IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante  "Disciplina  delle
associazioni di promozione sociale"; 
  Visto, in particolare, l'articolo 7 della citata legge n.  383  del
2000, che prevede l'istituzione di un Registro  nazionale  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Dipartimento  delle
politiche sociali e previdenziali, al  quale  possono  iscriversi  le
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge; 
  Visto, in particolare, l'articolo 8 della citata legge n.  383  del
2000, che prevede l'emanazione da parte del  Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  di  un  regolamento  che   disciplini   il
procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a
carattere nazionale nel registro di cui sopra; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   come
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  24  settembre
2001; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
  1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione  e
di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale  nell'apposito  registro  nazionale,  istituito   a   norma
dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre  2000,  n.  383,  di
seguito denominata legge, nonche' la periodica revisione del medesimo
registro. 
  2. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per stipulare
le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge. 
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota  al  titolo:      -  La legge 7 dicembre 2000, n. 383,
          recante   "Disciplina   delle  associazioni  di  promozione
          sociale"  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre 2000, n. 300. Il testo dell'art. 8, comma 1, e'
          riportato in note alle premesse.
          Note alle premesse:     - Il testo dell'art. 7 della citata
          legge n. 383 del 2000 e' il seguente:
              "Art.  7  (Registri).  -  1.  Presso  la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un Registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
          operanti  da  almeno  un  anno. Alla tenuta del registro si
          provvede  con  le  ordinarie  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
              2.  Per  associazioni di promozione sociale a carattere
          nazionale  si  intendono  quelle  che svolgono attivita' in
          almeno  cinque  regioni  ed  in  almeno  venti province del
          territorio nazionale.
              3.    L'iscrizione   nel   Registro   nazionale   delle
          associazioni  a  carattere nazionale comporta il diritto di
          automatica  iscrizione  nel  registro medesimo dei relativi
          livelli   di  organizzazione  territoriale  e  dei  circoli
          affiliati,  mantenendo  a tali soggetti i benefici connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
              4.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  istituiscono,  rispettivamente,  registri su scala
          regionale  e  provinciale,  cui possono iscriversi tutte le
          associazioni  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
          che   svolgono   attivita',   rispettivamente,   in  ambito
          regionale o provinciale".
              -  Il  testo dell'art. 8 della legge n. 383 del 2000 e'
          il seguente:
              "Art.  8 (Disciplina del procedimento per le iscrizioni
          ai  registri  nazionale,  regionali e provinciali). - 1. Il
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  emana  un  apposito  regolamento  che disciplina il
          procedimento   per   l'emanazione   dei   provvedimenti  di
          iscrizione   e   di   cancellazione  delle  associazioni  a
          carattere  nazionale nel Registro nazionale di cui all'art.
          7,  comma  1,  e  la  periodica revisione dello stesso, nel
          rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  disciplinano  con proprie leggi, entro centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  l'istituzione dei registri di cui all'art. 7, comma
          4,  i  procedimenti  per  l'emanazione dei provvedimenti di
          iscrizione   e  di  cancellazione  delle  associazioni  che
          svolgono  attivita'  in  ambito regionale o provinciale nel
          registro  regionale  o  provinciale  nonche'  la  periodica
          revisione   dei   registri  regionali  e  provinciali,  nel
          rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
          regioni   e   le  province  autonome  trasmettono  altresi'
          annualmente  copia aggiornata dei registri all'Osservatorio
          nazionale di cui all'art. 11.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  e  le leggi
          regionali  e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere
          un  termine  per  la conclusione del procedimento e possono
          stabilire  che,  decorso inutilmente il termine prefissato,
          l'iscrizione si intenda assentita.
              4.  L'iscrizione  nei registri e' condizione necessaria
          per  stipulare  le convenzioni e per usufruire dei benefici
          previsti  dalla  presente  legge  e dalle leggi regionali e
          provinciali di cui al comma 2".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario.
              -  La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
          2001,  n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  e'  stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge
          n. 383 del 2000, si veda in note alle premesse.