Art. 8. 
  1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle  liste  per
l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si
osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14
a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione  della
Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive  modificazioni,  e  in
ogni caso le seguenti disposizioni: 
    a) le liste di  candidati  sono  presentate  per  ciascuna  delle
ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6; 
    b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa
ripartizione; 
    c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da
almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori  residenti  nella  relativa
ripartizione; 
    d)  le  liste  dei  candidati  devono  essere   presentate   alla
cancelleria  della  corte  di  appello  di  Roma  dalle  ore  8   del
trentacinquesimo giorno alle  ore  20  del  trentaquattresimo  giorno
antecedenti quello delle votazioni. 
  2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare  liste  comuni
di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate  da
un simbolo composito, formato dai  contrassegni  di  tutte  le  liste
interessate. 
  3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno  pari  al
numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non  superiore  al
doppio di esso. Nessun candidato puo' essere incluso in  piu'  liste,
anche se con il medesimo contrassegno. 
  4. Gli elettori  residenti  all'estero  che  non  hanno  esercitato
l'opzione  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  non  possono  essere
candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale. 
 
          Nota all'art. 8, comma 1:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli da 14 a 26 del
          testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
          Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   30   marzo   1957,   n.   361,   e  successive
          modificazioni:
              "Art.  14 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
          comma  1o,  e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). - 1. I
          partiti  o  i  gruppi  politici  organizzati, che intendono
          presentare  candidature  nei collegi uninominali o liste di
          candidati,   debbono   depositare   presso   il   Ministero
          dell'interno  il contrassegno col quale dichiarano di voler
          distinguere  le  candidature  nei  collegi uninominali o le
          liste  medesime  nelle singole circoscrizioni. All'atto del
          deposito   del   contrassegno   deve   essere  indicata  la
          denominazione   del   partito   o   del   gruppo   politico
          organizzato.
              2.   I   partiti  che  notoriamente  fanno  uso  di  un
          determinato  simbolo sono tenuti e presentare le loro liste
          con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
              3. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni, sia
          che  si  riferiscano  a candidature nei collegi uninominali
          sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con
          quelli   presentati   in   precedenza   ovvero  con  quelli
          riproducenti   simboli   usati  tradizionalmente  da  altri
          partiti.
              3-bis.  Ai  fini  di  cui  al terzo comma costituiscono
          elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente
          considerati,   oltre   alla   rappresentazione   grafica  e
          cromatica  generale,  i  simboli riprodotti, i singoli dati
          grafici,  le  espressioni letterali, nonche' le parole o le
          effigi   costituenti   elementi   di  qualificazione  degli
          orientamenti  o  finalita'  politiche connesse al partito o
          alla forza politica di riferimento.
              3-ter.  Non  e'  ammessa, altresi', la presentazione di
          contrassegni  effettuata  con  il solo scopo di precluderne
          surrettiziamente   l'uso   ad   altri   soggetti   politici
          interessati a farvi ricorso.
              4.  Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di
          altri   partiti   o   gruppi   politici   di   contrassegni
          riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
          per  essere  usati  tradizionalmente da partiti presenti in
          Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
              5.   Non   e'   neppure  ammessa  la  presentazione  di
          contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".
              "Art.  15 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
          comma 1o, 2o, 3o e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 7). -
          1.   Il  deposito  del  contrassegno  di  cui  all'articolo
          precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del
          quarantaquattresimo   e   non   oltre   le   ore   16   del
          quarantaduesimo  giorno antecedente quello della votazione,
          da  persona  munita  di  mandato, autenticato da notaio, da
          parte  del  presidente  o  del segretario del partito o del
          gruppo politico organizzato.
              2.  Agli  effetti  del deposito, l'apposito ufficio del
          Ministero  dell'intero  rimane  aperto,  anche  nei  giorni
          festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
              3.  Il  contrassegno deve essere depositato in triplice
          esemplare".
              "Art.  16 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
          comma  3o  e 4o, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 8). -
          1.  Il  Ministero  dell'interno,  nei due giorni successivi
          alla  scadenza  del  termine  stabilito  per  il  deposito,
          restituisce  un  esemplare del contrassegno al depositante,
          con    l'attestazione   della   regolarita'   dell'avvenuto
          deposito.
              2.  Qualora  i  partiti o gruppi politici presentino un
          contrassegno  che  non  sia  conforme  alle  norme  di  cui
          all'art.   14,   il   Ministero   dell'interno   invita  il
          depositante  a  sostituirlo  nel  termine  di  48 ore dalla
          notifica dell'avviso.
              3.  Sono  sottoposte  all'ufficio centrale nazionale le
          opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
          Ministero  a  sostituire  il  proprio  contrassegno  o  dai
          depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di
          contrassegno   che  ritengano  facilmente  confondibile:  a
          quest'ultimo   effetto,  tutti  i  contrassegni  depositati
          possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi
          abbia  presentato  un  contrassegno  a norma degli articoli
          precedenti.
              4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero
          dell'interno  entro  48  ore  dalla  sua decisione e, nello
          stesso  termine,  devono  essere  notificate ai depositanti
          delle  candidature  e delle liste che vi abbiano interesse.
          Il   Ministero  trasmette  gli  atti  all'ufficio  centrale
          nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver
          sentito  i  depositanti delle candidature e delle liste che
          vi abbiano interesse".
              "Art.  17 (Testo unico 16 maggio 1956, n. 493, art. 9).
          -  1.  All'atto  del  deposito  del  contrassegno presso il
          Ministero  dell'interno  i  partiti  o  i  gruppi  politici
          organizzati   debbono   presentare   la  designazione,  per
          ciascuna  circoscrizione,  di un rappresentante effettivo e
          di  uno  supplente  del  partito o del gruppo incaricati di
          effettuare  il  deposito,  al  rispettivo  ufficio centrale
          circoscrizionale  delle candidature nei collegi uninominali
          e  della  lista  dei candidati e dei relativi documenti. La
          designazione  e'  fatta  con  un unico atto, autenticato da
          notaio.   Il  Ministero  dell'interno  comunica  a  ciascun
          ufficio  centrale circoscrizionale le designazioni suddette
          entro  il  trentaseiesimo  giorno  antecedente quello della
          votazione.
              2.  Con  le  stesse  modalita' possano essere indicati,
          entro  il  trentatreesimo  giorno  antecedente quello della
          votazione,  altri  rappresentanti  supplenti, in numero non
          superiore  a  due,  incaricati di effettuare il deposito di
          cui   al   precedente   comma,   qualora  i  rappresentanti
          precedentemente   designati   siano  entrambi  impediti  di
          provvedervi,   per   fatto   sopravvenuto.   Il   Ministero
          dell'interno  ne  da'  immediata  comunicazione all'ufficio
          centrale  circoscrizionale  cui  la  nuova  designazione si
          riferisce".
              "Art.  18.  - 1. La presentazione delle candidature nei
          collegi  uninominali e' fatta per singoli candidati i quali
          si  collegano  a  liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli
          stessi  aderiscono con l'accettazione della candidatura. La
          dichiarazione  di  collegamento  deve  essere  accompagnata
          dall'accettazione   scritta   del  rappresentante,  di  cui
          all'art.  17,  incaricato  di  effettuare il deposito della
          lista  a  cui  il  candidato  nel  collegio  uninominale si
          collega,   attestante   la   conoscenza   degli   eventuali
          collegamenti  con altre liste. Nel caso di collegamenti con
          piu'  liste,  questi  devono  essere  i medesimi in tutti i
          collegi  uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione.
          Nell'ipotesi  di collegamento con piu' liste, il candidato,
          nella  stessa  dichiarazione  di  collegamento,  indica  il
          contrassegno  o i contrassegni che accompagnano il suo nome
          e  il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato
          puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche
          se  di  circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa
          persona in piu' di un collegio e' nulla.
              2.  Per  ogni  candidato  nei  collegi uninominali deve
          essere  indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di
          nascita,   il  collegio  uninominale  per  il  quale  viene
          presentato  e  il  contrassegno o i contrassegni tra quelli
          depositati  presso  il  Ministero  dell'interno  con cui si
          intende  contraddistinguerlo,  nonche'  la lista o le liste
          alle  quali il candidato si collega ai fini di cui all'art.
          77,  comma  1,  numero  2).  Qualora  il  contrassegno  o i
          contrassegni  del  candidato nel collegio uninominale siano
          gli  stessi  di  una  lista  o  piu'  liste  presentate per
          l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale,  il
          collegamento  di cui al presente articolo e' effettuato, in
          ogni      caso,     d'ufficio     dall'ufficio     centrale
          circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni
          ed  accettazioni  difformi.  Le istanze di depositanti alla
          lista   avverso  il  mancato  collegamento  d'ufficio  sono
          presentate,  entro  le  ventiquattro  ore  successive  alla
          scadenza  dei  termini  per  la  presentazione delle liste,
          all'ufficio   centrale   nazionale   che  decide  entro  le
          successive  ventiquattro  ore.  Per le candidate donne puo'
          essere  indicato  il solo cognome o puo' essere aggiunto il
          cognome del marito.
              3.  La dichiarazione di presentazione dei candidati nei
          collegi   uninominali   deve  contenere  l'indicazione  dei
          nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
              4.   La  dichiarazione  di  presentazione  dei  singoli
          candidati  nei collegi uninominali deve essere sottoscritta
          da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti
          nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o,
          in  caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti
          alle  sezioni  elettorali  di  tali  collegi.  In  caso  di
          scioglimento  della  Camera dei deputati che ne anticipi la
          scadenza   di  oltre  centoventi  giorni  il  numero  delle
          sottoscrizioni  e'  ridotto  alla  meta'. Le sottoscrizioni
          devono  essere  autenticate  da  uno  dei  soggetti  di cui
          all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
              5.   La   candidatura   deve   essere   accettata   con
          dichiarazione  firmata  ed autenticata da un sindaco, da un
          notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge
          21 marzo  1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero
          l'autenticazione  della  firma  deve essere richiesta ad un
          ufficio diplomatico o consolare.
              6.   L'accettazione   della   candidatura  deve  essere
          accompagnata  da apposita dichiarazione dalla quale risulti
          che  il  candidato  non  ha  accettato candidature in altri
          collegi".
              "Art.  18-bis.  -  1.  La  presentazione delle liste di
          candidati   per   l'attribuzione   dei   seggi  con  metodo
          proporzionale  deve  essere sottoscritta: da almeno 1.500 e
          da   non  piu'  di  2.000  elettori  iscritti  nelle  liste
          elettorali  di  comuni compresi nelle circoscrizioni fino a
          500.000  abitanti;  da  almeno 2.500 e da non piu' di 3.000
          elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
          nelle  circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a
          1.000.000  di  abitanti;  da  almeno  4000 e da non piu' di
          4.500  elettori  iscritti  nelle liste elettorali di comuni
          compresi  nelle  circoscrizioni  con  piu'  di 1.000.000 di
          abitanti.   La   sottoscrizione  delle  liste  puo'  essere
          effettuata   anche   dagli   stessi   sottoscrittori  delle
          candidature  nei  singoli  collegi  uninominali, ricompresi
          nella  circoscrizione,  collegate  alle  liste medesime. Si
          applicano  le  norme  di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo
          periodo, e 5 dell'art. 18.
              2.  Le liste sono formate da un numero di candidati non
          superiore  ad  un  terzo  dei  seggi  assegnati  in ragione
          proporzionale   alla   circoscrizione,  con  arrotondamento
          all'unita'  superiore.  Della lista possono far parte anche
          candidati    nei   collegi   uninominali   della   medesima
          circoscrizione, collegati alla lista stessa".
              Art.  19.  - 1. Nessun candidato puo' essere incluso in
          liste  con  diversi  contrassegni  nella  stessa o in altra
          circoscrizione,  pena  la  nullita'  dell'elezione.  Nessun
          candidato  puo'  essere  incluso  in  liste  con  lo stesso
          contrassegno   in  piu'  di  tre  circoscrizioni,  pena  la
          nullita' dell'elezione".
              "Art.  20 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12,
          comma  1o,  2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, e legge 16 maggio 1956,
          n. 493, articoli 10, comma 1o e 2o, e 36 e legge 31 ottobre
          1955, n. 1064, articoli 2 e 3). - 1. Le liste dei candidati
          o  le  candidature  nei  collegi  uninominali devono essere
          presentate,  per  ciascuna circoscrizione, alla cancelleria
          della  Corte  di  appello  o  del  tribunale indicati nella
          tabella  A,  allegata  al presente testo unico, dalle ore 8
          del    trentacinquesimo    giorno    alle    ore   20   del
          trentaquattresimo    giorno    antecedenti   quello   della
          votazione;  a  tale  scopo,  per  il  periodo  suddetto, la
          cancelleria  della  Corte di appello o del tribunale rimane
          aperta  quotidianamente,  compresi  i giorni festivi, dalle
          ore 8 alle ore 20.
              2.  Insieme con le liste dei candidati o le candidature
          nei  collegi  uninominali devono essere presentati gli atti
          di   accettazione   delle  candidature,  i  certificati  di
          iscrizione  nelle  liste  elettorali  dei  candidati  e  la
          dichiarazione   di   presentazione  delle  candidature  nei
          collegi  uninominali  e  della lista dei candidati firmata,
          anche  in atti separati, dal prescritto numero di elettori;
          alle   candidature  nei  collegi  uninominali  deve  essere
          allegata  la  dichiarazione  di  collegamento e la relativa
          accettazione di cui all'art. 18.
              3.   Tale   dichiarazione  deve  essere  corredata  dei
          certificati,  anche  collettivi,  dei  sindaci  dei singoli
          comuni,  ai  quali  appartengono  i  sottoscrittori, che ne
          attestino   l'iscrizione   nelle   liste  elettorali  della
          circoscrizione,   e,   per   le   candidature  nei  collegi
          uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni
          del  collegio  o, in caso di collegi ricompresi in un unico
          comune, di sezioni elettorali di tali collegi.
              4.  I  sindaci  devono,  nel  termine  improrogabile di
          ventiquattro   ore   dalla   richiesta,   rilasciare   tali
          certificati.
              5.  La  firma  degli elettori deve avvenire su appositi
          moduli  riportanti  il  contrassegno  di  lista,  il  nome,
          cognome,  data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il
          nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
          deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art.
          14  della  legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato
          il  comune  nelle  cui  liste l'elettore dichiara di essere
          iscritto.  Per  tale  prestazione  e' dovuto al notaio o al
          cancelliere  l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione
          autenticata.  Le  stesse  disposizioni  si  applicano  alle
          candidature nei collegi uninominali.
              6. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista
          di  candidati  ne'  piu'  di  una  candidatura  di collegio
          uninominale.
              7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei
          candidati  o della candidatura nei collegi uninominali deve
          essere specificato con quale contrassegno depositato presso
          il  Ministero  dell'interno  la  lista o la candidatura nei
          collegi uninominali intenda distinguersi.
              8.  La  dichiarazione  di presentazione della lista dei
          candidati  deve  contenere,  infine,  la indicazione di due
          delegati  effettivi  e di due supplenti, autorizzati a fare
          le designazioni previste dall'art. 25".
              "Art.  21 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12,
          ultimo  comma  e  legge  16 maggio  1956,  n. 493, art. 10,
          ultimo  comma). - 1. La cancelleria della Corte d'appello a
          del    tribunale   circoscrizionale   accerta   l'identita'
          personale  del  depositante e, nel caso in cui si tratti di
          persona  diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17,
          ne  fa  esplicita  menzione  nel  verbale di ricevuta degli
          atti,  di  cui  una  copia  e' consegnata immediatamente al
          presentatore.
              2.  Nel  medesimo verbale, oltre alla indicazione delle
          candidature  nei  collegi  uninominali  e  della  lista dei
          candidati  presentata e delle designazioni del contrassegno
          e  dei delegati, e' annotato il numero d'ordine progressivo
          attribuito  dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura
          nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine
          di presentazione.".
              "Art.  22 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14,
          secondo  periodo,  numeri 1,  2,  3  e 4, e legge 16 maggio
          1956,   n.   493,   art.   11). -   1.  L'Ufficio  centrale
          circoscrizionale  entro  il giorno successivo alla scadenza
          del   termine   stabilito   per   la   presentazione  delle
          candidature  nei  collegi  uninominali  e  delle  liste dei
          candidati:
                1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le
          liste  presentate  da  persone  diverse da quelle designate
          all'atto  del  deposito del contrassegno ai sensi dell'art.
          17;
                2) ricusa le candidature nei collogi uninominali e le
          liste   contraddistinte  con  contrassegno  non  depositato
          presso   il   Ministero   dell'interno,  ai  termini  degli
          articoli 14, 15 e 16;
                3) verifica se le candidature nei collegi uninominali
          e  le  liste  siano  state  presentate  in  termine e siano
          sottoscritte    dal    numero   di   elettori   prescritto,
          dichiarandole  non  valide  se  non  corrispondono a queste
          condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti
          un  numero  di  candidati  superiore  a quello stabilito al
          comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;
                4)  dichiara  non  valide  le candidature nei collegi
          uninominali  e  cancella  dalle liste i nomi dei candidati,
          per i quali manca la prescritta accettazione;
                5)  dichiara  non  valide  le candidature nei collegi
          uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che
          non  abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo
          anno  di  eta'  al  giorno  delle elezioni, di quelli per i
          quali  non sia stato presentato il certificato di nascita o
          documento  equipollente o il certificato d'iscrizione nelle
          liste elettorali di un comune della Repubblica (1).
                6)  cancella  i  nomi dei candidati compresi in altra
          lista gia' presentata nella circoscrizione;
                7)  dichiara  non  valide  le candidature nei collegi
          uninominali   di   candidati  gia'  presentatisi  in  altro
          collegio.
              2.   I   delegati  di  ciascun  candidato  nei  collegi
          uninominali   e   di   ciascuna   lista   possono  prendere
          cognizione,  entro  la stessa giornata, delle contestazioni
          fatte   dall'ufficio   centrale  circoscrizionale  e  delle
          modificazioni da questo apportate alla lista.
              (1)  Non  essendo piu' prescritto dall'art. 20, secondo
          comma,  del  presente testo unico, l'obbligo di presentare,
          unitamente  alle candidature nei collegi uninominali e alle
          liste  dei  candidati, i certificati di nascita o documenti
          equipollenti,   in   seguito   alle   modifiche  introdotte
          dall'art.  6,  legge 4 agosto 1993, n. 276, e' da ritenersi
          non  piu' operante la disposizione prevista dal presente n.
          5)  dove  prevede  che  l'ufficio centrale circoscrizionale
          dichiari non valide le candidature o cancelli dalle liste i
          nomi  di  candidati per i quali non sia stata presentato il
          certificato di nascita o documento equipollente.
              3.  L'ufficio  centrale  circoscrizionale  si  riunisce
          nuovamente  il  giorno  successivo  alle  ore  12 per udire
          eventualmente   i   delegati   dei  candidati  nei  collegi
          uninominali  e  delle  liste  contestate  o  modificate  ed
          ammettere  nuovi  documenti  nonche'  correzioni  formali e
          deliberare in merito".
              "Art.  23 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). - 1.
          Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui
          all'articolo  precedente,  sono  comunicate,  nella  stessa
          giornata, ai delegati dei candidati nei collegi uninominali
          e di lista.
              2.  Contro  le  decisioni di eliminazione di liste o di
          candidati,   i   delegati   dei   candidati   nei   collegi
          uninominali,  e  di  lista  possono,  entro  48  ore  dalla
          comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
              3.  Il  ricorso  deve  essere  depositato  entro  detto
          termine,   a   pena   di   decadenza,   nella   cancelleria
          dell'ufficio centrale circoscrizionale.
              4.   Il   predetto   Ufficio,  nella  stessa  giornata,
          trasmette,   a  mezzo  di  corriere  speciale,  all'Ufficio
          centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
              5.  Ove  il  numero  dei  ricorsi  presentati  lo renda
          necessario,  il primo presidente della Corte di cassazione,
          a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale nazionale,
          aggrega  all'ufficio  stesso,  per  le operazioni di cui al
          presente articolo, altri consiglieri.
              6.  L'Ufficio  centrale nazionale decide nei due giorni
          successivi.
              7.  Le  decisioni  dell'Ufficio centrale nazionale sono
          comunicate  nelle  24  ore  ai  ricorrenti  ed  agli uffici
          centrali circoscrizionali".
              "Art.  24 - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non
          appena  scaduto  il  termine stabilito per la presentazione
          dei  ricorsi,  o,  nel  caso  in  cui  sia stato presentato
          reclamo,   non   appena  ricevuta  la  comunicazione  della
          decisione   dell'ufficio   centrale  nazionale,  compie  le
          seguenti operazioni:
                1) stabilisce,   per   ciascun   collegio,   mediante
          sorteggio  da  effettuarsi  alla  presenza dei delegati dei
          candidati   nei   collegi   uninominali   e   delle  liste,
          appositamente  convocati, il numero d'ordine da assegnare a
          ciascun  candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei
          collegi  uninominali  saranno  riportati sulle schede e sul
          manifesto  del relativo collegio secondo l'ordine risultato
          dal sorteggio;
                2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla
          presenza  dei  delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine
          da  assegnarsi  ai contrassegni dei candidati e delle liste
          presentati.   I  contrassegni  di  ogni  candidato  saranno
          riportati  sulle  schede  di  votazione  e  sui  manifesti,
          accanto   al   nominativo  del  candidato  stesso,  secondo
          l'ordine  progressivo  risultato  dal  suddetto  sorteggio;
          analogamente  si  procede  per la stampa delle schede e del
          manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;
                3)  comunica  ai delegati di lista e di candidato nei
          collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
                4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo
          della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi
          uninominali   e   le   liste   ammessi,   con   i  relativi
          contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede
          di  votazione  con  i  colori  del  contrassegno depositato
          presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per
          la  stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui
          al numero 5);
                5)  provvede,  per  mezzo  della prefettura capoluogo
          della  circoscrizione,  alla stampa - su distinti manifesti
          riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei
          candidati  nei  singoli  collegi  uninominali e delle liste
          nonche' alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del
          collegio  per  la  pubblicazione  nell'albo  pretorio ed in
          altri   luoghi   pubblici   entro  il  quindicesimo  giorno
          precedente  la  data  delle  elezioni. Tre copie di ciascun
          manifesto   devono  essere  consegnate  ai  presidenti  dei
          singoli  uffici  elettorali  di sezione; una a disposizione
          dell'ufficio  e  le altre per l'affissione nella sala della
          votazione.
              "Art.  25 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17.
          comma  1o, 2o, 3o e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 14).
          -  Con  dichiarazione scritta su carta libera e autenticata
          da  un  notaio  o  da  un  sindaco  della circoscrizione, i
          delegati  di  cui  all'art.  18 e all'art. 20, o persone da
          essi  autorizzate  in  forma  autentica,  hanno  diritto di
          designare,  all'ufficio  di ciascuna sezione ed all'ufficio
          centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato
          nel  collegio  uninominale  o  della lista: uno effettivo e
          l'altro  supplente,  scegliendoli  fra  gli  elettori della
          circoscrizione  che  sappiano leggere e scrivere. L'atto di
          designazione   dei   rappresentanti   presso   gli   uffici
          elettorali  di  sezione  e'  presentato  entro  il venerdi'
          precedente  l'elezione,  al  segretario  del  comune che ne
          dovra'  curare  la trasmissione ai presidenti delle sezioni
          elettorali   o   e'   presentato  direttamente  ai  singoli
          presidenti  delle  sezioni  il  sabato pomeriggio oppure la
          mattina  stessa  delle  elezioni, purche' prima dell'inizio
          della votazione.
              (Comma  abrogato  dall'art. 1, legge 23 aprile 1976, n.
          186).
              L'atto   di   designazione  dei  rappresentanti  presso
          l'ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le
          ore   12   del  giorno  in  cui  avviene  l'elezione,  alla
          cancelleria   della   Corte   d'appello   o  del  tribunale
          circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
              Per  lo  svolgimento  del  loro  compito i delegati dei
          candidati   nei  collegi  uninominali  e  di  lista  devono
          dimostrare   la   loro   qualifica   esicendo  la  ricevuta
          rilasciata  dalla  cancelleria  della Corte d'appello o del
          tribunale  all'atto  del  deposito  delle  candidature  nei
          collegi  uninominali  e delle liste dei candidati. Nel caso
          che  alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei
          collegi  uninominali  e  di  lista  provvedano delegati dei
          delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il
          notaio,    nell'autenticarne    la    firma,    da'    atto
          dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto
          del  deposito  delle  candidature nei collegi uninominali e
          delle liste" .
              "Art.  26 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17,
          comma  4o  e 5o). - Il rappresentante di ogni candidato nel
          collegio  uninominale  e  di  ogni  lista  di  candidati ha
          diritto  di  assistere  a  tutte le operazioni dell'ufficio
          elettorale,  sedendo  al  tavolo  dell'ufficio  stesso o in
          prossimita', ma sempre in luogo che gli permetta di seguire
          le    operazioni   elettorali,   e   puo'   fare   inserire
          succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
              Il   presidente,   uditi   gli  scrutatori,  puo',  con
          ordinanza   motivata,   fare   allontanare   dall'aula   il
          rappresentante  che eserciti violenza o che, richiamato due
          volte,   continui   a   turbare   gravemente   il  regolare
          procedimento delle operazioni elettorali".