| 23.452.000  |  12.111,96  | 42.214.000  |  21.801,72
---------------------------------------------------------------------
 3 componenti|   28.500.000|  14.719,03  | 46.800.000  |  24.170,19
---------------------------------------------------------------------
 4 componenti| 34.300.000  |  17.714,48  | 56.500.000  |  29.179,82
---------------------------------------------------------------------
 5 componenti| 39.800.000  |  20.554,99  | 65.400.000  |  33.776,29
---------------------------------------------------------------------
 6 componenti| 44.600.000  |  23.033,98  | 65.400.000  |  33.776,29
---------------------------------------------------------------------
             |   aggiungere|   aggiungere|             |
             |4.000.000 per|Euro 2.065,84|             |
             |         ogni|     per ogni|             |
 piu' di 6   |   componente|   componente|             |
componenti   |   aggiuntivo|   aggiuntivo| 65.400.000  |  33.776,29

    (Omissis).
002A2195
    Il  comune  di  ROSA'  (provincia  di  Vicenza)  ha  adottato, il
21 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare,  per  le  ragioni  esposte in premessa, l'aliquota
I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 4,5 per mille;
2. di  confermare  la  detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  in  Euro  103,29  (L.
200.000);
    (Omissis).
002A2196
    Il  comune di S. PIETRO INFINE (provincia di Caserta) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
stabilire,  con  decorrenza  dall'anno  2002  l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nella unica del 7 per mille;
confermare  in  L. 200.000  la  detrazione  d'imposta  spettante  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non e' revocabile ed ha
efficacia  per  cinque  anni  decorrenti  da  quello  dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato.
    (Omissis).
002A2197
    Il  comune  di  S.  BENIGNO  CANAVESE  (provincia  di  Torino) ha
adottato,  il  14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del
6 per mille, unica per tutti gli immobili;
2. di  confermare per l'anno 2002 in Euro 144,61 la detrazione I.C.I.
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo,  nonche'  per gli alloggi assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ora Agenzie territoriali per
la casa;
3. da  dare atto che la detrazione spettante per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  si  applica  anche  alle  unita'
immobiliari   pertinenti   all'abitazione   principale,   fino   alla
concorrenza  dell'ammontare  dell'imposta,  cosi'  come  previsto dal
regolamento  comunale  per  la disciplina dell'imposta comunale sugli
immobili;
4. di  dare  atto  che  anche  per  l'anno  2002  viene  riconfermata
l'esenzione  dall'imposta  comunale  sugli  immobili  per  la Casa di
riposo  del  comune  di San Benigno, in quanto sono ancora in corso i
lavori  di  ristrutturazione  e  pertanto  la  stessa  non dispone di
proprie entrate.
    (Omissis).
002A2198
    Il  comune  di  S.  FELICE  DEL  BENACO (provincia di Brescia) ha
adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare, per l'anno di imposta 2002, ai fini dell'I.C.I., le
aliquote gia' in vigore nell'anno 2001;
2.  di  confermare la detrazione da utilizzare ai sensi di legge, per
l'abitazione principale, in Euro 103,29 annui.
    (Omissis).
Aliquota ordinariaria: 7 per mille;
aliquota  ridotta  per  i soggetti passivi, persone fisiche e soci di
cooperative;
edilizie  a  proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita''
immobiliare;
direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;
pertinenze  dell'abitazione  principale:  4  per  mille  ed  utilizzo
residuo;
detrazione parte abitativa;
immobili  concessi in uso gratuito a genitori e figli: 4 per mille ed
utlizzo della detrazione intera;
abitazioni  non  locate,  di  anziani  ricoverati  permanentemente in
istituti  di  ricovero:  4  per  mille  ed  utilizzo della detrazione
intera.
    (Omissis).
002A2199
    Il  comune  di  SACILE  (provincia  di Pordenone) ha adottato, il
22 ottobre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota ordinaria I.C.I. -
imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.
2.  di  approvare,  per  l'anno 2002, l'aliquota ridotta I.C.I. nella
misura  del 4 per mille per i soggetti passivi; quali persone fisiche
e  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale,  nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto,  residente  nel  comune,  che  la  utilizzi come abitazione
principale.
3.  di  approvare,  per  l'anno  2002,  una detrazionedi Euro 130 (L.
251.715.)  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo residente nella stessa.
4.  di  approvare,  per  l'anno 2002, l'aliquota ridotta I.C.I. nella
misura  del  4  per  mille  da  applicarsi esclusivamente alle unita'
immobiliari  inserite  al  catasto  urbano  con  categoria  C/2 e C/6
pertinenze dell'abitazione principale o abitazione locata.
5.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
(aliquota  ridotta  con  detrazione) l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili
che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata o comunque utilizzata.
6.  di  considerare  abitazione  principale  anche quella concessa in
comodato  a  parenti  entro  il  secondo grado che hanno stabilito la
propria  residenza,  con  aliquota ridotta e detrazione come previsto
dal Regolamento.
7. di approvare, per l'anno 2002, un aumento della detrazione da Euro
130  (L.  251.715) a Euro 180 (L. 348.529.) a favore del contribuente
appartenente ad un nucleo familiare che denunci, per l'anno d'imposta
2001, un imponibile IRPEF non superiore a quanto segue:
    no   1  componente  limite  reddito  annuo  L.  14.000.000  (Euro
7.230,40)
    per ogni componente in piu' L. 2.000.000 annue (Euro 1.032,91).
L'applicazione   della maggior   detrazione   e'   subordinata   alle
condizioni:
    che  l'abitazione  sia  occupata  da  un  solo  nucleo familiare,
diversamente   per   nucleo  familiare  si  intende  l'insieme  degli
occupanti;
    essere  proprietari  della  sola  unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale con eventuali pertinenze;
    nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o
usufruttuario di alcun altro bene immobile;
    non  aver  venduto  nell'anno  2001  beni  immobili per un valore
superiore ai 70 milioni.
    Sono  escluse  dal  beneficio  le unita' immobiliare classificate
nella categoria A/1, A/8 e A/9;
    Le condizioni devono sussistere alla data 1o gennaio 2002
8.  I  beneficiari  dell'aliquota  ridotta  per  abitazioni  locate o
residenti   in  istituti  o  concesse  in  comodato,  nonche'  coloro
usufruiscono  della maggior  detrazione,  possono calcolare e versare
l'imposta  relativa  solo se presenteranno una apposita dichiarazione
predisposta dall'ufficio tributi, entro l'anno di competenza.
    (Omissis).
002A2200
    Il  comune  di  SALE  (provincia  di  Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del
5,5 per mille;
2.  di  deliberare  per l'anno 2002 la seguente disciplina tariffaria
dell'ici:
    A)  determinare  in  130  Euro  pari  a  L. 251.715 la detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  fino  alla  concorrenza  del suo
ammontare,  e  rapportata  al  periodo  dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
    B)  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la  stessa  non  risulti  locata.  In  tale  fattispecie viene quindi
applicata la detrazione di imposta di 130 Euro pari a L. 251.715;
    C)  non  avvalersi  delle  altre facolta' discrezionali di cui al
comma  55 dell'art. 3 legge 662/1996 e di quelle previste dall'art. 1
comma 5 legge n. 449/1997.
    (Omissis).
002A2201
    Il  comune  di SALICE SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato,
il  19  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, perl l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e pertinenze
adibite  a  servizio  delle  abitazioni  principali e classificate in
catasto in categoria C/2 C/6 e C/7;
    aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e terreni.
2.  di dare atto che alla detrazione per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  viene determinata per l'anno 2002 in Euro
129,11 pari a L. 250.000.
    (Omissis).
002A2202
    Il  comune  di  Salvirola  (provincia  di Cremona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  deterniminare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura
del 5 per mille;
2.  di determinare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 2002
per  le  persone ultrassessantacinquenni, propretarie di unica unita'
immobiliare   adibita   ad   abitazione   principale   ed  avente  le
caratteristiche  previste  per  le categorie catastali A2, A3, A4, A5
A6,  che  vivono  da  sole  o  con  a  carico unicamente un familiare
portatore  di  handicap,  con redditto annuo lordo non superiore a L.
18.000.000;
    (Omissis).
002A2203
    Il  comune  di  SAMARATE  (provincia  di  Varese) ha adottato, il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura sotto indicata:
  abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille;
  altre unita' immobiliari: 6 per mille;
  aree edificabili: 5 per mille.
2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, modificativo
dell'art.  8  del d.lgs. n. 504/1992 dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  104,00
rapportate  al periodo durante il quale si protrae tale destinazione.
Si  considerano  parti  integranti  dell'abitazione principale le sue
pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto.
    (Omissis).
002A2204
    Il  comune  di  SAMBUCA  DI  SICILIA  (provincia di Agrigento) ha
adottato,  il  31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille;
b) imobili  diversi  dall'abitazione  principale  aliquota  al  6 per
mille;
c) applicare  nella  misura di L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione
prevista per l'abitazione principale.
    (Omissis).
002A2205
    Il  comune  di  SAMPEYRE  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il
27 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in
misura unica a tutte le basi imponibili;
2.  di aumentare invece, per l'anno 2002, la detrazione di L. 300.000
pari  ad Euro 154,94 ad Euro 200 pari a L. 387.254 ai sensi del punto
3 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
    (Omissis).
002A2206
    Il  comune  di  SAN  CANZIAN  D'ISONZO  (provincia di Gorizia) ha
adottato,  il  26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire,  con  effetto  dal  1o  gennaio  2002,  la seguente
aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili):
  a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
2.  di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota ridotta
dell'I.C.I.  (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4 per
mille  in  favore  dei  proprietari  che eseguano interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse
artistico  o  architettonico  localizzate  nel centro storico, ovvero
volti   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
    L'agevolazione   viene   applicata   limitatamente   alle  unita'
immobiliari  oggetto  di  detti interventi e per la durata di 3 (tre)
anni dall'inizio dei lavori;
3.  di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2002, la seguente misura
quale  detrazione  ordinaria per l'abitazione principale del soggetto
passivo I.C.I.:
    Euro 103,29 pari a Lire 200.000.;
4.  di  elevare,  con  effetto  dal  1o gennaio 2002, la misura della
detrazione ordinaria da Euro 103,29 pari a lire 200.000 a Euro 254,10
pari a lire 492.000 per le seguenti categorie di soggetti:
    a) nuclei  familiari  proprietari  di  abitazione  principale ove
esistano  portatori  di  handicap  con una percentuale di invalidita'
superiore  al  50  per  cento  che  nel  corso dell'anno 2000 abbiano
percepito  un  reddito  non  superiore  a  Euro 15.493,71 pari a lire
30.000.000 al netto della indennita' di invalidita' percepita;
    b) nuclei  familiari dove il reddito percepito nell'anno 2000 sia
pari o inferiore a Euro 9.296,22 pari a L. 18.000.000;
    c) soggetto  anziano  o disabile che abbia acquisito la residenza
in  un  istituto  di  ricovero  o  sanitario  a  seguito  di ricovero
permanente;
5. di dare atto che al punto 4, con la parola "redditoº" si intende:
    per  il  modello  Unico 2002 il reddito indicato nel quadro "RN -
I.R.P.E.F. RIGO RN1 - Reddito complessivoº";
    per  il  modello  730-03  il  reddito  indicato nel rigo "Reddito
complessivo";
    per  il  modello  CUD  il  reddito  indicato  nel  rigo  "Reddito
imponibile ai fini I.R.P.E.F.";
6.  che le richieste per ottenere le maggiori detrazioni previste per
l'anno  2002  dovranno essere presentate dai contribuenti interessati
presso  l'unita'  operativa  servizio tributario entro e non oltre il
giorno   31 ottobre  2002,  come  previsto  dall'art. 8  del  vigente
regolamento comunale delle entrate;
7.  di  dare  atto  che,  vista la delibera adottata dal Cipe in data
15 novembre  2001  sulle "Modalita' di conversione in Euro di importi
espressi  in  lire  di  tariffe e prezzi regolamentati nei servizi di
pubblica  utilitaº"  per  la  conversione in euro di corrispettivi in
lire  relativi  ai  calcoli intermedi per la definizione dell'importo
finale dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) si utilizzeranno
n.  6 decimali, per consentire cosi' il raggiungimento di un grado di
precisione   accettabile   ed   evitare   significativi   scostamenti
percentuali tra gli importi espressi nelle due monete;
L'importo finale verra' formulato e pagato in centesimi di euro.
    (Omissis).
002A2207
    Il  comune di SAN DAMIANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato,
il  15  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  6  per mille ad esclusione degli
immobili  adibiti  ad  abitazione principale, che viene confermata al
5,5  per mille, con detrazioni per la prima casa di L. 200.000 - Euro
103,29.
    (Omissis).
002A2208
    Il  comune  di  SAN  DANIELE  DEL  FRIULI (provincia di Udine) ha
adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  fissare  le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno  2002  come di seguito
specificato:
    a) ordinaria 6 per mille;
    b) abitazione principale 4,8 per mille.
2.  di confermare una aliquota ordinaria ridotta al 5,6 per mille nei
casi  in cui l'immobile risulti locato con contratto registrato ad un
soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;
3.  confermare  nell'importo di Euro 103,29. la detrazione di imposta
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
4.  confermare  l'applicazione  di  una  ulteriore detrazione di Euro
103,29.   a   favore   di  nuclei  familiari,  con  riferimento  alla
popolazione residente:
    a) proprietari   di   immobili  nei  quali  risulti  presente  un
componente  invalido  civile  con percentuale di invalidita' totale e
titolare di indennita' di accompagnamento;
    b) proprietari  di  immobili  nei quali risultino presenti almeno
due  componenti  invalidi  civili  di  cui almeno uno con invalidita'
totale (anche senza indennita' di accompagnamento).
    Sono   esclusi   dal  beneficio  i  nuclei  familiari  nei  quali
l'individuo   invalido  civile  sia  accolto  in  strutture  socio  -
assistenziali.
    (Omissis).
002A2209
    Il  comune  di  SAN  DONATO  DI  LECCE  (provincia  di  Lecce) ha
adottato,  il  19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) gia' determinate per l'anno 2001 nel modo seguente:
    a)  abitazione  principale  e  sue  pertinenze:  4  per mille con
detrazione di L. 220.000 (Euro 113,62);
    b) abitazione in uso gratuito a figli coniugati e genitori: 4 per
mille senza detrazione;
    c) abitazione secondaria: 6 per mille;
    d) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
    e) aree edificabili: 7 per mille.
    (Omissis).
002A2210
    Il  comune  di SAN MASSIMO (provincia di Campobasso) ha adottato,
il   29 novembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6
per mille.
    (Omissis).
002A2211
    Il  comune  di  SAN  MAURIZIO  CANAVESE  (provincia di Torino) ha
adottato,  il  18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  le  aliquote, approvate dalla giunta comunale con
atto n. 226 del 3 dicembre 2001, dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    abitazione principale: 4,9 per mille;
    altri  fabbricati,  aree  edificabili,  terreni agricoli: 6,6 per
mille.
1.  di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto
legislativo  n.  504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di Euro 104,00.
    (Omissis).
002A2212
    Il comune di SAN PAOLO DI JESI (provincia di Ancona) ha adottato,
il   19 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  e disciplinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio
2002 nel modo seguente:
    abitazione principale: aliquota 6 per mille, (ex comma 2, art. 10
regolamento disciplina I.C.I.), detrazione euro 103,29 (L. 200.000);
    altri immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 7 per
mille.
    abitazione  locata (art. 4 decreto-legge n. 437/96 conv. in legge
n.  556/96),  con  contratto registrato a un soggetto che la utilizzi
come abitazione principale: aliquota 6 per mille;
    abitazione  concessa  in  uso  gratuito,  a  titoli di abitazione
principale,  a  parenti  in  linea retta fino al primo grado (art. 10
comma  2  del  regolamento  disciplina I.C.I.): aliquota 6 per mille,
detrazione euro 103,29 (L. 200.000).
3.  Di stabilire che alle pertinenze dell'abitazione principale anche
se  classate in categoria diversa dall'abitazione con attribuzione di
autonoma  rendita  catastale si applicano le aliquote previste per la
stessa abitazione principale con limitazioni fissate dall'art. 10 del
regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.
    (Omissis).
002A2213
    Il  comune di SAN PIETRO IN GU (provincia di Padova) ha adottato,
il  21  novembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  la proposta di aliquote e detrazioni della imposta
comunale  sugli  mmobili per l'anno 2002, ed inserita nel bilancio di
previsione  2002,  con un introito presunto di L. 1.760.001.661 (pari
ad Euro 908.965,00) come di seguito trascritta:
    l'aliquota   ordinaria   nella  misura  del  5  per  mille  sulle
abitazioni  principali  e  relative  pertinenze  (garage  nel  numero
massimo  di  2),  con  possibilita'  di  detrarre  di  detrazione per
abitazione  principale che non vi abbia trovato capienza, e del 6 per
mille per gli altri fabbricati e terreni;
    la  riduzione della detta aliquota del 6 per mille al 5 per mille
per  le  abitazioni  concesse a titolo gratuito dal proprietario io o
titolare  ad  un  familiare  o  affine  in linea retta di primo grado
(vedasi norma regolamentare);
    la   detrazione   ordinaria  per  la  prima  casa  come  prevista
dall'art. 8  comma  2  della  legge  n. 504/1992, di L. 200.000 (euro
103,30),  rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae
la destinazione di abitazione principale;
    l'aumento della detrazione consentita dall'art. 15 della legge n.
537/1993,  come  modificato  con  art. 3  comma  55  della  legge  n.
662/1996,  fino  a  L. 500.000  (euro  258.24)  per  la prima casa di
proprieta'  di  particolari  (categorie  di  cittadini  negli  stessi
termini  della  proposta  gia'  formulata  dalla  locale  federazione
pensionati  prot. n.  7413  del  4 ottobre 1997 e precisamente, per i
cittadini:
      a)  pensionati  che  vivono soli, con reddito complessivo lordo
degli  oneri  deducibili  inferiore  a L. 13.500.000 (Euro 6972,17) e
derivante  esclusivamente da pensione o dall'unica casa di abitazione
ad  uso  personale  esclusivo  (compreso  garage  ed  orto o giardino
pertinenziali);
      b)  famiglie  con  reddito  complessivo  al  lordo  degli oneri
deducibili,  inferiori  a  L. 19.000.000 (Euro 9.812,68), e derivante
esclusivamente  da  lavoro dipendente o da pensione o dall'unica casa
di  abitazione  ad  uso personale esclusivo compreso garage ed orto o
giardino pertinenziale);
      c)  nei  casi  di  cui  al  punto  b), con redditi inferiori ai
seguenti  ed  alle condizioni a fianco indicate (lire 25 milioni pari
ad  Euro 12.911,42 per nuclei con un figlio a carico; lire 30 milioni
pari  ad  Euro 15.493,70 euro per nuclei con due figli a carico; lire
33.000.000  pari ad Euro 17.043,08 con tre o piu' figli a carico); in
tutti  i  casi dei punti a), b), c) per i soggetti che in passata non
ne   abbiano   gia'   beneficiato,   e   obbligatorio   presentare  a
comunicazione  della  esistenza dei requisiti all'Ufficio tributi del
comune,  entro  il termine di presentazione della denuncia annuale di
variazione, contenente l'indicazione dei redditi del nucleo familiare
dell'ultima    dichiarazione   dei   redditi,   nella   forma   della
autocertificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998.
    (Omissis).
002A2214
    Il  comune  di  SAN  PAOLO D'ENZA (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato,  il  20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di stabilire per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I:
    1. aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
    2. aliquota agevolata nella misura del 5,7 per mille da applicare
alle tipologie di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento I.C.I:
      unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (abitazione
nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale  di  godimento  o  in qualita' di
locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente);
      unita'  immobiliare,  appartenente  a  cooperativa  edilizia  a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
      alloggio  regolarmente  assegnato  dall'Istituto  autonomo case
popolari;
      unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo
di   proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino  italiano  residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che non risulti
locata;
      unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, (previa presentazione al
comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza
delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo);
      abitazione  posseduta  da  un  soggetto  che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari  del possessore (previa presentazione al comune di apposita
istanza  ed  attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni
per la fruizione del beneficio medesimo);
      le  pertinenze  classificabili  nelle  categorie  catastali C/2
limitatamente  ad  una  cantina  e  una  soffitta,  e  un immobile di
categoria  C/6  o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole   a   servizio  dell'abitazione  principale  (anche  se  non
appartengono allo stesso fabbricato).
    3.  aliquota  agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari
che  eseguano  interventi  volti al recupero delle unita' immobiliari
inagibili  o  inabitabili di cui all'art. 18 del regolamento I.C.I. -
l'inagibilita'  o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico
sopravvenuto   (fabbricato   diroccato,   pericolante,  fatiscente  e
simile),  superabile  non  con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria,  bensi'  con  interventi  di  restauro  e  risanamento
conservativo  e/o  di  ristrutturazione  edilizia  di cui all'art. 31
comma 1, lettera c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai
sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L'aliquota agevolata
e'  applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari oggetto detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
    4. aliquota maggiorata del 7 per mille da applicare alle seguenti
tipologie:
      alloggi  non  locati,  di  cui  all'art. 7 comma 1) regolamento
I.C.I.  ossia l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel
gruppo  catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile
a  fini  abitativi,  non tenuta a disposizione del possessore per uso
personale  diretto  e,  al  1  gennaio  dell'anno di imposizione, non
locata ne' data in comodato a terzi.
      immobili  rientranti  nelle  categorie  catastali C/1 (negozi e
botteghe),  C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D/1 (opifici), non
utilizzati  dal  possessore  o  dai  suoi  famigliari, non locati, in
rapporto al periodo di non utilizzo.
    5.  Detrazione di imposta di euro 103.29 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale (art. 14 regolamento l.C.I.), con la
possibilita'  di  detrarre,  limitatamente  alle pertinenze di cui al
punto  2)  della  presente deliberazione, la parte dell'importo della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione principale.
    (Omissis).
002A2215
    Il  comune di SAN VITO LO CAPO (provincia di Trapani) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  2002 che l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili sara' applicata;
    nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale;
    nella  misura  del 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree
edificabili;
    che  per  le abitazioni principali viene confermata la detrazione
pari a Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
002A2216
    Il  comune  di  SANTA  SOFIA  (provincia  di  Forli' - Cesena) ha
adottato,  il  12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    5,5  per  mille  sul valore delle unita' immobiliari direttamente
adibite   ad   abitazione   principale  e  sul  valore  delle  unita'
immobiliari    equiparate   all'abitazione   principale,   ai   sensi
dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna;
    6,5 per mille sul valore degli altri immobili;
    7  per  mille  per  gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6,
comma  1,  del  regolamento  comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna.
    (Omissis).
002A2217
    Il  comune  di  SANT'ABBONDIO (provincia di Como) ha adottato, il
3 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  in  applicazione  delle  disposizioni  normative cui
all'art. 6   deI   decreto   legislativo   n.   504/1992,  l'aliquota
dell'imposta comunaIe sugli immobili per l'anno 2002, come segue:
    a) abitazione principale 5,5 per mille;
    b) altri immobili 6 per mille.
Di  confermare  altresi'  la  detrazione  di Euro 103,29 per l'unita'
adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
002A2218
    Il  comune di SANT'ALBANO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato,
il   22 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune per
l'anno  2002  nella  misura unica del 5,5 per mille con detrazione di
Euro 113,62 (pari a L. 220.000) per le prime abitazioni.
    (Omissis).
002A2219
    Il  comune  di  SANT'OMOBONO  IMAGNA  (provincia  di  Bergamo) ha
adottato,  il  19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta I.C.I. che
sara'  applicata  in  questo  comune  nella  misura unica del 5,6 per
mille;
2.  di  stabilire  in  merito a quanto disposto dall'art. 3/53o della
legge  n.  662/1996,  di  non diversificare per l'anno 2002 la misura
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;
3.   di   stabilire,  inoltre,  al  fine  di  garantire  il  rispetto
dell'equilibrio  del  bilancio,  di  non  avvalersi della facolta' di
applicare  riduzioni  o  detrazioni  dell'imposta  diverse  da quelle
obbligatorie  per  legge (Euro 103,29 - L. 200.000 - detrazione prima
abitazione).
    (Omissis).
002A2220
    Il  comune di SCANDIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il   13 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  ai fini della applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili le seguenti aliquote:
    aliquota ordinaria nella misura del 5,3 per mille;
    aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille:
      a) per  alloggi  non  locati,  intendendosi  i  fabbricati  non
adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione
cioe' utilizzati in modo saltuario;
      b) aree fabbricabili;
2.  di  determinare una detrazione di Euro 180,76 (pari a L. 350.000)
per  la  sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e relativa pertinenza; equiparate;
3.  di  confermare  la  deliberazione n. 175 del 30 novembre 2000 per
quanto  attiene  all'individuazione  delle  categorie  di soggetti in
condizione   di   disagio   economico-sociale,   alla  determinazione
della maggiore  detrazione pari a Euro 51,65, loro spettante a fronte
dei  requisiti indicati nella deliberazione stessa, alle modalita' ed
ai tempi per effettuare la richiesta;
    (Omissis).
002A2221
    Il  comune  di  SCOPA  (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale;
    5,5  per  mille  per  le  unita' immobiiari adibite ad abitazione
secondaria;
e  di  determinare  la  detrazione  per unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale in Euro 103,30.
    (Omissis).
002A2222
    Il  comune  di  SEGONZANO  (provincia  di Trento) ha adottato, il
29 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno 2002 come segue l'aliquota I.C.I. da
applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano:
    aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille;
    detrazione  dall'imposta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  di  L. 230.000 annue rapportate alla quota di
possesso  ed  al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
    (Omissis).
002A2223
    Il comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato,
il   16 novembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  le  aliquote  I.C.I. nella misura
differenziata in relazione alla diversa tipologia di immobili:
    1.  abitazione  principale e sue pertinenze: aliquota del 4,5 per
mille.  L'aliquota  agevolata  si applica alle abitazioni date in uso
gratuito  a  parenti  entro il primo grado in linea retta (genitori o
figli)   purche'  il  parente  vi  dimori  abitualmente  e  cio'  sia
comprovato   da   residenza   anagrafica,   anche  nel  caso  in  cui
l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprieta';
    2.  alloggi  e  relative pertinente non locati o sfitti: aliquota
del  9  per mille. Si considerano tali gli alloggi non utilizzati, da
almeno  due  anni  precedenti  l'anno  d'imposta, ne' come abitazione
principale e secondaria, ne' dati in locazione, in comodato ed in uso
a terzi;
    3.  altri  immobili,  comprese  le  aree  fabbricabili:  aliquota
ordinaria del 6,6 per mille;
    4.  titolari  di  immobili  locati  a canone concertato (legge n.
431/1998):  aliquota  4  per mille, prevista nella delibera di giunta
comunale  n.  70  del  17 dicembre  1999, esecutiva, limitatamente al
periodo  di  validita' del contratto, debitamente registrato. In tale
caso, copia del contratto dovra' essere trasmessa al servizio tributi
entro il 31 dicembre;
    5.   conferma   dei   valori  commerciali  attribuiti  alle  aree
sottoposte a tassazione conte determinati con deliberazione di giunta
regionale n. 389 deI 15 dicembre 1999;
di  determinare  per  l'anno  2002  le  seguenti detrazioni d'imposta
I.C.I., adempimenti e precisazioni per i contribuenti:
    1. detrazione totale dell'imposta per gli immobili in concessione
al  comune  e  locati con canone concertato a famiglie di sfrattati e
bisognosi  ai  sensi della legge n. 431/1998, per tutta la durata del
contratto,  debitamente  registrato, con le modalita' contenute nella
delibera di giunta comunale n. 296 del 15 novembre 2000, esecutiva;
    2.  detrazione  ordinaria  sull'imposta  dovuta  per l'abitazione
principale e pertinenze: Euro 129,11 (L. 250.000);
    3.  elevazione della detrazione sub 2) a Euro 258,23 (L. 500.000)
in  relazione  a particolari situazioni di carattere socio-economico,
debitamente documentate, di seguito individuate:
A)   soggetti   rientranti   in  situazioni  di  particolare  disagio
economico-sociale:
    1)  soggetti  assistiti  economicamente  in  via continuativa dal
comune;
    2)  soggetti la cui unita' familiare disponga complessivamente di
un reddito imponibile fiscale non superiore a:
      a) a  Euro  10.329,14  (L.  20.000.000) se composta da una sola
persona;
      b) a Euro 12.911,42 (L. 25.000.000) se composta da due persone;
      c) a Euro 18.075,99 (L. 35.000.000) se composta da tre persone;
      d) a  Euro  21.691,19  (L.  42.000.000)  se composta da quattro
persone,  per  ogni unita' aggiuntiva il reddito va aumentato di Euro
4.648,11 (L. 9.000.000);
    3)   l'unita'  immobiliare  deve  costituire  l'unica  abitazione
principale  e l'unica proprieta' immobiliare del soggetto richiedente
ovvero dell'unita' familiare cui appartiene;
    4)  il soggetto richiedente deve possedere l'unita' immobiliare a
titolo  di  proprieta', oppure a titolo di usufrutto, uso, superficie
ed abitazione;
    5) l'unita' immobiliare deve risultare iscritta al catasto urbano
ed individuata in una delle seguenti categorie:
      A/2 abitazione di tipo civile;
      A/3 abitazione di tipo economico;
      A/4 abitazione di tipo popolare;
      A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;
      A/6 abitazione di tipo rurale;
      A/7 abitazioni in villini;
    6)  la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1)
a  5)  si  siano  verificate  contemporaneamente, risultando tra loro
alternative solo le condizioni sub 1) e/o 2;
    7)  la maggiore  detrazione non spetta se l'unita' immobiliare e'
locata o e' concessa in comodato a terzi, anche se parenti;
    8)   la maggiore   detrazione   spetta   fino   alla  concorrenza
dell'imposta  dovuta,  e,  in  caso  di  contitolarita',  l'eventuale
eccedenza non puo' essere utilizzata dagli altri contitolari;
B)  aI possessore di immobile che non ha compiuto i 35 anni di eta' e
che  si  sia  coniugato  nel  2001, con un reddito imponibile fiscale
complessivo,  prodotto  dai  componenti il nucleo familiare nell'anno
2001,  non  superiore a Euro 25.822,84 (L. 50 milioni). La detrazione
si  applica  agli  immobili iscritti al catasto per le categorie A/2,
A/3, A/4, A/5, A/6, A/7; l'unita' immobiliare deve costituire l'unica
abitazione  principale  e l'unica proprieta' immobiliare del suddetto
richiedente  ovvero dell'unita' familiare cui appartiene alla data di
presentazione  della  comunicazione; C) al possessore di immobile che
al  31 dicembre  2001 abbia nel proprio nucleo familiare un portatore
di  handicap  (legge n. 104/1992) ovvero con invalidita' di almeno il
70%  che risulti da adeguata certificazione da parte della competente
commissione medica dell'U.L.S.S. o altro ente competente. La maggiore
detrazione  si  applica  agli  immobili  iscritti  al  catasto per le
categorie  A/2,  A/3,  A/4,  A/5, A/6, A/7. L'unita' immobiliare deve
costituire   l'unica   abitazione  principale  e  l'unica  proprieta'
immobiliare del suddetto richiedente ovvero dell'unita' familiare cui
appartiene, indipendentemente dal livello del reddito di cui al punto
sub  A). Adempimenti e spiegazioni per i benefici sub A) B) C):     i
soggetti  che  intendono  beneficiare  dell'elevazione  a Euro 258,23
(L. 500.000)  della detrazione ordinaria dovranno provvedere a quanto
segue, sotto pena di decadenza dal beneficio:
      1.  nell'ipotesi  sub  A)  e  B)  presentare  la  comunicazione
all'amministrazione comunale entro iI termine di versamento del saldo
I.C.I.,  documentando,  anche  sotto  forma di auto certificazione ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  la  situazione  che  da'  titolo  per  ottenere  i predetti
benefici;  nell'ipotesi  sub  C) la predetta comunicazione ha effetto
anche per gli anni successivi;
      2.   indicare   l'importo  della maggiore  delazione  spettante
nell'apposito  spazio  del bollettino di versamento in conto corrente
postale  dell'imposta  I.C.I.,  con  la  precisazione  che  ai  sensi
dell'art. 8   del  decreto  legislativo  n.  504/1992  la  detrazione
dall'imposta  va  rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protraggono le su citate destinazioni;
      3.   dal   computo   dei  redditi  rimane  esclusa  la  rendita
dell'abitazione  principale, cosi' come intesa ai fini IRPEF (redditi
di fabbricati);
      4.  per  nucleo  fimiliare  si  intende la famiglia anagrafica,
cioe'   quella   risultante   dallo   stato   di  famiglia.  Ai  fini
delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla
data di presentazione della richiesta;
      5.   nel  caso  di  applicazione  dell'aliquota  agevolata  per
abitazione  in uso a parenti di primo grado, deve essere informato il
servizio  tributi mediante comunicazione in autocertificazione, entro
la  data di pagamento del saldo, attestante la residenza ed allegando
copia  di  documenti  atti  a  comprovare l'intestazione e l'utilizzo
delle utenze domestiche.
    L'amministrazione   comunale   si   riserva  di  richiedere  ogni
ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni che
danno titolo ad ottenere la maggiore detrazione;
    (Omissis).
002A2224
    Il  comune  di  SERINA  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, il
17 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno  2002 l'aliquota relativa all'imposta
comunale sugli immobili cosi' come segue:
    aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
    aliquota  ridotta  del  6 per mille per le abitazioni principali,
con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) sull'imposta dovuta.
    (Omissis).
002A2225
    Il  comune  di  SETTIME  (provincia  di  Asti) ha adottato, il 14
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con detrazione
dell'imposta   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale nella misura di Euro 103,29;
    (Omissis).
002A2226
    Il  comune  di  SINIO  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il 12
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. per il 2002 l'aliquota I.C.I. e' riconfermata nella misura del 5,5
per mille per tutti gli immobili indistintamente;
2.  per  il  2002  e'  riconfermata  in  Euro  103,30 (L. 200.017) la
detrazione  dall'imposta  per  l'abitazione  principale  del soggetto
passivo.
    (Omissis).
002A2227
    Il  comune  di SISSA (provincia di Parma) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
    abitazione principale: 5 per mille;
    pertinenze   dell'abitazione   principale  (cantine,  box,  posti
macchina  coperti  e  scoperti,  locali  di  deposito permanentemente
asserviti  all'abitazione  principale  stessa,  anche  se accatastati
autonomamente   con   distinta  rendita  catastale,  purche'  vi  sia
coincidenza   nella   titolarita'   con   l'abitazione  principale  e
l'utilizzo  avvenga  da  parte del proprietario o titolare di diritto
reale): 5 per mille;
    immobili  non locati posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto
da  anziani  o  disabili  permanentemente  ricoverati  in istituti di
ricovero  o  sanitari  (equiparati  ad  abitazione principale): 5 per
mille;
    unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso  abitazione dal
contribuente  e  suoi  familiari,  per  le  quali sia stata richiesta
unificazione  catastale  (equiparate ad abitazione principale): 5 per
mille;
    altri fabbricati: 6 per mille;
    terreni: 6 per mille;
    aree  fabbricabili,  aree relative alla demolizione di fabbricati
ed interventi di recupero: 6 per mille;
2.  di  determinare  per  l'anno  2002,  le riduzioni e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  euro, come da prospetto che
segue:
    Euro  103,29  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione
principale o ad esse equiparate;
    Euro  154,94  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione
principale  di  soggetti  che  abbiano  nel  proprio nucleo familiare
persone disabili ai sensi e per gli effetti della legge n. 104/1992.
    (Omissis).
002A2228
    Il  comune di SOMMALOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il
12 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le  aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente
modo:
    5   per  mille  per  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale da parte di persone fisiche;
    5,4  per  mille  per  tutti gli altri immobili (terreni agricoli,
aree  fabbricabili  ed  altri  fabbricati  diversi  dalle  abitazioni
principali);
    7  per  mille  per tutti gli alloggi non locati; l'aliquota del 7
per mille deve essere limitata al periodo di non locazione esclusa la
non  locazione per interventi di risanamento o ristrutturazione e per
accessori all'abitazione. Per maggior precisazione per casa sfitta si
intende quella non abitata a nessun titolo;
    4,5  per  mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili
nonche'  per  gli  immobili  di  interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, oggetti di interventi di recupero;
    3 per mille per le unita' abitative date in locazione a titolo di
abitazione  principale  alle  condizioni definite dall'Accordo locale
(art. 2, comma 4, legge n. 431/1998);
2. di incrementare la detrazione per abitazione principale fissandola
in Euro 150;
3.  di  confermare,  per  i nuclei familiari nei quali e' presente un
portatore   di   handicap,  le  detrazioni  agevolate  gia'  previste
nell'anno 2001 pari a Euro 258.
    (Omissis).
002A2229
    Il  comune  di  SORAGNA  (provincia  di  Parma)  ha  adottato, il
21 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  su  tutto iI territorio comunale, ai sensi
dell'art.  6  deI  decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e del
regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I., nella misura del
sette per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti 2 e 3;
2.  di  determinare  per  l'anno  2002,  ai  sensi  dell'art.  4, del
decreto-legge  n.  437  dell'8 agosto  1996,  convertito  nella legge
24 ottobre  1996, n. 556 degli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento
comunale per l'appIicazione dell'I.C.I., l'aliquota I.C.l. ridotta al
sei  per mille e cinquanta centesimi in favore delle persone fisiche,
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel  comune, per le unita' immobiliari elencate
agli  articoli 8,  9  e  10  del  predetto regolamento comunale sulla
disciplina dell'I.C.I.;
3.  di  determinare  per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 53,
della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662  e dell'art. 2, della legge
9 dicembre  1998,  n.  431  e  dell'art. 11, comma 3, del regolamento
comunale  suddetto,  per  gli  alloggi non locati e comunque tenuti a
disposizione,  appartenenti  al gruppo A: categorie A/1 - A/2 - A/3 -
A/4  - A/5 - A/6 - A/7 - A/8, una aliquota I.C.I. del 9 per mille, da
applicarsi  secondo  le modalita' indicate nel predetto art. 2, comma
4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
    (Omissis).
5.  di  dare  atto  che  la  giunta  comunale non si e' avvalsa della
facolta'  di  cui  al  comma 5,  n.  3,  dell'art. 3  della  legge n.
662/1996,  di  adottare  una  detrazione  oltre  Euro 103,29  per  le
abitazioni  principali  e  neppure una riduzione d'imposta per unita'
immobiliari  possedute  da  determinate categorie svantaggiate, fatta
eccezione per soggetti passivi che hanno nel proprio nucleo familiare
(con iscrizione anagrafica una o piu' persone di cui all'art. 433 del
codice  civile invalide con totale e permanente inabilita' lavorativa
100%)  e  con necessita' di assistenza continua, non essendo in grado
di  compiere  gli atti quotidiani della vita, per i quali e' concessa
una detrazione di Euro 206,58;
    (Omissis).
002A2230
    Il comune di SPILAMBERTO (provincia di Modena) ha adottato, il 21
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota  abitazione  principale  e  pertinenze  asservite: 5 per
mille;
    aliquota  ordinaria su altri fabbricati, aree e terreni: 5,80 per
mille;
    aliquota su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi
locali di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998: 5 per mille;
    aliquota su alloggi non locati: 7 per mille;
    aliquota  su  alloggi  sfitti  e mancanza contratti registrati da
almeno due anni (disp. CIPE 30 maggio 1985, Gazzetta Ufficiale n. 143
del 19 giugno 1985): 9 per mille;
2.  di  dare atto che la detrazione sulla prima abitazione si applica
nella misura minima di legge corrispondente a Euro 103,29.
    (Omissis).
002A2231
    Il  comune  di  SPINEA  (provincia di Venezia) ha adottato, il 1o
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  applicare  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
    a)  nella  misura  del 7 per mille per tutti gli immobili diversi
dalle abitazioni principali;
    b) nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale;
    c)  nella  misura  del  5,8  per  mille  per  le  abitazioni  non
principali  locate  con contratto registrato a soggetti residenti nel
comune di Spinea;
    Le   aliquote  ridotte  saranno  applicate  proporzionalmente  al
periodo nel quale se ne verifichi il presupposto;
    non  beneficiano  dell'aliquota ridotta gli immobili posseduti da
persone giuridiche;
2.  di  confermare,  per l'anno 2002 l'ulteriore detrazione fino alla
concorrenza  di  L. 500.000 (Euro 258,23) per l'abitazione principale
al  fine  di  poter  favorire  le  categorie di soggetti d'imposta in
situazioni  di  particolare  disagio  economico o sociale, in base ai
seguenti criteri:
    a)  titolari  di  pensione  sociale  o assegno sociale o pensione
integrata al trattamento minimo I.N.P.S.;
    b) assistiti dal comune con sussidio;
    c)  portatori  di  handicap  riconosciuti al 100%, con un reddito
parificato  a  quelli  definiti  al  punto  a),  escluso l'assegno di
accompagnamento;
    d) famigliari conviventi di portatori di handicap riconosciuti al
100% il cui reddito famigliare sia minore o uguale a quello di cui al
punto  2)  lettera  a)  moltiplicato  per  il  numero  di  famigliari
conviventi maggiorenni.
    L'ulteriore  detrazione  potra'  essere  effettuata  in  un'unica
soluzione  con  il  saldo  di  dicembre  2001,  qualora le suindicate
situazioni siano state accertate dall'ufficio Tributi.
3.  di  chiarire  inoltre,  allo  scopo  di permettere l'attivita' di
controllo  e di reperimento dei dati necessari per la programmazione,
che:
    a) relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al
punto  1  lettera  C)  il  contribuente  dovra'  presentare  apposita
autocertificazione  su  modulo  predisposto  dal servizio tributi nel
quale dovranno essere inseriti:
      dati del contribuente e del residente nell'alloggio;
      dati   catastali   degli   immobili  interessati  dall'aliquota
agevolata e situazione immobiliare complessiva del contribuente;
      importi pagati distinti per rata;
      dati relativi al contratto d'affitto;
Tale  autocertificazione  dovra'  essere presentata entro il medesimo
termine della dichiarazione di variazione annuale;
    b)  relativamente  all'applicazione  del  punto 2), di richiedere
apposita autocertificazione comprendente:
      dati del contribuente comprensivo della residenza;
      dati   catastali   degli   immobili  interessati  e  situazione
immobiliare complessiva del contribuente;
      importi pagati distinti per rata;
      reddito  individuale  o  famigliare  nel caso dell'agevolazione
determinata da requisiti di reddito;
Tale  autocertificazione  dovra'  essere presentata entro il medesimo
termine della dichiarazione di variazione annuale;
    c)  le  autocertificazioni di cui ai punti 3A) e 3B) del presente
provvedimento  sono assimilate a tutti gli effetti alle dichiarazioni
di variazione previste dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo
n.  504/1992  e  successive  integrazioni e modificazioni e si devono
presentare  solo  nel  caso  di  variazione dei presupposti d'imposta
rispetto all'anno precedente;
4.  per  quanto non previsto espressamente dal presente provvedimento
si   fa   riferimento  al  regolamento  comunale  per  l'applicazione
dell'imposta comunale degli immobili.
    (Omissis).
002A2232
    Il  comune di SPINONE AL LAGO (provincia di Bergamo) ha adottato,
il   17  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002  nella  misura  differenziata  del  6  per mille per gli
immobili   adibiti   ad   abitazione  principale,  comprese  le  loro
pertinenze   e   del  7  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili
assoggettati all'imposta;
2.  di  confermare  la  detrazione  di  Euro  103,29 per gli immobili
adibiti ad abitazione principale.
    (Omissis).
002A2233
    Il  comune  di  SQUINZANO  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il
28 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    a)  aliquota da applicate per le persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti
nel  comune,  per  la  unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale: 5,5 per mille;
    b)  aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri
tipi di immobili posseduti nel comune: 6 per mille.
2. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa   il   contribuente   ha   facolta'   di   presentare  la
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data di inizio delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile.  Il  comune  puo'  effettuare  accertamenti d'ufficio per
verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
3. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale destinazione medesima si verifica;
    Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale il
contribuente  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto  reale,  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comina  si applicano anche nelle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
    (Omissis).
002A2234