Art. 2. 
                 Requisiti e procedure di iscrizione 
  1. Le associazioni costituite e operanti da  almeno  un  anno,  che
svolgano attivita' di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 2 della
legge e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai  requisiti
indicati nell'articolo 3 della legge, possono  chiedere  l'iscrizione
al Registro  nazionale  delle  associazioni  di  promozione  sociale,
presentando domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Dipartimento delle politiche sociali e  previdenziali  -  Direzione
generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  sociale   e   le
politiche giovanili - corredata da: 
    a) atto costitutivo,  con  l'indicazione  della  sede  legale,  e
statuto dell'associazione, corredato, se necessario, da un  documento
a  carattere  transitorio  di  integrazione  del  medesimo   con   le
previsioni  statutarie  di  cui  all'articolo  3  della  legge.  Tale
documento deve essere deliberato dall'organismo nazionale  competente
che  recepisca   come   vincolanti   dette   previsioni,   impegnando
l'associazione   a   procedere   alla    modifica    dello    statuto
tempestivamente  e  comunque  non  oltre  un  anno  dalla   data   di
presentazione della domanda di iscrizione; 
    b)   indicazione   dell'ambito   di    diffusione    territoriale
dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni  e
in almeno venti province del territorio nazionale; 
    c) nominativo del legale  rappresentante  e  di  eventuali  altri
soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale; 
    d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale
dell'associazione contenente dati relativi a: 
      modello  organizzativo  e  livelli  di  responsabilita'   degli
organismi  nazionali  e  di  quelli  delle  eventuali   articolazioni
periferiche; 
      numero totale degli iscritti, criteri e mezzi  di  informazione
e/o  di  comunicazione  al  fine  di   consentire   la   loro   piena
partecipazione; 
      indicazione  degli  ambiti  prevalenti  di   attivita',   delle
iniziative piu' significative realizzate e dei  principali  programmi
di intervento posti in essere. 
  2. La  domanda  e'  inoltrata  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  -  Dipartimento   delle   politiche   sociali   e
previdenziali   -   Direzione   generale   per    il    volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili  -  esclusivamente
per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
  3. In merito  all'iscrizione  al  Registro  nazionale  provvede  il
dirigente preposto  alla  Direzione  generale  per  il  volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche  giovanili,  entro  sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa  fede
il timbro a data apposto  dall'ufficio  postale  accettante.  Ove  la
domanda non venga rigettata entro  tale  termine,  l'iscrizione  deve
intendersi perfezionata. 
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art. 2 della citata legge n. 383 del
          2000 e' il seguente:
              "Art. 2 (Associazioni di promozione sociale). - 1. Sono
          considerate   associazioni   di   promozione   sociale   le
          associazioni  riconosciute e non riconosciute, i movimenti,
          i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al
          fine  di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore di
          associati  o di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno
          rispetto della liberta' e dignita' degli associati.
              2.  Non  sono  considerate  associazioni  di promozione
          sociale,  ai fini e per gli effetti della presente legge, i
          partiti   politici,   le   organizzazioni   sindacali,   le
          associazioni   dei   datori   di  lavoro,  le  associazioni
          professionali  e  di  categoria e tutte le associazioni che
          hanno  come  finalita'  la  tutela  esclusiva  di interessi
          economici degli associati.
              3.   Non   costituiscono   altresi'   associazioni   di
          promozione  sociale  i  circoli  privati  e le associazioni
          comunque   denominate   che   dispongono   limitazioni  con
          riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
          qualsiasi   natura   in   relazione   all'ammissione  degli
          associati  o  prevedono  il  diritto  di  trasferimento,  a
          qualsiasi  titolo,  della  quota associativa o che, infine,
          collegano,  in  qualsiasi  forma, la partecipazione sociale
          alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale".
              -  Il  testo  dell'art. 3 della citata legge n. 383 del
          2000 e' il seguente:
              "Art.   3   (Atto  costitutivo  e  statuto).  -  1.  Le
          associazioni  di  promozione  sociale  si costituiscono con
          atto  scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la
          sede  legale.  Nello  statuto  devono  essere espressamente
          previsti:
                a) la denominazione;
                b) l'oggetto sociale;
                c) l'attribuzione    della    rappresentanza   legale
          dell'associazione;
                d) l'assenza  di  fini di lucro e la previsione che i
          proventi  delle  attivita'  non  possono,  in  nessun caso,
          essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
                e) l'obbligo  di  reinvestire  l'eventuale  avanzo di
          gestione    a    favore    di    attivita'    istituzionali
          statutariamente previste;
                f) le   norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a
          principi  di  democrazia  e  di  uguaglianza dei diritti di
          tutti  gli  associati,  con  la previsione dell'elettivita'
          delle  cariche  associative.  In relazione alla particolare
          natura   di   talune   associazioni,  il  Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale,  sentito l'Osservatorio nazionale di
          cui  all'art.  11,  puo'  consentire  deroghe alla presente
          disposizione;
                g) i  criteri  per  l'ammissione e l'esclusione degli
          associati ed i loro diritti e obblighi;
                h) l'obbligo     di     redazione    di    rendiconti
          economico-finanziari,  nonche' le modalita' di approvazione
          degli stessi da parte degli organi statutari;
                i) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
                l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in
          caso  di  scioglimento,  cessazione  o  estinzione, dopo la
          liquidazione, a fini di utilita' sociale".