Art. 7. 
           Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale 
  1. Nel caso  di  associazioni  a  carattere  nazionale,  avverso  i
provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i  provvedimenti  di
cancellazione e' ammesso ricorso  in  via  amministrativa,  entro  il
termine  di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  degli  stessi,  al
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  che  decide  previa
acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 11 della legge. 
  2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura  prevista
dall'articolo 10, comma 2, della legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 14 novembre 2001 
                                                  Il Ministro: Maroni 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31 
 
          Note all'art. 7:
              -Il  testo  dell'art.  11 della citata legge n. 383 del
          2000 e' il seguente:
              "Art.  11 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio
          nazionale). - 1. In sede di prima attuazione della presente
          legge,   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per la solidarieta'
          sociale,     e'    istituito    l'Osservatorio    nazionale
          dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio ,
          presieduto   dal  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,
          composto  da  ventisei  membri, di cui dieci rappresentanti
          delle   associazioni   a  carattere  nazionale maggiormente
          rappresentative,  dieci rappresentanti estratti a sorte tra
          i nominativi indicati da altre associazioni e sei esperti.
              2.  Le  associazioni  di  cui  al comma 1 devono essere
          iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
              3.  L'Osservatorio  elegge un vicepresidente tra i suoi
          componenti di espressione delle associazioni.
              4.  L'Osservatorio  si  riunisce  al massimo otto volte
          l'anno,  dura  in  carica tre anni ed i suoi componenti non
          possono essere nominati per piu' di due mandati.
              5.    Per   il   funzionamento   dell'Osservatorio   e'
          autorizzata  la  spesa  massima  di lire 225 milioni per il
          2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
              6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministro per la solidarieta' sociale,
          sentite  le  Commissioni  parlamentari competenti, emana un
          regolamento  per  disciplinare le modalita' di elezione dei
          membri   dell'Osservatorio   nazionale   da   parte   delle
          associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri
          nazionale e regionali.
              7.   Alle   attivita'   di   segreteria   connesse   al
          funzionamento   dell'Osservatorio   si   provvede   con  le
          ordinarie  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali del
          Dipartimento per gli affari sociali".
              - ll testo dell'art. 10, comma 2, della citata legge n.
          383 del 2000 e' il seguente:
              "Art. 10 (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle
          iscrizioni   e   alle   cancellazioni).   -  2.  Avverso  i
          provvedimenti   di   rifiuto  di  iscrizione  e  avverso  i
          provvedimenti  di  cancellazione  e' ammesso, in ogni caso,
          entro  sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo
          regionale  competente,  che decide, in camera di consiglio,
          nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per
          il  deposito  del  ricorso, sentiti i difensori delle parti
          che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
          e'  appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al
          Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalita'
          entro sessanta giorni".