Art. 6. 
                            Cancellazione 
  1. Sono cancellate con provvedimento del  dirigente  preposto  alla
Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo  sociale  e
le politiche giovanili le associazioni iscritte al Registro nazionale
che: 
    a)  ne  facciano  espressa  richiesta  con  le  stesse  modalita'
prescritte dall'articolo 2 del regolamento; 
    b) perdano i requisiti per l'iscrizione; 
    c)  non  comunichino   le   variazioni   intervenute   ai   sensi
dell'articolo 3 del regolamento.