Art. 2. Targhe di prova 1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa e' applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. E' consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione. 3. La targa e' composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa e' bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" e' nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva. 4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello e' depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti agli articoli 100 e 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note all'art. 4. - La legge 8 agosto 1991, n. 264, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195, reca: "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.".