(parte 3)
    Il  comune  di  STREVI  (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
che  verra'  applicata  nel  comune  di  Strevi per l'anno 2002 nella
misura   unica   del  6 per  mille,  fatta  salva  l'agevolazione  di
L. 200.000  (Euro  103,29) prevista per l'abitazione principale e con
l'aumento  della  detrazione per l'abitazione principale a L. 230.000
(Euro  118,78)  per i titolari di pensione con piu' di sessantacinque
anni   d'eta',  con  reddito  non  superiore  a  L. 14.000.000  (Euro
7.230,40) e che non siano proprietari di terreni;
    (Omissis).
002A2235
    Il  comune  di STROPPIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il
16 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune, nella misura
unica del 5,25 per mille;
2.  di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma
2,  dell'art. 6,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992 e s.m., ne'
alcuna  riduzione  od  elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del
medesimo decreto e s.m.i.
    (Omissis).
002A2236
    Il  comune  di  SUSA  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il 30
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
1. (Omissis).
2.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  5,75  per  mille  confermando in
L. 200.000,   la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
    (Omissis).
002A2237
    Il  comune  di  TEORA  (provincia  di  Avellino)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Il   consiglio   comunale  di  Teora  (provincia  di  Avellino),  con
deliberazione  n.  3  del  31 gennaio 2002, ha determinato l'aliquota
I.C.I.  per  l'anno  2002  nella misura del 5 per mille rapportato al
valore degli immobili.
    (Omissis).
002A2238
    Il comune di TERAMO ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare  l'aliquota  del  5  per  mille, gia' stabilita per l'anno
2000,  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel comune di
Teramo,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  (art. 4  del  decreto-legge  n.  437/1997  convertito con
modificazioni nella legge n. 556\1996).
confermare  l'aliquota  del  5 per mille per gli alloggi regolarmente
assegnati  in locazione semplice dall'Istituto autonoma case popolari
in  quanto  trattasi  di  ente  senza  scopo di lucro (art. 6 comma 2
decreto  legislativo  n.  504/1992) e finalizzato alla costruzione di
alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate.
considerare   direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  con
aliquota  del 5 per mille, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  Istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione che la stessa non risulti locata (legge n.
662\1996 art. 3, comma 56).
confermare  l'aliquota  del 5 per mille in favore dei proprietari che
concedono  immobili  in  locazione,  con contratto registrato, a solo
titolo  di abitazione principale e sulla base degli accordi, definiti
in  sede  locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le
organizzazioni  dei  conduttori  maggiormente  rappresentative e tesi
alla  definizione  di  contratti  tipo  in  materia  di  locazione di
immobili adibiti ad uso abitativo (legge n. 431/1998 - art. 2 comma 3
e 4).
confermare  l'aliquota  del 3 per mille in favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  oppure interventi finalizzati al recupero di immobili
di  interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  o all'utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che
la  suddetta  aliquota  agevolata  sia applicabile limitatamente alle
unita'  immobiliari  oggetto  di  detti  interventi  e  per la durata
massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori.
confermare  l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e
le relative pertinenze oggetto di imposta, indipendentemente dall'uso
cui sono destinati.
confermare la detrazione d'imposta, per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale, di Euro 144,61 (L. 280.000).
confermare  la  detrazione per l'abitazione principale di Euro 175,60
(L. 340.000)  per  i  soggetti  passivi, qui di seguito elencati, che
versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale:
    soggetto  passivo  pensionato  che alla data del 31 dicembre 2001
abbia compiuto sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo
familiare  anagrafico  composto  da  massimo due persone, entrambe di
eta'  pari  o  superiore  ai sessantacinque anni, a condizione che il
reddito  annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F., percepito nel corso del
2001,  non  sia  superiore  a  Euro 6667,46 (L. 12.910.000) in quanto
solo,  ovvero  a Euro 9999,64 (L. 19.362.000) in caso di appartenenza
al  nucleo  familiare  di cui sopra (l'assegno di accompagnamento non
concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo);
    soggetto  passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo
familiare  anagrafico  ove  siano  presenti, al 1 gennaio 2002, uno o
piu'  soggetti  portatori  di  handicap in situazioni che assumono la
connotazione  di gravita' di cui all'art. 3 legge quadro n. 104 del 5
febbraio  1992  ed  in possesso della certificazione rilasciata dalla
commissione  istituita  dalla  legge n. 104/1992 art. 4, con grado di
invalidita'  pari  al 100%, purche' non ospitati, nel corso dell'anno
2001,  in  modo  continuativo,  in  stutture pubbliche o private ed a
condizione  che  il  reddito  imponibile annuo ai fini I.R.P.E.F. del
soggetto   passivo   e  dei  familiari  costituenti  l'intero  nucleo
familiare,  percepito nel corso del 2001, non sia superiore ai limiti
qui di seguito indicati:


Componenti nucleo familiare
     Anagrafico                       Limite reddito annuo

                                    Euro                Lire
         -                            -                   -
1 persona                          6667,46            12.910.000
2 persone                          9999,64            19.362.000
3 persone                         12223,50            23.668.000
4 persone                         14446,33            27.972.000

oltre  4  persone  aggiungere  Euro  1111,42  (L. 2.152.000) per ogni
componente il nucleo

    soggetto  passivo  disoccupato  al  1o  gennaio  2002  che,  gia'
fruitore  della  cassa  integrazione  guadagni  o della indennita' di
mobilita'   ai   sensi   delle  leggi  vigenti,  abbia  perduto  tali
provvidenze  nel  corso dell'anno 2001, con reddito complessivo annuo
imponibile ai fini I.R.P.E.F. dell'intero nucleo familiare, percepito
nel corso del 2001, non superiore a Euro 12223,50 (L. 23.668.000);
ammettere  i  soggetti passivi suddetti al godimento del beneficio in
questione solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
      siano residenti nel comune di Teramo.
      I   contribuenti   che   usufruiscono  dell'agevolazione  ed  i
componenti il "nucleo familiare anagrafico" non devono possedere, sul
territorio  nazionale  ed  estero,  a  titolo  di proprieta' od altro
diritto  reale determinante l'insorgenza della soggettivita' passiva,
altri  immobili oltre l'abitazione principale con eventuale, relativa
pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto.
      l'abitazione principale deve essere classificata nelle seguenti
categorie catastali: A\2-A\3-A\4-A\5-A\6.
    (Omissis).
002A2239
    Il comune di TEZZE SUL BRENTA (provincia di Vicenza) ha adottato,
il  19 novembre 2001 e il 10 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2002, per le ragioni in premessa citate,
l'aliquota I.C.I. nella misura unica deI 4,5 per mille;
2. di determinare, sempre per l'anno 2002, la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 300.000 (pari a Euro 154,94);
3.  di  determinare altresi', e sempre per l'anno 2002, la detrazione
per abitazione orincipale in L. 500.000 (pari a Euro 258,23) nei casi
di  unita'  immobiliare  occupata la nuclei familiari con invalidi al
100%,  la  cui  condizione  sia  certificata  da  parte  degli organi
competenti;
4.  di  rinviare  al  consiglio  comunale  la modifica al regolamento
I.C.l.  allo  scopo  di individuare con precisione i soggetti passivi
aventi diritto all'aumento della detrazione per abitazione principale
di cui al punto 3);
5.  di  dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai fini
dell'applicazione  della  detrazione per abitazione principale, anche
le  abitazioni  concesse  in  uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale fino al secondo grado;
    (Omissis).
1.  di  modificare  la  deliberazione n. 244 in data 19 novembre 2001
sostituendo il punto 1) del dispositivo come di seguito indicato: "di
fissare  le  aliquote  per  l'imposta  comunale  sugli immobili nella
misura del 6,5 per mille per le aree fabbricabili; e nella misura del
4,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  confermare  i  successivi  punti  2), 3), 4), 5), inerenti la
detrazione per abitazione principale.
    (Omissis).
002A2240
    Il  comune  di TOANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
29 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  2002,  (omissis)  che  qui  si  intendono
integralmente  riportati, l'aliquota I.C.I. del comune di Toano nelle
misure seguenti:
    abitazione principale: 5,6 per mille;
    altri fabbricati: 6,9 per mille;
    aree fabbricabili: 7 per mille.
    (Omissis).
002A2241
    Il  comune  di  TONADICO  (provincia  di  Trento) ha adottato, il
27 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   stabilire  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma
3  del  decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della  legge  n.  662/1996, comprese le pertinenze di cui
all'art. 6-bis  del  vigente regolamento I.C.I., dai soggetti passivi
pari all'imposta dovuta per la predetta unita';
2.  la  detrazione  di cui al punto 1) e' applicata anche alle unita'
immobiliari   appartenenti   a   cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dai soci assegnatari ed
agli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli istituti autonomi per le
case  popolari,  mentre  restano  esclusi dall'agevolazione di cui al
punto  1)  gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che
li utilizzano come dimora abituale.
3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 5 per mille.
4.  di determinare per l'anno 2002, ai sensi del punto 2 del comma 53
dell'art. 3  della  legge  n.  662/1996, l'aliquota ridotta del 4 per
mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da
far rientrare nella tipologia "immobili diversi dalle abitazioni".
5.   di   determinare   per  l'anno  2002  l'aliquota  da  applicarsi
sull'abitazione principale nella misura del 4 per mille.
    (Omissis).
002A2242
    Il  comune  di  TORRI  DI  QUARTESOLO  (provincia  di Vicenza) ha
adottato,  il  13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  anche  per  l'anno  di  imposta  2002 le aliquote
tariffarie  e  le  agevolazioni  gia'  in vigore per l'anno d'imposta
2001, come indicato nel prospetto sottoriportato:

=====================================================================
                      |       Aliquota       |      Detrazione
=====================================================================
 Abitazione principale| 4 per mille (ridotta)|Euro 104 (Lire 201.372)
---------------------------------------------------------------------
                      | 5,5 per mille        |
 Terreni agricoli     |(ordinaria)           |
---------------------------------------------------------------------
                      | 5,5 per mille        |
 Aree edificabili     |(ordinaria)           |
---------------------------------------------------------------------
                      | 5,5 per mille        |
 Altri fabbricati     |(ordinaria)           |
---------------------------------------------------------------------
 Immobili adibiti ad  |                      |
abitazione principale |                      |
concessi in uso       |                      |
gratuito a parenti    |                      |
entro il primo grado  | 4 per mille (ridotta)|Euro 104 (Lire 201.372)
---------------------------------------------------------------------
 Immobili adibiti ad  |                      |
abitazione principale |                      |
tenuti sfitti da piu' | 7 per mille          |
di due anni           |(maggiorata)          |
---------------------------------------------------------------------
 Immobili adibiti ad  |                      |
abitazione principale |                      |
concessi in locazione |                      |
alle condizioni       |                      |
definite negli accordi|                      |
territoriali di cui   |                      |
alla legge n. 431/1998|                      |
(a decorrere dal primo|                      |
anno successivo alla  |                      |
ratifica da parte del |                      |
Comune degli accordi  |                      |
territoriali)         | 4 per mille (ridotta)| nessuna detrazione

    (Omissis).
002A2243
    Il  comune  di  TRAPANI  ha  adottato,  il  26 novembre  2001, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria nella misura del
6,5 per mille;
2.  di  determinare  nella  misura  del  7 per mille l'aliquota per i
fabbricati  posseduti  in aggiunta all'abitazione principale, incluse
le   pertinenze,   tranne   che  per  quelli  locati,  con  contratto
registrato,  a  soggetto che lo utilizzi come abitazione principale o
dati  in  comodato  ai  propri  familiari,  che  lo  utilizzino  come
abitazione principale:
3. di determinare nella misura del 4 per mille esclusivamente per gli
edifici   ubicati   nel   centro   storico  destinati  ad  abitazione
principale, del proprietario e dei familiari in linea retta, ai sensi
dell'art.  4  del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con
modificazioni  nella  legge 24 ottobre 1996 dando atto e specificando
quanto segue:
    a)  il  centro  storico  per  le finalita' di cui sopra s'intende
delimitato in conformita' delle risultanze catastali;
    b) l'aliquota ridotta del 4 per mille viene praticata soltanto in
favore  dei cittadini effettivamente residenti nel centro storico per
come sopra individuato;
4.  di  determinare  nella  misura  del  4 per mille l'aliquota per i
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e
vendita di immobili;
5.  di  determinare  nella misura del 3 per mille l'aliquota a favore
dei  proprietari  che eseguono interventi volti al recupero di unita'
immobiliari   inagibili  o  inabitabili,  interventi  finalizzati  al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nel  centro storico, interventi volti alla realizzazione
di autorimesse o posto auto;
6.  di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale nella
misura di L. 250.000;
7. di determinare il principio di considerare direttamente adibita ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti
a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che la stessa non
risulti locata;
8.  di  determinare  la  finalizzazione  della percentuale dell'1 per
cento del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune;
    (Omissis).
002A2244
    Il  comune  di TRAVAGLIATO (provincia di Brescia) ha adottato, il
4 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2002 nella misura
del 5 per mille;
2. di determinare le seguenti diversificazioni tariffarie:
    a) l'aliquota  per  gli  immobili  non  occupati e non rientranti
nella  fattispecie  di  cui  all'art. 19  (fabbricati  inagibili) del
regolamento comunale e' fissata nella misura del 6 per mille;
    b) l'aliquota  per  i  fabbricati  di  cui  all'art. 17,  comma 4
(fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e
alienazione  di  immobili)  del regolamento comunale e' fissata nella
misura del 4 per mille;
    c) l'aliquota  per  gli immobili posseduti dagli enti senza scopo
di  lucro,  di  cui  all'art 17, comma 1 del regolamento comunale, e'
fissata nella misura deI 4 per mille;
3. di determinare il seguente schema di detrazione:
    a) per  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale con
rendite catastali fino a Euro 775,00:
      tutte le categorie Euro 124,00;
    b) per  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale con
rendite catastali superiori a Euro 775,00:
      tutte le categorie Euro 103,00.
4.  di dare atto che si applicano all'I.C.I., per quanto compatibili,
le   esenzioni  e  le  agevolazioni  fiscali  previste  nell'apposito
regolamento;
    (Omissis).
002A2245
    Il  comune  di  TRAVERSETOLO (provincia di Parma) ha adottato, il
6 dicembre  2001  e il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   determinare,   a   seguito  dell'esercizio  delle  facolta'
regolamentari  di cui al decreto legislativo n. 446/1997 avvenuto con
atto  di  C.C. n. 3 dell'8 gennaio 1999 e secondo quanto previsto dal
decreto   legislativo  n.  267  del  18 agosto  2000  e  dal  decreto
legislativo   n.   504/1993   e  successive  modificazioni,  ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili I.C.I. anno
2002, le seguenti aliquote:
      6,5 per mille: aliquota ordinaria;
      7  per  mille:  aliquota  per  gli  alloggi  (immobili  ad  uso
abitativo)  non  locati  e non concessi a terzi in uso o in comodato,
salvo  quanto  previsto  al  punto  successivo.  Si specifica che per
alloggio  non locato deve intendersi quello non adibito ad abitazione
principale,  quello  tenuto  a  disposizione  del  possessore per uso
personale  diretto  ed anche quello non occupato. La locazione, l'uso
ed   il   comodato   a  terzi  deve  essere  compravabile  da  idonea
documentazione.
    Si precisa che l'aliquota del 7 per mille non si estende ne' alle
unita' immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, ecc.)
che   costituiscono   pertinenza   dell'abitazione  ne'  alle  unita'
immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
      9  per  mille: aliquota per alloggi (immobili ad uso abitativo)
non  locati  per  i  quali  non  risultino  essere  stati  registrati
contratti  di  locazione  da  almeno  due  anni. Si specifica che per
alloggio  non locato deve intendersi quello non adibito ad abitazione
principale,  quello  tenuto  a  disposizione  del  possessore per uso
personale  diretto  ed  anche  quello non occupato. La locazione deve
essere comprovabile da idonea documentazione.
    Si precisa che l'aliquota del 9 per mille non si estende ne' alle
unita' immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, ecc.)
che   costituiscono   pertinenza   dell'abitazione  ne'  alle  unita'
immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
      4,5  per  mille:  aliquota  ridotta  in  favore  delle  persone
fisiche,   soggetti   passivi  residenti  nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita   ad   abitazione  principale  a
condizione che:
        il   soggetto   passivo   possieda,   sull'intero  territorio
nazionale,  unicamente  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale;
        il soggetto passivo possieda sull'intero territorio nazionale
ed   indipendentemente   dalla   percentuale  di  possesso,  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  ed al
massimo due immobili tra quelli sottoelencati:
          garage/autorimessa con categoria catastale C06;
          tettoia con categoria catastale C07;
          terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq;
    L'aliquota ridotta dell'abitazione principale non si estende agli
immobili   distintamente   iscritti   in  catasto  che  costituiscono
pertinenza  dell'abitazione  stessa ad eccezione di quelli rientranti
per tipologia, quantita' e condizioni nell'applicazione dell'aliquota
agevolata indicata nel punto successivo.
    Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni
agricoli,  aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude
l'applicazione dell'aliquota ridotta.
    Tali  condizioni  dovranno  essere  attestate all'ufficio tributi
mediante   dichiarazione   sostitutiva   di  atto  di  notorieta'  da
effettuarsi perentoriamente entro il 1 luglio 2002, pena la decadenza
dal   diritto  all'applicazione  dell'aliquota  ridotta.  Qualora  il
possesso  degli  immobili sopracitati sia successivo al 1 luglio 2002
la  condizione  di  cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente
entro   il   20 dicembre   2002   pena   la   decadenza  dal  diritto
all'applicazione dell'aliquota ridotta.
    Qualora   il   soggetto   passivo  d'imposta  abbia  regolarmente
presentato  la  dichiarazione  di  cui  sopra nell'anno 1999 o 2000 o
2001,  questa produce effetto anche per l'anno 2002 sempreche' non si
verifichino  o  non  si  siano  verificate  modificazioni dei dati ed
elementi  dichiarati  cui consegua una diversa situazione di possesso
immobiliare.
      4,5 per mille: aliquota ridotta per l'immobile di categoria C06
o  C07  (garage/autorimessa  o  tettoia)  o  per  il  terreno  la cui
superficie  non  eccede  i  10.000  mq.  qualora  il soggetto passivo
possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla
percentuale  di  possesso, unicamente l'abitazione principale ubicata
nel  comune  di Traversetolo ed il solo immobile (C06 o C07 o terreno
agricolo  fino  a 10.000 mq.) per il quale viene applicata l'aliquota
ridotta sopracitata.
    Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni
agricoli,  aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude
l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere
attestate  all'ufficio  tributi mediante dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 1 luglio
2002,  pena  la  decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota
ridotta.   Qualora   il   possesso  degli  immobili  sopracitati  sia
successivo  al 1 luglio 2002 la condizione di cui sopra dovra' essere
attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2002 pena la decadenza
dal   diritto  all'applicazione  dell'aliquota  ridotta.  Qualora  il
soggetto   passivo   d'imposta   abbia   regolarmente  presentato  la
dichiarazione  di  cui  sopra  nell'anno  1999  o  2000 o 2001 questa
produce effetto anche per l'anno 2002 sempreche' non si verifichino o
non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare.
    (Omissis).
6.  di  confermare, anche per il 2002 ed ai fini della determinazione
del valore venale delle aree fabbricabili, il "valore base" stabilito
con l'atto di CC. n. 47 del 16 luglio 1998 e con l'art. 4 del vigente
regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. e confermato con l'atto di
CC.  n.  13 del 29 gennaio 1999 e n. 04 del 17 gennaio 2000, relativo
alla  zona  (residenziale  o produttiva) di Traversetolo pari ad Euro
154,94/mq  (L.300.000/mq)  per  il  residenziale  e  ad Euro 51,65/mq
(L. 100.000/mq) per il produttivo;
    (Omissis).
1.  di  prendere  atto che con delibera di giunta comunale n. 255 del
6 dicembre   2001   sono   state  determinate  le  aliquote  ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili I.C.I. anno
2002  ed  il  valore  base  stabilito  di  cui all'art. 4 del vigente
regolamento   per   l'applicazione   dell'I.C.I.  necessario  per  la
determinazione del valore venale delle aree fabbricabili;
2.   di   determinare,   come  proposto  dalla  giunta  comunale  con
deliberazione  n.  255  del  6 dicembre  2001,  anche  per il 2002 la
detrazione di legge di Euro 103,30 (L. 200.000) e la detrazione nella
misura  di Euro 258,23 (L. 500.000) per le unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  principale a favore di persone o nuclei familiari che
alla  data del 1o gennaio 2002 risultano assistiti dal comune tramite
l'istituto  del minimo vitale in base al vigente regolamento comunale
nonche'   per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti
autonomi per le case popolari;
3.  di elevare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione
n.  255  del  6 dicembre  2001,  la  detrazione  ad  Euro  206,58 (L.
400.000). rapportata ad anno, per:
    l'abitazione  principale  del  soggetto  passivo, residente nella
stessa  abitazione  posta  nel comune di Traversetolo, nel cui nucleo
familiare,  risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del
1o gennaio  2002 sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalido con invalidita'
non inferiore al 75%;
    l'abitazione principale, acquistata nel corso dell'anno 2002, del
soggetto  passivo, residente nella stessa abitazione posta nel comune
di   Traversetolo,   nel   cui  nucleo  familiare,  risultante  dalle
certificazioni  anagrafiche,  sia ricompreso un soggetto portatore di
handicap,  ai  sensi  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalido
con invalidita' non inferiore al 75%;
    l'abitazione  principale  del  soggetto  passivo, residente nella
stessa  abitazione  posta  nel comune di Traversetolo, nel cui nucleo
familiare,  risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del
1o gennaio  2002,  sia ricompreso un soggetto riconosciuto, nel corso
dell'anno   2002,   portatore  di  handicap,  ai  sensi  della  legge
5 febbraio  1992, n. 104, o invalido con invalidita' non inferiore al
75%;
    a  condizione  che  il  nucleo  familiare  possieda,  sull'intero
territorio   nazionale  ed  indipendentemente  dalla  percentuale  di
possesso,  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione
principale ed al massimo uno degli immobili tra quelli sottoelencati:
      garage/autorimessa con categoria catastale C06;
      tettoia con categoria catastale C07;
      terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq;
    Nel  caso in cui anche un solo componente il nucleo familiare sia
titolare di un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati,
terreni  agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati
decade  il  diritto  all'applicazione della detrazione di Euro 206,58
fermo  restando  l'applicazione  della  detrazione prevista per legge
pari ad Euro 103,30.
    Tali  condizioni  dovranno  essere  attestate all'ufficio tributi
mediante   dichiarazione   sostitutiva   di  atto  di  notorieta'  da
effettuarsi   perentoriamente   entro  il  1o luglio  2002,  pena  la
decadenza  dal  diritto  all'applicazione  della maggiore  detrazione
d'imposta.   Qualora  il  possesso  degli  immobili  sopracitati  sia
successivo al 1o luglio 2002 la condizione di cui sopra dovra' essere
attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2002 pena la decadenza
dal diritto all'applicazione della maggiore detrazione.
4.   di   specificare,   come  proposto  dalla  giunta  comunale  con
deliberazione  n. 255 del 6 dicembre 2001, che le maggiori detrazioni
d'imposta  trovano  applicazione  limitatamente  al periodo dell'anno
durante il quale si verificano le condizioni soprariportate;
5.   di   confermare,   come   proposto  dalla  giunta  comunale  con
deliberazione n. 255 del 6 dicembre 2001, anche per il 2002 l'esonero
totale   per   le  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  in
ristrutturazione  per  la  durata  di  3  anni dall'inizio dei lavori
(art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997);
    (Omissis).
002A2246
    Il  comune  di  TRAVO  (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  mantenere  invariata  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune
nella misura unica del 5 per mille
2. di determinare la detrazione per la prima casa in Euro 103,29.
    (Omissis).
002A2247
    Il  comune  di  TRECATE  (provincia di Novara) ha adottato, il 24
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  rideterminare  le  aliquote da applicare per la determinazione
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:
    aliquota 5 per mille:
      1.  immobili  adibiti ad abitazione principale e pertinenze con
detrazione pari a L. 200.000.
    Per   la  definizione  di  abitazione  principale  e'  necessario
riferirsi  a  quanto previsto in via generale dal decreto legislativo
n.  504/1992  e,  in particolare, dall'art. 8 (commi quarto e quinto)
del regolamento comunale vigente in materia;
      2.   immobili   a   qualunque   uso   adibiti,  classificati  o
classificabili  -  nel  caso  di  rendita  presunta - nelle categorie
catastali  del  gruppo  A  (da A/01 ad A/11), del gruppo B (da B/01 a
B/08), del gruppo C (da . C/01 a C/07);
      3. terreni agricoli;
      4. aree fabbricabili;
    aliquota del 5,7 per mille:
      1.  immobili  classificati  a  catasto  nel gruppo D (da D/01 a
D/12).
      2. immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
al  Catasto,  iI  cui  valore  e' determinato in conformita' a quanto
previsto   dall'art. 5   deI   decreto   legislativo  n.  504/1992  e
dall'art. 5,   terzo  comma,  del  regolamento  comunale  vigente  in
materia;
    (Omissis).
002A2248
    Il  comune  di TREDOZIO (provincia di Forli' Cesena) ha adottato,
il  27  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta comunale sugli
immobili gia' vigenti per l'anno 2001.
1.  aliquota  del  7  per  mille  per gli alloggi non locati e per le
residenze secondarie;
2.  aliquota  del 5,65 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione   principale;   per  le  unita'  immobiliari  concesse  in
locazione  a  soggetti che le utilizzano come abitazione principale e
per tutte le altre unita' immobiliari, comprese le aree fabbricabili;
    (Omissis).
di  confermare in Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale
per la generalita' dei casi.
di  confermare in Euro 155.00 la detrazione per abitazione principale
nei  casi  particolari  gia' elencati nel dispositivo di cui all'atto
C.C. n. 5 del 16 gennaio 1998.
di  derminare in Euro 7.353,00 il limite di reddito entro il quale vi
e' il diritto ad usufruire della maggior detrazione.
    (Omissis).
002A2249
    Il  comune  di  TREMEZZO  (provincia  di Como) ha adottato, il 30
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    per tutte le tipologie di immobili: aliquota del 6,3 per mille;
    per  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale dei
soggetti  passivi  residenti:  aliquota del 4,5 per mille, detrazione
d'imposta Euro 103,29 (pari a lire 200.000) (Euro in ragione annua);
    Per  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale dei
soggetti  passivi  residenti  ultrasessantacinquenni con reddito fino
Euro  12.394,97 (pari a lire 24.000.000): aliquota del 4,5 per mille;
detrazione  d'imposta  Euro  180,76  (pari  a  lire 350.000) (Euro in
ragione annua).
    (Omissis).
002A2250
    Il  comune  di  TROMELLO  (provincia  di  Pavia) ha adottato, l'8
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta Comunale
sugli  Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
      a) aliquota  del  5,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari
direttamente  adibite ad abitazione principale e pertinenze come tali
definite  e considerate dagli articoli 9 e 10 del vigente regolamento
comunale  in  materia  di l.C.I. appartenenti al gruppo da A/1 ad A/9
(rispettivamente  abitazioni  di  tipo  signorile, civile, economico,
popolare,  ultrapopolare,  rurale,  abitazioni  in villini, in ville,
palazzi di pregio artistico o storico).
      b)  aliquota  del  7  per mille per le unita' immobiliari che a
partire  dal  1o gennaio 2002 risultino non locate, intendendosi come
tali  gli immobili non occupati dal proprietario e dai suoi familiari
o  da  terzi,  indipendentemente  dal  fatto che siano destinati alla
locazione  o  alla  vendita.  Le  variazioni  di occupazione in corso
d'anno hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
      c)  di  fissare  un'aliquota ordinaria del 6,5 per mille per le
seguenti tipologie di immobili:
        abitazioni secondarie
        terreni agricoli
        immobili  in  uso  appartenenti  alla  categoria  A/10, cioe'
adibiti ad uffici e studi privati;
        fabbricati   in   uso  destinati  ad  attivita'  industriali,
commerciali,  artigianali  e  di  servizi,  nonche' box autorimesse e
garage, appartenenti ai seguenti gruppi catastali:
          gruppo  B  (edifici in uso collettivo ) dalla categoria B/1
alla categoria B/8;
          gruppo   C  (immobili  a  destinazione  commerciale)  dalla
categoria C/1 alla categoria C/7;
          gruppo D (immobili a destinazione speciale) dalla categoria
D/1 alla categoria D/12.
      d)  di  fissare  un'aliquota  del  6  per  mille  per  le  aree
edificabili.
      e)  di fissare un'aliquota ridotta deI 5 per mille per l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituti di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero pennanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata  o  concessa  in uso gratuito a
familiari.
      f) di fissare un'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  rivolti al recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita'  immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di 3
anni dall'inizio dei lavori.
2.  di dare atto che la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo, e' confermata
per   l'anno   2002,  nella  misura  di  Euro  103.29  (lire  200.000
indistintamente per tutti;
3.  di  stabilire  una  detrazione  pari a Euro 129.11 (L. 250.000) e
comunque  non  oltre  l'imposta dovuta, per le abitazioni di tipo A/4
abitazioni  di  tipo popolare, A/5 abitazioni di tipo ultra popolare,
A/6  abitazioni  di  tipo  rurale con eventuale pertinenza asseverata
goduta direttamente.
4.  di  fissare,  per  l'anno  2002,  una  detrazione  per abitazione
principale  in  Euro  129.11  (lire  250.000)  e  comunque  non oltre
l'importo dell'imposta dovuta per:
    4a)   Nuclei   familiari  con  2  componenti  e  con  un  reddito
complessivo   imponibile   non   superiore   a  Euro  9.296,22  (lire
18.000.000);
    4b)  Nuclei  familiari con 3 componenti e con reddito complessivo
imponibile non superiore a Euro 10.329,14 (lire 20.000.000);
    4c)  Nuclei  familiari con 4 componenti e con reddito complessivo
imponibile non superiore a Euro 11.362 (lire 22.000.000);
per  l'individuazione  e  le  caratteristiche  del  nucleo  familiare
bisogna far riferimento alla data di presentazione della domanda.
5.  di  stabilire  una  detrazione  per abitazione principale di Euro
154.94  (lire  300.000) e comunque non oltre l'imposta dovuta, per le
abitazioni  con  valore  catastale non superiore a Euro 30.987,41 (L.
60.000.000)  per  il  soggetto  passivo  che  versi  nelle condizioni
riportate nella seguente tabella:

=====================================================================
             BENEFICIARI              | LIMITE DI REDDITO FAMILIARE*
=====================================================================
Pensionati che abbiano compiuto il    |
sessantacinquesimo anno di eta' alla  |
data del 1° gennaio 2002              |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000)
---------------------------------------------------------------------
Coniuge a carico di pensionati di cui |
sopra                                 |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000)
---------------------------------------------------------------------
Portatori di bandicap con attestato di|
invalidita' civile superiore al 90%   |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000)
---------------------------------------------------------------------
Disoccupati iscritti nelle liste di   |
collocamento a tutto il 30 giugno 2002|Euro 11.878,51 (L. 23.000.000)
---------------------------------------------------------------------
Lavoratori posti in cassa integrazione|
o in mobilita' a tutto il 30 giugno   |
2002                                  |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000)
---------------------------------------------------------------------
Nuclei familiari composti da almeno   |
due persone con reddito da lavoro     |
dipendente                            |Euro 13.944,34 (L.27.000.000)

    I   limiti   di   reddito   sopra  riportati,  riferiti  all'anno
precedente,  sono  aumentati  di  Euro 774,69 (L. 1.500.000) per ogni
familiare  a  carico  e  di  Euro  1.032,91 (L. 2.000.000) qualora il
familiare a carico sia portatore di handicap.
    Esclusione  della maggior  detrazione  delle  unita'  immobiliari
censite  in catasto alle categorie A/1 abitazioni di tipo signorile -
A/7  Abitazioni  in villini . A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli,
palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
    Ogni contribuente, che ne avesse diritto, potra' usufruire di una
sola delle suesposte detrazioni.
    I  beneficiari  di  tali  detrazioni  nonche' gli altri eventuali
componenti il nucleo familiare non devono possedere, neanche a titolo
di  usufrutto,  altri  immobili  in tutto il territorio nazionale, ad
esclusione delle pertinenze dell'abitazione principale.
    L'assenza  delle  suddette  condizioni  fa  venir meno il diritto
alla maggior detrazione d'imposta.
    Nel  caso  in  cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione
principale  da  parte  di  piu'  soggetti  comproprietari,  ognuno di
questi,  per godere della maggiore detrazione deve essere in possesso
dei requisiti di cui sopra.
    Per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare si
fa  riferimento  alla situazione esistente alla data di presentazione
della domanda.
6.  di  stabilire che i contribuenti in possesso dei requisiti di cui
ai punti 3, 4, e 5 della presente delibera devono presentare apposita
autocertificazione  comprovante  la  sussistenza  di  tali condizioni
entro  il  30 giugno  2002  (acconto)  ovvero,  se  il presupposto di
imposta  si  e' verificato successivamente, entro il 20 dicembre 2002
(saldo);
    (Omissis).
002A2251
    Il  comune  di VALLORIATE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  fissare  nel  6  per  mille  l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2002;
2.  di  fissare  nel  5,5  per  mille l'aliquota ridotta dell'imposta
comunale sugli immobili, che ha ad oggetto:
    a) le  abitazioni  principale possedute da persone fisiche aventi
residenza anagrafica nel Comune;
    b) alloggi  beati  con  contratto  registrato  a  soggetti aventi
residenza anagrafica nel Comune;
3.  di  dare atto che la detrazione per la prima casa e' stabilita in
Euro 103,00;
    (Omissis).
002A2252
    Il  comune  di  VEDESETA  (provincia  di  Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    6 per mille per le abitazioni;
    4 per mille per le aree edificabili.
2.  di fissare l'importo della detrazione per l'abitazione principale
in Euro 110,00
    (Omissis).
002A2253
    Il  comune  di  VENEZIA  ha  adottato,  il  19 dicembre  2002, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    A) 4 per mille:
      per  le  unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale   del  soggetto  passivo  persona  fisica  o  di  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
    B)  4 per mille:
      per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unita'
immobiliari  di  cui  al  punto  precedente,  anche  se distintamente
iscritte  in  catasto,  purche'  direttamente utilizzate dal soggetto
passivo;
    C) 4 per mille:
      per  le  abitazioni  acquistate  per  destinarle  ad abitazione
principale  del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di
ristrutturazione   o  di  restauro  che  ne  impediscano  l'immediato
utilizzo  abitativo,  purche'  tale  utilizzo  si attui entro un anno
dalla  stipula  del  rogito  notarile  di  acquisto;  in mancanza, il
soggetto  passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza
di  imposta  maggiorata  di interessi e l'applicazione della sanzione
amministrativa  del  30  per cento dell'imposta non versata, ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Il soggetto passivo
deve   comunicare   il   realizzarsi   di   tale   utilizzo  mediante
autocertificazione, da presentare al settore tributi ufficio I.C.I.;
    D) 4 per mille:
      per  un'altra  unita'  immobiliare,  oltre a quella costituente
abitazione  principale  del possessore, se concessa in uso gratuito a
parenti  in  primo  grado  (genitori  -  figli),  e  per  le relative
pertinenze,  come  individuate  ai sensi della precedente lettera B).
L'agevolazione  spetta  purche'  il  parente  o  i parenti utilizzino
direttamente  l'unita' immobiliare come abitazione principale, avendo
ivi  costituito  la  propria residenza, e le pertinenze di essa; tale
situazione  dovra'  essere  autocertificata dal possessore al settore
tributi  ufficio  I.C.I..  In  caso di concessione in uso gratuito di
piu'  abitazioni  a  parenti  in  primo  grado,  spetta al possessore
concedente  scegliere  quella  per la quale fruire della riduzione di
aliquota  (art. 7  regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 185 del 16 novembre 1998 e successive modifiche
ed integrazioni;
    E) 4 per mille:
      per  le  abitazioni  concesse  in  locazione,  come  abitazione
principale,  con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 1,
comma   3  e  dell'art. 2,  comma  3  della  legge  n.  431/1998.  La
sussistenza   di  tali  requisiti  deve  essere  autocertificata  dal
contribuente;
    F) 4 per mille:
      per  le  abitazioni  concesse  in  locazione  ad  equo canone a
condizione  che  il  relativo contratto sia regolarmente registrato e
previa autocertificazione;
    9  per  mille  per gli immobili a destinazione abitativa, e per i
quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due
anni,  diversi  da  quelli  vincolati  ai sensi della legge 1o giugno
1939,  n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8
e  A/9;  tale  aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui
siano  utilizzati  dal  possessore  o  dai  suoi  familiari,  dati in
comodato a terzi o comunque locati;
    7 per mille:
      per  tutte  le  restanti  unita'  immobiliari,  ivi comprese le
"residenze secondarie" o "seconda casa";
2. di  applicare una detrazione di Euro 113,62 per l'immobile adibito
ad   abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  per  le  unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'   per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti
autonomi per le case popolari;
3. di  considerare  abitazione  principale anche l'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
4. di   applicare   l'ulteriore  detrazione  di  Euro  144,61  per  i
proprietari  della  sola  abitazione  principale o per i titolari del
diritto  reale  di  usufrutto,  uso  o  abitazione  sulla  stessa, in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
    a) titolari di pensione sociale;
    b) portatori di handicap riconosciuto al 100%;
    c) ricoverati   in   lungodegenza  o  in  case  protette  con  il
contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.
    L'ulteriore  detrazione  potra'  essere  effettuata  in  un'unica
soluzione  con  il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni
si  siano  verificate  oltre  i  termini  di  scadenza  del pagamento
dell'acconto.
    Per  ottenere  tale ulteriore detrazione dovra' essere presentata
un'autocertificazione   al   settore  tributi,  ufficio  I.C.I.,  con
allegata   documentazione   in  fotocopia  che  attesti  i  requisiti
richiesti;
5. di  precisare  che  le autocertificazioni devono intendersi valide
fintanto  non  intervengono  condizioni  modificative e devono essere
prodotte  entro  il  termine del mese di gennaio dell'anno di imposta
successivo a quello cui l'autocertificazione si riferisce;
6. di  confermare  anche  per  l'anno  2002  i valori venali per zone
omogenee  per  le  aree  fabbricabili  e  per  le  aree artigianali e
industriali   previsti   dall'art. 6   del  regolamento  I.C.I.  aree
fabbricabili  approvato  con  deliberazione del consiglio comunale n.
186 del 16 novembre 1998.
    (Omissis).
002A2254
    Il  comune di VERCANA (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:

=====================================================================
  N.D.   |  TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI   |  Aliquote per mille (2002)
=====================================================================
    1    |              2              |              3
    1    |  TUTTI I TIPI DI IMMOBILI   |              4

2. di  determinare  per  l'anno  2002,  le  riduzioni e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  euro, come da prospetto che
segue:

=====================================================================
    |  TIPOLOGIA DEGLI   |                     |
    |  IMMOBILI Nonche'  |                     |
    |    categorie di    |                     |
    |    soggetti in     |                     |
    |  suiituazioni di   |                     |
    |particolare disagio |                     |Detrazione d'imposta
    |     economico-     |                     |  (Euro in ragione
N.D.|    finanziario     |Riduzione d'imposta %|       annua)
=====================================================================
 1  |2                   |          3          |          4
---------------------------------------------------------------------
    |unita' immobiliare  |                     |
    |adibita ad          |                     |
    |abitazione          |                     |
    |principale del      |                     |
 1  |soggetto passivo    |                     |       104,00

    (Omissis).
002A2255
    Il comune di VEROLAVECCHIA (provincia di Brescia) ha adottato, il
14 gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I.  che  sara'
applicata in questo comune nelle seguenti misure:
    a) Aliquota ordinaria = 7 per mille;
    b) Aliquota per la prima casa = 5 per mille;
2. di  determinare  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale da soggetto passivo si detraggono,
fino  a  concorrenza  deI  suo  ammontare,  lire 200.000 pari ad Euro
103,29  rapportate  al  periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
    (Omissis).
002A2256
    Il comune di VEZZANO SUL CROSTOLO (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per l'anno 2002 le seguenti aliquote gia' previste
per l'anno 2001 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili:
    5,8 per mille per le unita' immobiliari (solo categoria catastale
A) adibite ad abitazione pnncipale per le quali i proprietari possono
avvalersi della detrazione di legge di Lire 200.000;
    5,8  per  mille  per le unita' immobiliari possedute da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse
non siano locate;
    6,5  per  mille per le unita' immobiliari (categoria catastale A)
occupate  alla data del 1 gennaio 2002 da famiglie, non proprietarie,
iscritte   all'anagrafe   come  residenti  all'interno  dell'immobile
stesso;
    6,5  per  mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale
(A/10-B-C-D);
    7 per mille per le aree fabbricabili;
    7  per  mille  per  le  unita' immobiliari (cat. Catastale A) non
occupate   alla   data  del  1  gennaio  2002  da  famiglie  iscritte
all'anagrafe  come residenti all'interno dell'immobile stesso e tutte
le  unita' immobiliari (cat. Catastale A) non comprese nei casi sopra
indicati;
2. di   confermare   altresi,   la   detrazione  annua  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000;
3. di   applicare  agli  immobili  definiti  "pertinenze"  lo  stesso
trattamento  fiscale  riservato  all'abitazione  cui  gli stessi sono
asserviti.
    (Omissis).
002A2257
    Il  comune  di  VIGONOVO  (provincia  di  Venezia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione
principale  e  per  gli  immobili  locati  con contratto di locazione
agevolata  a  seguito  di  accordo definito in sede locale al 4,5 per
mille;
2. di  mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per gli immobili
sfitti e non locati, intendendo le unita' immobiliari, classificate o
classificabili  nel  gruppocatastale A (ad eccezione per la categoria
A10  -  ufficio)  che vengono tenute vuote, per le quali non esistono
consumi di utenze, al 9 per mille;
3. di  mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per immobili che
non rientrano nelle categorie precedenti al 6 per mille.
4. di mantenere in lire 300.000 (Euro 154,94) la detrazione d'imposta
di  cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, per le
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei
soggetti passivi di cui all'art. 3, del decreto legislativo 504/1992,
che rientrano nelle seguenti condizioni:
    a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 1 gennaio 2002,
60 anni e che siano in condizione non lavorativa;
    b) lavoratori cassintegrati o disoccupati;
    c) portatori di handicap;
    d) soggetti    abitualmente   assistiti   dal   comune   mediante
integrazione del minimo vitale;
5. di mantenere in lire 500.000 (Euro 258,23) la detrazione d'imposta
di  cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, per le
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei
soggetti passivi di cui all'art. 3, del decreto legislativo 504/1992,
che rientrano nelle seguenti condizioni:
    e) soggetti  passivi  I.C.I. nel cui nucleo familiare e' presente
un  figlio, un coniuge od un ascendente diretto convivente, portatore
di  handicap con una invalidita' pari al 100% ai sensi della legge n.
104/1992;
6. di stabilire inoltre che:
    in  tutti  i casi, ad esclusione di quello sub d), secondo nucleo
familiare   dovra'   disporre   di   un   reddito  annuo  (imponibile
I.R.P.E.F.),  riferito  al  2001, non superiore a L. 21.000.000 (Euro
10845,59), aumentato di L. 1.600.000 (Euro 826,33) per ogni persona a
carico  o,  nel  caso  in  cui il familiare a carico sia portatore di
handicap, di L. 2.500.000 (Euro 1291,14);
    restano  in ogni caso escluse da detta agevolazione le abitazioni
principali  classificate  in  catasto  alle categorie A/1 (abitazioni
signorili),  A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e
A/9 (castelli, palazzi...);
    i   componenti  il  nucleo  familiare,  come  sopra  considerato,
dovranno risultare titolari di diritto di proprieta' od altro diritto
reale di godimento:
      dell'abitazione  principale e delle sue pertinenze, non piu' di
una  per  ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6 e
C7;
      di  terreni  agricoli per un valore imponibile I.C.I. pari a L.
5.000.000 (Euro 2582,58);
      di  nessun  altro  immobile  in  tutto  il  restante territorio
nazionale;
    l'ulteriore   detrazione,   concessa  in  base  al  possesso  dei
requisiti  sopra  determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del
nucleo  familiare  considerato  (inteso  sempre ai fini fiscali), che
siano  titolari  di  diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad
abitazione principale del nucleo stesso;
      l'handicap  preso  in  considerazione  dovra'  essere  tale  da
inibire, di fatto, l'attivita' lavorativa;
7. di  stabilire  che  le  richieste  di applicazione della ulteriore
detrazione  da  parte  dei  soggetti,  cosi'  come  sopra indicati da
lettera   a)   ad   e),   dovranno   essere   inoltrate   utilizzando
esclusivamente  il  modello  predisposto  dall'ufficio  e  che  viene
allegato   alla   presente  deliberazione  come  parte  integrante  e
sostanziale della stessa;
8. di  dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra
descritte,  goderanno  della  detrazione per abitazione principale di
legge;
9. di   fissare   il  termine  ultimo  del  31 ottobre  dell'anno  di
imposizione,  per  la  presentazione all'amministrazione comunale dei
modelli medesimi;
10. di  stabilire,  inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le
determinazioni   dell'Ente   entro   il   30 novembre   dell'anno  di
imposizione;
11. di  dare  atto  che  il  contribuente puo' beneficiare in sede di
acconto  della  ulteriore  detrazione, fatta salva diversa successiva
determinazione   dell'Ente,   qualora   i   requisiti   non   fossero
soddisfatti;  in  tal  caso  il contribuente, non potendo beneficiare
della  ulteriore  detrazione,  sara'  tenuto  al  saldo dell'imposta,
versando la parte indebitamente detratta.
    (Omissis).
002A2258
    Il  comune  di VILLA BISCOSSI (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota  del  6  per  mille per unita' immobiliare destinato, ad
abitazione principale
    aliquota del 6,5 per mille per i terreni agricoli
l'importo   della  detrazione  per  unita'  immobiliare  direttamente
adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo in " 300.000
pari a Euro 154,94.
    (Omissis).
002A2259
    Il  comune di VILLA VICENTINA (provincia di Udine) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  le motivazioni esposte in premessa per l'anno
2002  le  seguenti  aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
504:
    a) fabbricati  adibiti  ad  abitazione  principale  ....  5,5 per
mille;
    b) altri fabbricati:
      immobili  posseduti  in  aggiunta all'abitazione principale con
destinazione abitativa .... 6,25 per mille;
      immobili diversi da quelli a destinazione abitativa ...... 6,25
per mille;
    c) terreni agricoli .... 6 per mille;
    d) aree fabbricabili .... 7 per mille;
2. di  comprendere  nella  fattispecie  di cui al precedente punto 1)
lettera a):
    le pertinenze di cui alle categorie catastali C2 oppure C6 oppure
C7,  e  per  non  piu'  di  una  pertinenza  per  ciascuna abitazione
principale;
    gli  immobili  non  locati  posseduti,  a  titolo di proprieta' o
usufrutto,  da  anziani o disabili residenti in istituti di carattere
sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;
    le  abitazioni  concesse  in  locazione semplice e/o con patto di
futura  vendita  e  riscatto  degli II.AA.CC.PP: (Enti senza scopo di
lucro);
3. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, in conformita' al disposto
di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
4. di  determinare  in Euro 103,29 (pari a L. 200.000=) la detrazione
d'imposta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
(e  non  alle  sue pertinenze) fino a concorrenza del suo ammontare e
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n.
662/1996;
5. di   confermare   anche   per  l'anno  2002  le  seguenti maggiori
detrazioni ai fini I.C.I.:
    a) Euro  154,94 (pari a lire 300.000=) per i soggetti proprietari
di  una  sola  unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
      nucleo familiare composto da una unita' il cui reddito sia pari
a quello derivante da una pensione minima o sociale;
      nucleo  familiare  composto  da  piu' unita' il cui reddito sia
pari a quello derivante da n. 2 pensioni minime e/o sociali;
    b) Euro  154,94  (pari  a lire 300.000=) per nuclei familiari ove
esistono   portatori  di  handicap  con  percentuale  di  invalidita'
superiore  al  50% e con reddito massimo di Euro 15.493,71 (pari a L.
30.000.000=) annui lordi;
nell'intesa che i soggetti interessati dovranno presentare apposita e
preventiva  dichiarazione  al fine di agevolare le successive fasi di
accertamento e liquidazione;
6. di  trasmettere  la  presente  delibera  al  concessionario  della
riscossione della provincia di Udine - SFET S.p.a - Societa' friulana
esazione tributi - di Udine per le procedure relative ai versamenti e
riparto dei fondi di competenza.
    (Omissis).
002A2260
    Il  comune  di  VILLANOVA  MONTELEONE  (provincia  di Sassari) ha
adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  i  motivi  esposti  in premessa, nelle seguenti
misure  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili da applicare per l'anno 2002:
    aliquota  ridotta  del  4  per  mille per gli immobili adibiti ad
abitazione principale;
    aliquota ordinaria del 5 per mille per tutte le altre fattispecie
imponibili del tributo;
di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).
002A2261
    Il  comune  di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il   23 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di   determinare   quindi   per   l'anno  2002,  le  aliquote  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I. ), per
tutti indistintamente gli immobili nella misura del 6 per mille
    (Omissis).
002A2262
    Il  comune  di  VIMERCATE  (provincia  di Milano) ha adottato, il
17 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5,8 per
mille  e  quella  ridotta  per  le  abitazioni  principali e relative
pertinenze  al  4,8  per mille, con detrazione pari a 200.000.= (Euro
103,29 ); e di fissare l'aliquota deI 4,8 per mille per le abitazioni
affitate a canone agevolato;
2. di  precisare  che  copia  della  presente deliberazione, divenuta
esecutiva  a  norma di legge, sara' trasmessa, entro trenta giorni, a
cura   del   competente  ufficio,  alla  direzione  centrale  per  la
fiscalita'  locale  del  Ministero  delle finanze, in applicazione di
quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
    (Omissis).
002A2263
    Il  comune  di  VINCHIO  (provincia  di  Asti)  ha  adottato,  il
28 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare,  per  l'anno  di  imposta 2002, nel sei per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
2. di  determinare, per l'anno di imposta 2002, la detrazione di Euro
103,30,  lire  200.017,  da  applicare al tributo dovuto per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).
002A2264
    Il comune di VIRLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il
10 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di   confermare,   per  l'anno  2002,  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    a) abitazione principale: 5,5 per mille;
    b) terreni  agricoli,  aree fabbricabili, altri fabbricati: 6 per
mille;
2. di  dare  atto  che la detrazione per abitazione principale rimane
fissata in L. 200.000.
    (Omissis).
002A2265
    Il   comune   di  VO'  (provincia  di  Padova)  ha  adottato,  il
17 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    6,6 per mille aliquota ordinaria;
    5,5 per mille per abitazione principale;
detrazione per abitazione principale Euro. 103,29;
    7 per mille per fabbricati non locati;
    4  per  mille  per  un  periodo  di  tre  anni,  relativamente ai
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  (dall'eta'  di 65 anni in su) o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di  ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata..
    (Omissis).
002A2266
    Il  comune  di  VOBARNO  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il
3 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquote quantificate, come il precedente anno, nel seguente modo:
    aliquota per le case di prima abitazione: 5,5 per mille;
    aliquota per tutti gli altri immobili: 6,5 per mille;
    detrazione  per  le  case  di  prima  abitazione: Euro 129,11 per
redditi fino a Euro 25 .822,84/annui;
    detrazione  per  le  case  di  prima  abitazione: Euro 103,29 per
redditi superiori a Euro 25.822,84/annui.
(il  reddito  da  considerare  ai  fini  della  detrazione  e' quello
dichiarato   a  fini  I.R.P.E.F.  per  l'anno  precedente  -  reddito
personale e non familiare).
    (Omissis).
002A2267
    Il  comune  di  VOGHIERA  (provincia  di Ferrara) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare,  per  l'anno  2002, l'aliquota base ordinaria per
l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili di cui al titolo
I,  Capo  IV,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504 e
successive  modifiche  ed  integrazioni, nella misura pari al 5,5 per
mille, ad eccezione delle seguenti fattispecie:
      aliquota  nella  misura  del 4 per mille per i terrern agricoli
nei quali, nel corso dell'anno 2002, vengano impiantate nuove colture
destinate  a  frutteto  e  posseduti  da  coltivatori  diretti  o  da
imprenditori  agricoli  che  esplicano  la  loro  attivita'  a titolo
principale,  purche'  dai  medesimi condotti. Al fine di creare nuova
occupazione,  tale  aliquota  si  applica  per  tre  anni  a  partire
dall'anno   2002  a  condizione  che  sussistano  i  requisiti  sopra
indicati.
    aliquota  nella  misura del 4 per mille per i fabbricati di nuova
costruzione  posseduti  ed  utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per
l'esercizio di attivita' industriali, artigianali e commerciali. Tale
aliquota  agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data
di inizio dell'attivita';
2. di  concedere,  per l'anno 2002, ai sensi art. 8, comma 3, decreto
legislativo  n.  504/1992  come  sostituito dall'art. 3 - conuna 55 -
della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e  come  modificato  dal
decreto-legge  11 marzo  1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio
1997,  n.  122,  un  aumento  della  detrazione  a  Euro  258,228  ai
contribuenti  in  possesso  dei  requisiti e con le modalita' esposte
nell'allegato  A)  che  del  presente  costituisce parte integrante e
sostanziale;
    (Omissis).
002A2268
    Il  comune  di  ZIMONE  (provincia  di  Biella)  ha  adottato, il
17 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota  I.C.I.:  5,5  per  mille  per  la  prima  casa  e  relative
pertinenze   con  determinazione  di  L. 200.000  (Euro.  103.29),  e
l'aliquota del 6 per mille per tutto quanto non e' prima casa.
    (Omissis).