Art. 2.
            Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

  1.  Alla  legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: "agli articoli 2,
3, 4," sono inserite le seguenti: "4-bis,";
    b)  all'articolo  2,  comma  3, le parole: ", che provvedono alla
definizione di contratti-tipo" sono soppresse;
    c) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "e il
loro   rispetto"   sono   inserite   le   seguenti:   ",   unitamente
all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis,";
    d) all'articolo 5:
      1)  al  comma  2,  le parole: "di contratti-tipo definiti dagli
accordi  di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dei tipi
di contratto di cui all'articolo 4-bis";
      2)  al  comma  3,  le parole: "di contratti-tipo relativi alla"
sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni di".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 8 gennaio 2002
                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                                ---------------

 
          Nota all'art. 2, comma 1, lettera a):
              -  Il testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
          431,  cosi'  come  modificato dalla legge in lettura, e' il
          seguente:
              "Art.  1  (Ambito di applicazione). - 1. I contratti di
          locazione  di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito
          denominati  "contratti  di  locazione  ,  sono  stipulati o
          rinnovati,  successivamente  alla data di entrata in vigore
          della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 2.
              2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis,
          7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
                a)  ai  contratti di locazione relativi agli immobili
          vincolati  ai  sensi  della legge 1 giugno 1939, n. 1089, o
          inclusi  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono
          sottoposti  esclusivamente  alla  disciplina  di  cui  agli
          articoli  1571  e  seguenti  del  codice civile qualora non
          siano  stipulati  secondo  le  modalita'  di cui al comma 3
          dell'art. 2 della presente legge;
                b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai
          quali  si  applica la relativa normativa vigente, statale e
          regionale;
                c) agli  alloggi  locati esclusivamente per finalita'
          turistiche.
              3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis,
          7  e  13 della presente legge non si applicano ai contratti
          di  locazione  stipulati  dagli  enti locali in qualita' di
          conduttori  per  soddisfare esigenze abitative di carattere
          transitorio,  ai  quali si applicano le disposizioni di cui
          agli  articoli  1571  e  seguenti del codice civile. A tali
          contratti  non  si  applica l'art. 56 della legge 27 luglio
          1978, n. 392.
              4.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  la  stipula  di  validi contratti di
          locazione e' richiesta la forma scritta".

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):
              - Il  testo dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n.
          431,  cosi'  come  modificato dalla legge in lettura, e' il
          seguente:
              "Art.   2  (Modalita'  di  stipula  e  di  rinnovo  dei
          contratti  di  locazione).  - 1. Le parti possono stipulare
          contratti  di  locazione  di durata non inferiore a quattro
          anni,  decorsi  i  quali  i contratti sono rinnovati per un
          periodo  di  quattro  anni,  fatti  salvi  i casi in cui il
          locatore  intenda  adibire l'immobile agli usi o effettuare
          sullo  stesso  le  opere  di cui all'art. 3, ovvero vendere
          l'immobile  alle  condizioni  e  con le modalita' di cui al
          medesimo  art.  3.  Alla  seconda  scadenza  del contratto,
          ciascuna  delle  parti  ha diritto di attivare la procedura
          per  il  rinnovo  a  nuove  condizioni o per la rinuncia al
          rinnovo  del  contratto,  comunicando la propria intenzione
          con  lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
          sei  mesi  prima della scadenza. La parte interpellata deve
          rispondere  a  mezzo  lettera  raccomandata  entro sessanta
          giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
          secondo  periodo.  In  mancanza di risposta o di accordo il
          contratto  si  intendera'  scaduto  alla data di cessazione
          della  locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
          secondo  periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle
          medesime condizioni.
              2.  Per  i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del
          comma  1,  i  contraenti  possono avvalersi dell'assistenza
          delle   organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  dei
          conduttori.
              3.  In  alternativa  a  quanto previsto dal comma 1, le
          parti  possono  stipulare contratti di locazione, definendo
          il  valore  del  canone,  la durata del contratto, anche in
          relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma 1, nel
          rispetto  comunque  di  quanto  previsto  dal  comma  5 del
          presente  articolo,  ed altre condizioni contrattuali sulla
          base  di  quanto  stabilito in appositi accordi definiti in
          sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
          e    le    organizzazioni   dei   conduttori   maggiormente
          rappresentative.  Al fine di promuovere i predetti accordi,
          i  comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
          le  predette  organizzazioni  entro  sessanta  giorni dalla
          emanazione  del  decreto  di  cui al comma 2 dell'art. 4. I
          medesimi    accordi   sono   depositati,   a   cura   delle
          organizzazioni  firmatarie,  presso  ogni  comune dell'area
          territoriale interessata.
              4.  Per  favorire la realizzazione degli accordi di cui
          al  comma  3,  i  comuni  possono  deliberare, nel rispetto
          dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
          sugli  immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che
          concedono  in  locazione  a titolo di abitazione principale
          immobili  alle  condizioni definite dagli accordi stessi. I
          comuni  che  adottano  tali  delibere  possono  derogare al
          limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
          aliquote,  dalla  normativa  vigente  al  momento in cui le
          delibere  stesse  sono  assunte. I comuni di cui all'art. 1
          del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  1989,  n. 61, e
          successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
          primo  periodo possono derogare al limite massimo stabilito
          dalla  normativa  vigente  in misura non superiore al 2 per
          mille,  limitatamente  agli immobili non locati per i quali
          non   risultino   essere   stati  registrati  contratti  di
          locazione da almeno due anni.
              5.  I  contratti  di  locazione  stipulati ai sensi del
          comma  3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad
          eccezione  di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza
          del  contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del
          medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni
          fatta  salva  la facolta' di disdetta da parte del locatore
          che  intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
          stesso   le   opere  di  cui  all'art.  3,  ovvero  vendere
          l'immobile  alle  condizioni  e  con le modalita' di cui al
          medesimo  art.  3.  Alla  scadenza  del  periodo di proroga
          biennale  ciascuna  delle  parti  ha diritto di attivare la
          procedura  per  il  rinnovo  a  nuove  condizioni  o per la
          rinuncia  al  rinnovo  del contratto comunicando la propria
          intenzione  con  lettera  raccomandata da inviare all'altra
          parte  almeno  sei  mesi  prima della scadenza. In mancanza
          della  comunicazione  il contratto e' rinnovato tacitamente
          alle medesime condizioni.
              6.  I contratti di locazione stipulati prima della data
          di  entrata in vigore della presente legge che si rinnovino
          tacitamente  sono  disciplinati  dal  comma  1 del presente
          articolo.".

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera c):
              - Il  testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n.
          431,  cosi'  come  modificato dalla legge in lettura, e' il
          seguente:
              "Art.  4  (Convenzione  nazionale).  -  1.  Al  fine di
          favorire  la  realizzazione degli accordi di cui al comma 3
          dell'art.  2,  il  Ministro  dei lavori pubblici convoca le
          organizzazioni  della  proprieta' edilizia e dei conduttori
          maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente   legge   e,  successivamente,  ogni  tre  anni  a
          decorrere  dalla  medesima  data, al fine di promuovere una
          convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale",
          che  individui  i  criteri  generali per la definizione dei
          canoni,  anche in relazione alla durata dei contratti, alla
          rendita   catastale  dell'immobile  e  ad  altri  parametri
          oggettivi,    nonche'   delle   modalita'   per   garantire
          particolari  esigenze  delle  parti. In caso di mancanza di
          accordo  delle  parti,  i  predetti  criteri  generali sono
          stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2
          del   presente  articolo,  sulla  base  degli  orientamenti
          prevalenti   espresso   dalle  predette  organizzazioni.  I
          criteri  generali  definiti  ai  sensi  del  presente comma
          costituiscono  la  base  per la realizzazione degli accordi
          locali  di  cui  al comma 3 dell'art. 2 e il loro rispetto,
          unitamente  all'utilizzazione  dei tipi di contratto di cui
          all'art.  4-bis,  costituisce condizione per l'applicazione
          dei benefici di cui all'art. 8.
              2.  I criteri generali di cui al comma 1, sono indicati
          in  apposito  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, di
          concerto  con  il  Ministro delle finanze, da emanare entro
          trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale
          ovvero  dalla  constatazione,  da  parte  del  Ministro dei
          lavori  pubblici,  della  mancanza  di accordo delle parti,
          trascorsi  novanta  giorni  dalla loro convocazione. Con il
          medesimo   decreto   sono   stabilite   le   modalita'   di
          applicazione dei benefici di cui all'art. 8 per i contratti
          di  locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 in
          conformita'  ai  criteri  generali  di  cui  al comma 1 del
          presente articolo.
              3.  Entro  quattro  mesi  dalla  data di emanazione del
          decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici,
          di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  fissa con
          apposito  decreto  le  condizioni alle quali possono essere
          stipulati  i  contratti  di cui al comma 3 dell'art. 2, nel
          caso  in  cui  non vengano convocate da parte dei comuni le
          organizzazioni  della  proprieta' edilizia e dei conduttori
          ovvero  non  siano  definiti gli accordi di cui al medesimo
          comma 3 dell'art. 2.
              4.  Fermo restando quanto stabilito dall'art. 60, comma
          1,  lettera  e),  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  con  apposito  atto  di indirizzo e coordinamento, da
          adottare  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ai sensi
          dell'art.  8  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  sono
          definiti,  in  sostituzione  di  quelli facenti riferimento
          alla   legge   27   luglio   1978,  n.  392,  e  successive
          modificazioni,  criteri  in  materia  di  determinazione da
          parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi
          di  edilizia  residenziale pubblica. Gli attuali criteri di
          determinazione    dei    canoni    restano    validi   fino
          all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti
          ai sensi del presente comma.".

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera d):
              -  Il testo dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1998, n.
          431,  cosi'  come  modificato dalla legge in lettura, e' il
          seguente:
              "Art. 5 (Contratti di locazione di natura transitoria).
          -  1. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 definisce le
          condizioni  e  le  modalita' per la stipula di contratti di
          locazione  di  natura transitoria anche di durata inferiore
          ai  limiti  previsti  dalla  presente  legge per soddisfare
          particolari esigenze delle parti.
              2.  In  alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma 1,
          possono   essere   stipulati  contratti  di  locazione  per
          soddisfare  le  esigenze abitative di studenti universitari
          sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis.
              3.  E'  facolta'  dei  comuni  sede di universita' o di
          corsi  universitari  distaccati, eventualmente d'intesa con
          comuni  limitrofi,  promuovere specifici accordi locali per
          la  definizione,  sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
          del  comma  2  dell'art.  4,  dei  canoni  di  locazione di
          immobili  ad  uso abitativo per studenti universitari. Agli
          accordi  partecipano,  oltre  alle organizzazioni di cui al
          comma  3 dell'art. 2, le aziende per il diritto allo studio
          e  le  associazioni  degli studenti, nonche' cooperative ed
          enti non lucrativi operanti nel settore.".