Art. 7. Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale 1. Nel caso di associazioni a carattere nazionale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge. 2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 novembre 2001 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31
Note all'art. 7: -Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 383 del 2000 e' il seguente: "Art. 11 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale). - 1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, e' istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio , presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale, composto da ventisei membri, di cui dieci rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, dieci rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e sei esperti. 2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli. 3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni. 4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per piu' di due mandati. 5. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalita' di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. 7. Alle attivita' di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali". - ll testo dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 383 del 2000 e' il seguente: "Art. 10 (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni). - 2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalita' entro sessanta giorni".