Art. 6. Cancellazione 1. Sono cancellate con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili le associazioni iscritte al Registro nazionale che: a) ne facciano espressa richiesta con le stesse modalita' prescritte dall'articolo 2 del regolamento; b) perdano i requisiti per l'iscrizione; c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 3 del regolamento.