Art. 3. Comunicazione delle modifiche 1. Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse modalita' prescritte dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, affinche' quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento.