Il comune di STREVI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata nel comune di Strevi per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille, fatta salva l'agevolazione di L. 200.000 (Euro 103,29) prevista per l'abitazione principale e con l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 230.000 (Euro 118,78) per i titolari di pensione con piu' di sessantacinque anni d'eta', con reddito non superiore a L. 14.000.000 (Euro 7.230,40) e che non siano proprietari di terreni; (Omissis). 002A2235 Il comune di STROPPIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,25 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto e s.m.i. (Omissis). 002A2236 Il comune di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 1. (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,75 per mille confermando in L. 200.000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 002A2237 Il comune di TEORA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Il consiglio comunale di Teora (provincia di Avellino), con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2002, ha determinato l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). 002A2238 Il comune di TERAMO ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare l'aliquota del 5 per mille, gia' stabilita per l'anno 2000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Teramo, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4 del decreto-legge n. 437/1997 convertito con modificazioni nella legge n. 556\1996). confermare l'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall'Istituto autonoma case popolari in quanto trattasi di ente senza scopo di lucro (art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 504/1992) e finalizzato alla costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate. considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con aliquota del 5 per mille, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (legge n. 662\1996 art. 3, comma 56). confermare l'aliquota del 5 per mille in favore dei proprietari che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a solo titolo di abitazione principale e sulla base degli accordi, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e tesi alla definizione di contratti tipo in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (legge n. 431/1998 - art. 2 comma 3 e 4). confermare l'aliquota del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata sia applicabile limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori. confermare l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e le relative pertinenze oggetto di imposta, indipendentemente dall'uso cui sono destinati. confermare la detrazione d'imposta, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di Euro 144,61 (L. 280.000). confermare la detrazione per l'abitazione principale di Euro 175,60 (L. 340.000) per i soggetti passivi, qui di seguito elencati, che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale: soggetto passivo pensionato che alla data del 31 dicembre 2001 abbia compiuto sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da massimo due persone, entrambe di eta' pari o superiore ai sessantacinque anni, a condizione che il reddito annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F., percepito nel corso del 2001, non sia superiore a Euro 6667,46 (L. 12.910.000) in quanto solo, ovvero a Euro 9999,64 (L. 19.362.000) in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra (l'assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo); soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti, al 1 gennaio 2002, uno o piu' soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravita' di cui all'art. 3 legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge n. 104/1992 art. 4, con grado di invalidita' pari al 100%, purche' non ospitati, nel corso dell'anno 2001, in modo continuativo, in stutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini I.R.P.E.F. del soggetto passivo e dei familiari costituenti l'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2001, non sia superiore ai limiti qui di seguito indicati: Componenti nucleo familiare Anagrafico Limite reddito annuo Euro Lire - - - 1 persona 6667,46 12.910.000 2 persone 9999,64 19.362.000 3 persone 12223,50 23.668.000 4 persone 14446,33 27.972.000 oltre 4 persone aggiungere Euro 1111,42 (L. 2.152.000) per ogni componente il nucleo soggetto passivo disoccupato al 1o gennaio 2002 che, gia' fruitore della cassa integrazione guadagni o della indennita' di mobilita' ai sensi delle leggi vigenti, abbia perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 2001, con reddito complessivo annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. dell'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2001, non superiore a Euro 12223,50 (L. 23.668.000); ammettere i soggetti passivi suddetti al godimento del beneficio in questione solo qualora ricorrano le seguenti condizioni: siano residenti nel comune di Teramo. I contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione ed i componenti il "nucleo familiare anagrafico" non devono possedere, sul territorio nazionale ed estero, a titolo di proprieta' od altro diritto reale determinante l'insorgenza della soggettivita' passiva, altri immobili oltre l'abitazione principale con eventuale, relativa pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto. l'abitazione principale deve essere classificata nelle seguenti categorie catastali: A\2-A\3-A\4-A\5-A\6. (Omissis). 002A2239 Il comune di TEZZE SUL BRENTA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 novembre 2001 e il 10 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, per le ragioni in premessa citate, l'aliquota I.C.I. nella misura unica deI 4,5 per mille; 2. di determinare, sempre per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000 (pari a Euro 154,94); 3. di determinare altresi', e sempre per l'anno 2002, la detrazione per abitazione orincipale in L. 500.000 (pari a Euro 258,23) nei casi di unita' immobiliare occupata la nuclei familiari con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti; 4. di rinviare al consiglio comunale la modifica al regolamento I.C.l. allo scopo di individuare con precisione i soggetti passivi aventi diritto all'aumento della detrazione per abitazione principale di cui al punto 3); 5. di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai fini dell'applicazione della detrazione per abitazione principale, anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado; (Omissis). 1. di modificare la deliberazione n. 244 in data 19 novembre 2001 sostituendo il punto 1) del dispositivo come di seguito indicato: "di fissare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per le aree fabbricabili; e nella misura del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare i successivi punti 2), 3), 4), 5), inerenti la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 002A2240 Il comune di TOANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002, (omissis) che qui si intendono integralmente riportati, l'aliquota I.C.I. del comune di Toano nelle misure seguenti: abitazione principale: 5,6 per mille; altri fabbricati: 6,9 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 002A2241 Il comune di TONADICO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, comprese le pertinenze di cui all'art. 6-bis del vigente regolamento I.C.I., dai soggetti passivi pari all'imposta dovuta per la predetta unita'; 2. la detrazione di cui al punto 1) e' applicata anche alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, mentre restano esclusi dall'agevolazione di cui al punto 1) gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale. 3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille. 4. di determinare per l'anno 2002, ai sensi del punto 2 del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota ridotta del 4 per mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia "immobili diversi dalle abitazioni". 5. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota da applicarsi sull'abitazione principale nella misura del 4 per mille. (Omissis). 002A2242 Il comune di TORRI DI QUARTESOLO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno di imposta 2002 le aliquote tariffarie e le agevolazioni gia' in vigore per l'anno d'imposta 2001, come indicato nel prospetto sottoriportato: ===================================================================== | Aliquota | Detrazione ===================================================================== Abitazione principale| 4 per mille (ridotta)|Euro 104 (Lire 201.372) --------------------------------------------------------------------- | 5,5 per mille | Terreni agricoli |(ordinaria) | --------------------------------------------------------------------- | 5,5 per mille | Aree edificabili |(ordinaria) | --------------------------------------------------------------------- | 5,5 per mille | Altri fabbricati |(ordinaria) | --------------------------------------------------------------------- Immobili adibiti ad | | abitazione principale | | concessi in uso | | gratuito a parenti | | entro il primo grado | 4 per mille (ridotta)|Euro 104 (Lire 201.372) --------------------------------------------------------------------- Immobili adibiti ad | | abitazione principale | | tenuti sfitti da piu' | 7 per mille | di due anni |(maggiorata) | --------------------------------------------------------------------- Immobili adibiti ad | | abitazione principale | | concessi in locazione | | alle condizioni | | definite negli accordi| | territoriali di cui | | alla legge n. 431/1998| | (a decorrere dal primo| | anno successivo alla | | ratifica da parte del | | Comune degli accordi | | territoriali) | 4 per mille (ridotta)| nessuna detrazione (Omissis). 002A2243 Il comune di TRAPANI ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; 2. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, incluse le pertinenze, tranne che per quelli locati, con contratto registrato, a soggetto che lo utilizzi come abitazione principale o dati in comodato ai propri familiari, che lo utilizzino come abitazione principale: 3. di determinare nella misura del 4 per mille esclusivamente per gli edifici ubicati nel centro storico destinati ad abitazione principale, del proprietario e dei familiari in linea retta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996 dando atto e specificando quanto segue: a) il centro storico per le finalita' di cui sopra s'intende delimitato in conformita' delle risultanze catastali; b) l'aliquota ridotta del 4 per mille viene praticata soltanto in favore dei cittadini effettivamente residenti nel centro storico per come sopra individuato; 4. di determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e vendita di immobili; 5. di determinare nella misura del 3 per mille l'aliquota a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posto auto; 6. di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000; 7. di determinare il principio di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 8. di determinare la finalizzazione della percentuale dell'1 per cento del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune; (Omissis). 002A2244 Il comune di TRAVAGLIATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille; 2. di determinare le seguenti diversificazioni tariffarie: a) l'aliquota per gli immobili non occupati e non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 19 (fabbricati inagibili) del regolamento comunale e' fissata nella misura del 6 per mille; b) l'aliquota per i fabbricati di cui all'art. 17, comma 4 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili) del regolamento comunale e' fissata nella misura del 4 per mille; c) l'aliquota per gli immobili posseduti dagli enti senza scopo di lucro, di cui all'art 17, comma 1 del regolamento comunale, e' fissata nella misura deI 4 per mille; 3. di determinare il seguente schema di detrazione: a) per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con rendite catastali fino a Euro 775,00: tutte le categorie Euro 124,00; b) per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con rendite catastali superiori a Euro 775,00: tutte le categorie Euro 103,00. 4. di dare atto che si applicano all'I.C.I., per quanto compatibili, le esenzioni e le agevolazioni fiscali previste nell'apposito regolamento; (Omissis). 002A2245 Il comune di TRAVERSETOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 6 dicembre 2001 e il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, a seguito dell'esercizio delle facolta' regolamentari di cui al decreto legislativo n. 446/1997 avvenuto con atto di C.C. n. 3 dell'8 gennaio 1999 e secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dal decreto legislativo n. 504/1993 e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 2002, le seguenti aliquote: 6,5 per mille: aliquota ordinaria; 7 per mille: aliquota per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non locati e non concessi a terzi in uso o in comodato, salvo quanto previsto al punto successivo. Si specifica che per alloggio non locato deve intendersi quello non adibito ad abitazione principale, quello tenuto a disposizione del possessore per uso personale diretto ed anche quello non occupato. La locazione, l'uso ed il comodato a terzi deve essere compravabile da idonea documentazione. Si precisa che l'aliquota del 7 per mille non si estende ne' alle unita' immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, ecc.) che costituiscono pertinenza dell'abitazione ne' alle unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 9 per mille: aliquota per alloggi (immobili ad uso abitativo) non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Si specifica che per alloggio non locato deve intendersi quello non adibito ad abitazione principale, quello tenuto a disposizione del possessore per uso personale diretto ed anche quello non occupato. La locazione deve essere comprovabile da idonea documentazione. Si precisa che l'aliquota del 9 per mille non si estende ne' alle unita' immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, ecc.) che costituiscono pertinenza dell'abitazione ne' alle unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 4,5 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che: il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, unicamente l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; il soggetto passivo possieda sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo due immobili tra quelli sottoelencati: garage/autorimessa con categoria catastale C06; tettoia con categoria catastale C07; terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq; L'aliquota ridotta dell'abitazione principale non si estende agli immobili distintamente iscritti in catasto che costituiscono pertinenza dell'abitazione stessa ad eccezione di quelli rientranti per tipologia, quantita' e condizioni nell'applicazione dell'aliquota agevolata indicata nel punto successivo. Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 1 luglio 2002, pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 1 luglio 2002 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2002 pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il soggetto passivo d'imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra nell'anno 1999 o 2000 o 2001, questa produce effetto anche per l'anno 2002 sempreche' non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare. 4,5 per mille: aliquota ridotta per l'immobile di categoria C06 o C07 (garage/autorimessa o tettoia) o per il terreno la cui superficie non eccede i 10.000 mq. qualora il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, unicamente l'abitazione principale ubicata nel comune di Traversetolo ed il solo immobile (C06 o C07 o terreno agricolo fino a 10.000 mq.) per il quale viene applicata l'aliquota ridotta sopracitata. Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 1 luglio 2002, pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 1 luglio 2002 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2002 pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il soggetto passivo d'imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra nell'anno 1999 o 2000 o 2001 questa produce effetto anche per l'anno 2002 sempreche' non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare. (Omissis). 6. di confermare, anche per il 2002 ed ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il "valore base" stabilito con l'atto di CC. n. 47 del 16 luglio 1998 e con l'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. e confermato con l'atto di CC. n. 13 del 29 gennaio 1999 e n. 04 del 17 gennaio 2000, relativo alla zona (residenziale o produttiva) di Traversetolo pari ad Euro 154,94/mq (L.300.000/mq) per il residenziale e ad Euro 51,65/mq (L. 100.000/mq) per il produttivo; (Omissis). 1. di prendere atto che con delibera di giunta comunale n. 255 del 6 dicembre 2001 sono state determinate le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 2002 ed il valore base stabilito di cui all'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. necessario per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili; 2. di determinare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 255 del 6 dicembre 2001, anche per il 2002 la detrazione di legge di Euro 103,30 (L. 200.000) e la detrazione nella misura di Euro 258,23 (L. 500.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di persone o nuclei familiari che alla data del 1o gennaio 2002 risultano assistiti dal comune tramite l'istituto del minimo vitale in base al vigente regolamento comunale nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 3. di elevare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 255 del 6 dicembre 2001, la detrazione ad Euro 206,58 (L. 400.000). rapportata ad anno, per: l'abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 1o gennaio 2002 sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalido con invalidita' non inferiore al 75%; l'abitazione principale, acquistata nel corso dell'anno 2002, del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche, sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalido con invalidita' non inferiore al 75%; l'abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 1o gennaio 2002, sia ricompreso un soggetto riconosciuto, nel corso dell'anno 2002, portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalido con invalidita' non inferiore al 75%; a condizione che il nucleo familiare possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo uno degli immobili tra quelli sottoelencati: garage/autorimessa con categoria catastale C06; tettoia con categoria catastale C07; terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq; Nel caso in cui anche un solo componente il nucleo familiare sia titolare di un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati decade il diritto all'applicazione della detrazione di Euro 206,58 fermo restando l'applicazione della detrazione prevista per legge pari ad Euro 103,30. Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 1o luglio 2002, pena la decadenza dal diritto all'applicazione della maggiore detrazione d'imposta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 1o luglio 2002 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2002 pena la decadenza dal diritto all'applicazione della maggiore detrazione. 4. di specificare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 255 del 6 dicembre 2001, che le maggiori detrazioni d'imposta trovano applicazione limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si verificano le condizioni soprariportate; 5. di confermare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 255 del 6 dicembre 2001, anche per il 2002 l'esonero totale per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili in ristrutturazione per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997); (Omissis). 002A2246 Il comune di TRAVO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere invariata per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille 2. di determinare la detrazione per la prima casa in Euro 103,29. (Omissis). 002A2247 Il comune di TRECATE (provincia di Novara) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di rideterminare le aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue: aliquota 5 per mille: 1. immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze con detrazione pari a L. 200.000. Per la definizione di abitazione principale e' necessario riferirsi a quanto previsto in via generale dal decreto legislativo n. 504/1992 e, in particolare, dall'art. 8 (commi quarto e quinto) del regolamento comunale vigente in materia; 2. immobili a qualunque uso adibiti, classificati o classificabili - nel caso di rendita presunta - nelle categorie catastali del gruppo A (da A/01 ad A/11), del gruppo B (da B/01 a B/08), del gruppo C (da . C/01 a C/07); 3. terreni agricoli; 4. aree fabbricabili; aliquota del 5,7 per mille: 1. immobili classificati a catasto nel gruppo D (da D/01 a D/12). 2. immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al Catasto, iI cui valore e' determinato in conformita' a quanto previsto dall'art. 5 deI decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 5, terzo comma, del regolamento comunale vigente in materia; (Omissis). 002A2248 Il comune di TREDOZIO (provincia di Forli' Cesena) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili gia' vigenti per l'anno 2001. 1. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e per le residenze secondarie; 2. aliquota del 5,65 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; per le unita' immobiliari concesse in locazione a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e per tutte le altre unita' immobiliari, comprese le aree fabbricabili; (Omissis). di confermare in Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale per la generalita' dei casi. di confermare in Euro 155.00 la detrazione per abitazione principale nei casi particolari gia' elencati nel dispositivo di cui all'atto C.C. n. 5 del 16 gennaio 1998. di derminare in Euro 7.353,00 il limite di reddito entro il quale vi e' il diritto ad usufruire della maggior detrazione. (Omissis). 002A2249 Il comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per tutte le tipologie di immobili: aliquota del 6,3 per mille; per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti: aliquota del 4,5 per mille, detrazione d'imposta Euro 103,29 (pari a lire 200.000) (Euro in ragione annua); Per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti ultrasessantacinquenni con reddito fino Euro 12.394,97 (pari a lire 24.000.000): aliquota del 4,5 per mille; detrazione d'imposta Euro 180,76 (pari a lire 350.000) (Euro in ragione annua). (Omissis). 002A2250 Il comune di TROMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze come tali definite e considerate dagli articoli 9 e 10 del vigente regolamento comunale in materia di l.C.I. appartenenti al gruppo da A/1 ad A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale, abitazioni in villini, in ville, palazzi di pregio artistico o storico). b) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari che a partire dal 1o gennaio 2002 risultino non locate, intendendosi come tali gli immobili non occupati dal proprietario e dai suoi familiari o da terzi, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita. Le variazioni di occupazione in corso d'anno hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. c) di fissare un'aliquota ordinaria del 6,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: abitazioni secondarie terreni agricoli immobili in uso appartenenti alla categoria A/10, cioe' adibiti ad uffici e studi privati; fabbricati in uso destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonche' box autorimesse e garage, appartenenti ai seguenti gruppi catastali: gruppo B (edifici in uso collettivo ) dalla categoria B/1 alla categoria B/8; gruppo C (immobili a destinazione commerciale) dalla categoria C/1 alla categoria C/7; gruppo D (immobili a destinazione speciale) dalla categoria D/1 alla categoria D/12. d) di fissare un'aliquota del 6 per mille per le aree edificabili. e) di fissare un'aliquota ridotta deI 5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero pennanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari. f) di fissare un'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori. 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' confermata per l'anno 2002, nella misura di Euro 103.29 (lire 200.000 indistintamente per tutti; 3. di stabilire una detrazione pari a Euro 129.11 (L. 250.000) e comunque non oltre l'imposta dovuta, per le abitazioni di tipo A/4 abitazioni di tipo popolare, A/5 abitazioni di tipo ultra popolare, A/6 abitazioni di tipo rurale con eventuale pertinenza asseverata goduta direttamente. 4. di fissare, per l'anno 2002, una detrazione per abitazione principale in Euro 129.11 (lire 250.000) e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta per: 4a) Nuclei familiari con 2 componenti e con un reddito complessivo imponibile non superiore a Euro 9.296,22 (lire 18.000.000); 4b) Nuclei familiari con 3 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a Euro 10.329,14 (lire 20.000.000); 4c) Nuclei familiari con 4 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a Euro 11.362 (lire 22.000.000); per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare bisogna far riferimento alla data di presentazione della domanda. 5. di stabilire una detrazione per abitazione principale di Euro 154.94 (lire 300.000) e comunque non oltre l'imposta dovuta, per le abitazioni con valore catastale non superiore a Euro 30.987,41 (L. 60.000.000) per il soggetto passivo che versi nelle condizioni riportate nella seguente tabella: ===================================================================== BENEFICIARI | LIMITE DI REDDITO FAMILIARE* ===================================================================== Pensionati che abbiano compiuto il | sessantacinquesimo anno di eta' alla | data del 1° gennaio 2002 |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000) --------------------------------------------------------------------- Coniuge a carico di pensionati di cui | sopra |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000) --------------------------------------------------------------------- Portatori di bandicap con attestato di| invalidita' civile superiore al 90% |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000) --------------------------------------------------------------------- Disoccupati iscritti nelle liste di | collocamento a tutto il 30 giugno 2002|Euro 11.878,51 (L. 23.000.000) --------------------------------------------------------------------- Lavoratori posti in cassa integrazione| o in mobilita' a tutto il 30 giugno | 2002 |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000) --------------------------------------------------------------------- Nuclei familiari composti da almeno | due persone con reddito da lavoro | dipendente |Euro 13.944,34 (L.27.000.000) I limiti di reddito sopra riportati, riferiti all'anno precedente, sono aumentati di Euro 774,69 (L. 1.500.000) per ogni familiare a carico e di Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) qualora il familiare a carico sia portatore di handicap. Esclusione della maggior detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 abitazioni di tipo signorile - A/7 Abitazioni in villini . A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Ogni contribuente, che ne avesse diritto, potra' usufruire di una sola delle suesposte detrazioni. I beneficiari di tali detrazioni nonche' gli altri eventuali componenti il nucleo familiare non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili in tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle pertinenze dell'abitazione principale. L'assenza delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla maggior detrazione d'imposta. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della maggiore detrazione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. Per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare si fa riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. 6. di stabilire che i contribuenti in possesso dei requisiti di cui ai punti 3, 4, e 5 della presente delibera devono presentare apposita autocertificazione comprovante la sussistenza di tali condizioni entro il 30 giugno 2002 (acconto) ovvero, se il presupposto di imposta si e' verificato successivamente, entro il 20 dicembre 2002 (saldo); (Omissis). 002A2251 Il comune di VALLORIATE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare nel 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002; 2. di fissare nel 5,5 per mille l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili, che ha ad oggetto: a) le abitazioni principale possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune; b) alloggi beati con contratto registrato a soggetti aventi residenza anagrafica nel Comune; 3. di dare atto che la detrazione per la prima casa e' stabilita in Euro 103,00; (Omissis). 002A2252 Il comune di VEDESETA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 6 per mille per le abitazioni; 4 per mille per le aree edificabili. 2. di fissare l'importo della detrazione per l'abitazione principale in Euro 110,00 (Omissis). 002A2253 Il comune di VENEZIA ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) 4 per mille: per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; B) 4 per mille: per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unita' immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in catasto, purche' direttamente utilizzate dal soggetto passivo; C) 4 per mille: per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di ristrutturazione o di restauro che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purche' tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare al settore tributi ufficio I.C.I.; D) 4 per mille: per un'altra unita' immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi della precedente lettera B). L'agevolazione spetta purche' il parente o i parenti utilizzino direttamente l'unita' immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovra' essere autocertificata dal possessore al settore tributi ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di piu' abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 185 del 16 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni; E) 4 per mille: per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente; F) 4 per mille: per le abitazioni concesse in locazione ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione; 9 per mille per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati; 7 per mille: per tutte le restanti unita' immobiliari, ivi comprese le "residenze secondarie" o "seconda casa"; 2. di applicare una detrazione di Euro 113,62 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3. di considerare abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di applicare l'ulteriore detrazione di Euro 144,61 per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) titolari di pensione sociale; b) portatori di handicap riconosciuto al 100%; c) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto. L'ulteriore detrazione potra' essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto. Per ottenere tale ulteriore detrazione dovra' essere presentata un'autocertificazione al settore tributi, ufficio I.C.I., con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti; 5. di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengono condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell'anno di imposta successivo a quello cui l'autocertificazione si riferisce; 6. di confermare anche per l'anno 2002 i valori venali per zone omogenee per le aree fabbricabili e per le aree artigianali e industriali previsti dall'art. 6 del regolamento I.C.I. aree fabbricabili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 186 del 16 novembre 1998. (Omissis). 002A2254 Il comune di VERCANA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote per mille (2002) ===================================================================== 1 | 2 | 3 1 | TUTTI I TIPI DI IMMOBILI | 4 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: ===================================================================== | TIPOLOGIA DEGLI | | | IMMOBILI Nonche' | | | categorie di | | | soggetti in | | | suiituazioni di | | |particolare disagio | |Detrazione d'imposta | economico- | | (Euro in ragione N.D.| finanziario |Riduzione d'imposta %| annua) ===================================================================== 1 |2 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- |unita' immobiliare | | |adibita ad | | |abitazione | | |principale del | | 1 |soggetto passivo | | 104,00 (Omissis). 002A2255 Il comune di VEROLAVECCHIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: a) Aliquota ordinaria = 7 per mille; b) Aliquota per la prima casa = 5 per mille; 2. di determinare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza deI suo ammontare, lire 200.000 pari ad Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 002A2256 Il comune di VEZZANO SUL CROSTOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote gia' previste per l'anno 2001 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: 5,8 per mille per le unita' immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione pnncipale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di Lire 200.000; 5,8 per mille per le unita' immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate; 6,5 per mille per le unita' immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1 gennaio 2002 da famiglie, non proprietarie, iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso; 6,5 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10-B-C-D); 7 per mille per le aree fabbricabili; 7 per mille per le unita' immobiliari (cat. Catastale A) non occupate alla data del 1 gennaio 2002 da famiglie iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso e tutte le unita' immobiliari (cat. Catastale A) non comprese nei casi sopra indicati; 2. di confermare altresi, la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; 3. di applicare agli immobili definiti "pertinenze" lo stesso trattamento fiscale riservato all'abitazione cui gli stessi sono asserviti. (Omissis). 002A2257 Il comune di VIGONOVO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e per gli immobili locati con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo definito in sede locale al 4,5 per mille; 2. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per gli immobili sfitti e non locati, intendendo le unita' immobiliari, classificate o classificabili nel gruppocatastale A (ad eccezione per la categoria A10 - ufficio) che vengono tenute vuote, per le quali non esistono consumi di utenze, al 9 per mille; 3. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per immobili che non rientrano nelle categorie precedenti al 6 per mille. 4. di mantenere in lire 300.000 (Euro 154,94) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3, del decreto legislativo 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni: a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 1 gennaio 2002, 60 anni e che siano in condizione non lavorativa; b) lavoratori cassintegrati o disoccupati; c) portatori di handicap; d) soggetti abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione del minimo vitale; 5. di mantenere in lire 500.000 (Euro 258,23) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3, del decreto legislativo 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni: e) soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare e' presente un figlio, un coniuge od un ascendente diretto convivente, portatore di handicap con una invalidita' pari al 100% ai sensi della legge n. 104/1992; 6. di stabilire inoltre che: in tutti i casi, ad esclusione di quello sub d), secondo nucleo familiare dovra' disporre di un reddito annuo (imponibile I.R.P.E.F.), riferito al 2001, non superiore a L. 21.000.000 (Euro 10845,59), aumentato di L. 1.600.000 (Euro 826,33) per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di handicap, di L. 2.500.000 (Euro 1291,14); restano in ogni caso escluse da detta agevolazione le abitazioni principali classificate in catasto alle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi...); i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di diritto di proprieta' od altro diritto reale di godimento: dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non piu' di una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7; di terreni agricoli per un valore imponibile I.C.I. pari a L. 5.000.000 (Euro 2582,58); di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale; l'ulteriore detrazione, concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso; l'handicap preso in considerazione dovra' essere tale da inibire, di fatto, l'attivita' lavorativa; 7. di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione da parte dei soggetti, cosi' come sopra indicati da lettera a) ad e), dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio e che viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa; 8. di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte, goderanno della detrazione per abitazione principale di legge; 9. di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell'anno di imposizione, per la presentazione all'amministrazione comunale dei modelli medesimi; 10. di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni dell'Ente entro il 30 novembre dell'anno di imposizione; 11. di dare atto che il contribuente puo' beneficiare in sede di acconto della ulteriore detrazione, fatta salva diversa successiva determinazione dell'Ente, qualora i requisiti non fossero soddisfatti; in tal caso il contribuente, non potendo beneficiare della ulteriore detrazione, sara' tenuto al saldo dell'imposta, versando la parte indebitamente detratta. (Omissis). 002A2258 Il comune di VILLA BISCOSSI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 6 per mille per unita' immobiliare destinato, ad abitazione principale aliquota del 6,5 per mille per i terreni agricoli l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in " 300.000 pari a Euro 154,94. (Omissis). 002A2259 Il comune di VILLA VICENTINA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per le motivazioni esposte in premessa per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: a) fabbricati adibiti ad abitazione principale .... 5,5 per mille; b) altri fabbricati: immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale con destinazione abitativa .... 6,25 per mille; immobili diversi da quelli a destinazione abitativa ...... 6,25 per mille; c) terreni agricoli .... 6 per mille; d) aree fabbricabili .... 7 per mille; 2. di comprendere nella fattispecie di cui al precedente punto 1) lettera a): le pertinenze di cui alle categorie catastali C2 oppure C6 oppure C7, e per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale; gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprieta' o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente; le abitazioni concesse in locazione semplice e/o con patto di futura vendita e riscatto degli II.AA.CC.PP: (Enti senza scopo di lucro); 3. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, in conformita' al disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 4. di determinare in Euro 103,29 (pari a L. 200.000=) la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e non alle sue pertinenze) fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996; 5. di confermare anche per l'anno 2002 le seguenti maggiori detrazioni ai fini I.C.I.: a) Euro 154,94 (pari a lire 300.000=) per i soggetti proprietari di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni: nucleo familiare composto da una unita' il cui reddito sia pari a quello derivante da una pensione minima o sociale; nucleo familiare composto da piu' unita' il cui reddito sia pari a quello derivante da n. 2 pensioni minime e/o sociali; b) Euro 154,94 (pari a lire 300.000=) per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50% e con reddito massimo di Euro 15.493,71 (pari a L. 30.000.000=) annui lordi; nell'intesa che i soggetti interessati dovranno presentare apposita e preventiva dichiarazione al fine di agevolare le successive fasi di accertamento e liquidazione; 6. di trasmettere la presente delibera al concessionario della riscossione della provincia di Udine - SFET S.p.a - Societa' friulana esazione tributi - di Udine per le procedure relative ai versamenti e riparto dei fondi di competenza. (Omissis). 002A2260 Il comune di VILLANOVA MONTELEONE (provincia di Sassari) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per i motivi esposti in premessa, nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002: aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; aliquota ordinaria del 5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili del tributo; di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 002A2261 Il comune di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare quindi per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I. ), per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 6 per mille (Omissis). 002A2262 Il comune di VIMERCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5,8 per mille e quella ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze al 4,8 per mille, con detrazione pari a 200.000.= (Euro 103,29 ); e di fissare l'aliquota deI 4,8 per mille per le abitazioni affitate a canone agevolato; 2. di precisare che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, sara' trasmessa, entro trenta giorni, a cura del competente ufficio, alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; (Omissis). 002A2263 Il comune di VINCHIO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno di imposta 2002, nel sei per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di determinare, per l'anno di imposta 2002, la detrazione di Euro 103,30, lire 200.017, da applicare al tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 002A2264 Il comune di VIRLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) abitazione principale: 5,5 per mille; b) terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati: 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis). 002A2265 Il comune di VO' (provincia di Padova) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 6,6 per mille aliquota ordinaria; 5,5 per mille per abitazione principale; detrazione per abitazione principale Euro. 103,29; 7 per mille per fabbricati non locati; 4 per mille per un periodo di tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani (dall'eta' di 65 anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.. (Omissis). 002A2266 Il comune di VOBARNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquote quantificate, come il precedente anno, nel seguente modo: aliquota per le case di prima abitazione: 5,5 per mille; aliquota per tutti gli altri immobili: 6,5 per mille; detrazione per le case di prima abitazione: Euro 129,11 per redditi fino a Euro 25 .822,84/annui; detrazione per le case di prima abitazione: Euro 103,29 per redditi superiori a Euro 25.822,84/annui. (il reddito da considerare ai fini della detrazione e' quello dichiarato a fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente - reddito personale e non familiare). (Omissis). 002A2267 Il comune di VOGHIERA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota base ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura pari al 5,5 per mille, ad eccezione delle seguenti fattispecie: aliquota nella misura del 4 per mille per i terrern agricoli nei quali, nel corso dell'anno 2002, vengano impiantate nuove colture destinate a frutteto e posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti. Al fine di creare nuova occupazione, tale aliquota si applica per tre anni a partire dall'anno 2002 a condizione che sussistano i requisiti sopra indicati. aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali, artigianali e commerciali. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data di inizio dell'attivita'; 2. di concedere, per l'anno 2002, ai sensi art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 - conuna 55 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e come modificato dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento della detrazione a Euro 258,228 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalita' esposte nell'allegato A) che del presente costituisce parte integrante e sostanziale; (Omissis). 002A2268 Il comune di ZIMONE (provincia di Biella) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota I.C.I.: 5,5 per mille per la prima casa e relative pertinenze con determinazione di L. 200.000 (Euro. 103.29), e l'aliquota del 6 per mille per tutto quanto non e' prima casa. (Omissis).