Art. 8. 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni: a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6; b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione; c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione; d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni. 2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate. 3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste, anche se con il medesimo contrassegno. 4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
Nota all'art. 8, comma 1: - Si riporta il testo degli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni: "Art. 14 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1o, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. 2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti e presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. 3. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. 3-bis. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. 3-ter. Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. 4. Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. 5. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi". "Art. 15 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1o, 2o, 3o e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 7). - 1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. 2. Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'intero rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. 3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare". "Art. 16 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3o e 4o, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 8). - 1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarita' dell'avvenuto deposito. 2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. 3. Sono sottoposte all'ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. 4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature e delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle candidature e delle liste che vi abbiano interesse". "Art. 17 (Testo unico 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). - 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. Con le stesse modalita' possano essere indicati, entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce". "Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio e' nulla. 2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti alla lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. 3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi". "Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste puo' essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'art. 18. 2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unita' superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa". Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullita' dell'elezione. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di tre circoscrizioni, pena la nullita' dell'elezione". "Art. 20 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, e legge 16 maggio 1956, n. 493, articoli 10, comma 1o e 2o, e 36 e legge 31 ottobre 1955, n. 1064, articoli 2 e 3). - 1. Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. 2. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'art. 18. 3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi. 4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. 5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali. 6. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati ne' piu' di una candidatura di collegio uninominale. 7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi. 8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25". "Art. 21 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma). - 1. La cancelleria della Corte d'appello a del tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore. 2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, e' annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.". "Art. 22 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, numeri 1, 2, 3 e 4, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 11). - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati: 1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 2) ricusa le candidature nei collogi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; 3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi; 4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica (1). 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione; 7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati gia' presentatisi in altro collegio. 2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. (1) Non essendo piu' prescritto dall'art. 20, secondo comma, del presente testo unico, l'obbligo di presentare, unitamente alle candidature nei collegi uninominali e alle liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti equipollenti, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 6, legge 4 agosto 1993, n. 276, e' da ritenersi non piu' operante la disposizione prevista dal presente n. 5) dove prevede che l'ufficio centrale circoscrizionale dichiari non valide le candidature o cancelli dalle liste i nomi di candidati per i quali non sia stata presentato il certificato di nascita o documento equipollente. 3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito". "Art. 23 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). - 1. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista. 2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati dei candidati nei collegi uninominali, e di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. 3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale. 4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. 5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. 6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi. 7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali". "Art. 24 - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni; 3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); 5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonche' alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione. "Art. 25 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17. comma 1o, 2o, 3o e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). - Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 18 e all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato entro il venerdi' precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio della votazione. (Comma abrogato dall'art. 1, legge 23 aprile 1976, n. 186). L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esicendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, da' atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste" . "Art. 26 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4o e 5o). - Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. Il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali".