Art. 21.
1.  Il  primo  comma  dell'articolo  55  del  testo unico delle leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e'
sostituito dal seguente:
"Gli  elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora votino in
Italia, inviare il voto per iscritto".
 
          Nota all'art. 21:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 55 del testo unico
          delle  leggi recante norme per la elezione della Camera dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:
              "Art. 55 (Testo unico 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39).
          - Gli elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora
          votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
              I  ciechi,  gli  amputati  delle  mani,  gli affetti da
          paralisi   o  da  altro  impedimento  di  analoga  gravita'
          esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore
          della   propria  famiglia  o,  in  mancanza,  di  un  altro
          elettore,   che   sia  stato  volontariamente  scelto  come
          accompagnatore,  purche'  l'uno  o l'altro sia iscritto nel
          comune.
              Nessun   elettore   puo'   esercitare  la  funzione  di
          accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
          elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
          seggio, nel quale ha assolto tale compito.
              I   presidenti   di   seggio   devono  richiedere  agli
          accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se
          hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
              L'accompagnatore  consegna il certificato dell'elettore
          accompagnato;   il   presidente  del  seggio  accerta,  con
          apposita   interpellazione,   se  l'elettore  abbia  scelto
          liberamente  il  suo  accompagnatore e ne conosca il nome e
          cognome,  e  registra  nel verbale, a parte, questo modo di
          votazione,   indicando   il   motivo  specifico  di  questa
          assistenza   nella   votazione,   il   nome  dell'autorita'
          sanitaria  che  abbia eventualmente accertato l'impedimento
          ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
              Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato
          al verbale.".