Art. 3. 
                    Comunicazione delle modifiche 
  1. Le associazioni iscritte al Registro nazionale  comunicano,  con
le stesse modalita' prescritte dall'articolo 2  del  regolamento,  le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento
della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali - Dipartimento delle  politiche  sociali  e
previdenziali   -   Direzione   generale   per    il    volontariato,
l'associazionismo  sociale  e  le  politiche   giovanili,   affinche'
quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie  modificazioni
del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di  esclusione
dal Registro nazionale,  tempestivamente  e  comunque  entro  novanta
giorni dall'evento.