Art. 4. 
                         Revisione periodica 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento
delle politiche sociali e previdenziali  -  provvede  d'ufficio,  con
cadenza  biennale,  alla  revisione  periodica   delle   associazioni
iscritte al registro, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro.