Art. 2. 
 
  1. Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto
20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9. - (Corpi di spedizione all'estero) - Sino alla entrata  in
vigore di una nuova legge organica  sulla  materia  penale  militare,
sono soggetti alla legge penale  militare  di  guerra,  ancorche'  in
tempo di pace,  i  corpi  di  spedizione  all'estero  per  operazioni
militari armate, dal momento  in  cui  si  inizia  il  passaggio  dei
confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave  o  aeromobile
ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui  e'  ad  essi
comunicata la destinazione alla spedizione. 
Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero  di  cui
al primo comma, la legge penale militare di guerra si  applica  anche
al personale militare di comando e controllo e di supporto del  corpo
di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si  trova  nel
territorio di altri paesi, dal momento in cui e' ad  esso  comunicata
l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a  causa  o  in
occasione del servizio"; 
    b) all'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Agli effetti delle disposizioni  del  presente  codice,  sotto  la
denominazione di Stato alleato si intende  compreso  anche  lo  Stato
associato  nelle  operazioni  belliche  o  partecipante  alla  stessa
spedizione o campagna"; 
    c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Costituisce altresi' reato militare ai fini del presente codice, 
ogni altra violazione della legge penale  commessa  dall'appartenente
alle Forze armate con  abuso  dei  poteri  o  violazione  dei  doveri
inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come
delitto contro: 
   1) la personalita' dello Stato; 
   2) la pubblica amministrazione; 
   3) l'amministrazione della giustizia; 
   4) l'ordine pubblico; 
   5) l'incolumita' pubblica; 
   6) la fede pubblica; 
   7) la moralita' pubblica e il buon costume; 
   8) la persona; 
   9) il patrimonio. 
Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della  legge
penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare
o a causa del servizio militare, in offesa del  servizio  militare  o
dell'amministrazione militare o di altro militare o  di  appartenente
alla popolazione civile che si  trova  nei  territori  di  operazioni
all'estero. 
Costituisce infine reato militare ogni altra violazione  della  legge
penale prevista quale delitto in materia  di  controllo  delle  armi,
munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e  traffico  illecito  di
sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa  dall'appartenente  alle
Forze armate in luogo militare"; 
    d) l'articolo 165 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 165. - (Applicazione della legge penale militare di guerra in
relazione ai conflitti armati) - Le disposizioni del presente  titolo
si applicano in ogni  caso  di  conflitto  armato,  indipendentemente
dalla dichiarazione dello stato di guerra"; 
    e) dopo l'articolo 184 e' inserito il seguente: 
  "Art. 184-bis. - (Cattura di ostaggi) - Il  militare  che  viola  i
divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme  sui  conflitti
armati internazionali e' punito con la reclusione militare da  due  a
dieci anni. 
La stessa pena si applica al militare che minaccia  di  ferire  o  di
uccidere una persona non in  armi  o  non  in  atteggiamento  ostile,
catturata o fermata per cause non estranee alla guerra,  al  fine  di
costringere alla consegna di persone o cose. 
Se la violenza e' attuata si applica l'articolo 185"; 
    f) all'articolo 185, primo comma, le parole: "fino  a  due  anni"
sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni"; 
    g) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente: 
  "Art. 185-bis.  -  (Altre  offese  contro  persone  protette  dalle
convenzioni internazionali) - Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'
grave reato, il militare che, per cause  non  estranee  alla  guerra,
compie atti di tortura o  altri  trattamenti  inumani,  trasferimenti
illegali,  ovvero  altre  condotte   vietategli   dalle   convenzioni
internazionali, inclusi gli esperimenti  biologici  o  i  trattamenti
medici  non  giustificati  dallo  stato  di  salute,  in   danno   di
prigionieri di guerra o di civili o di altre persone  protette  dalle
convenzioni internazionali medesime,  e'  punito  con  la  reclusione
militare da uno a cinque anni"; 
    h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87,
155 e 183 sono abrogati; 
    i) la rubrica del Titolo II del libro primo e'  sostituita  dalla
seguente: "(Comandante supremo)";  la  rubrica  dell'articolo  17  e'
sostituita  dalla  seguente:  "(Comandante  supremo)";  alla  rubrica
dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le parole: ". Reato militare
ai fini del codice penale militare di guerra". 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 15  del  codice  penale
          militare  di  guerra,  come  modificato  dalla  legge   qui
          pubblicata: 
                "Art. 15 (Militari di Stati alleati o associati nella
          guerra). - Agli effetti  della  legge  penale  militare  di
          guerra, i reati commessi da militari italiani o da  persone
          estranee alle Forze armate dello Stato italiano a danno  di
          militari o delle Forze armate di  uno  Stato  alleato  sono
          considerati come se fossero commessi a danno di militari  o
          delle forze armate dello Stato italiano. La  osservanza  di
          questa norma e' subordinata alla condizione  che  lo  Stato
          alleato garantisca parita' di  tutela  penale  ai  militari
          italiani e alle Forze armate dello Stato italiano. 
              Agli effetti delle disposizioni  del  presente  codice,
          sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso
          anche  lo  Stato  associato  nelle  operazioni  belliche  o
          partecipante alla stessa spedizione o campagna". 
              - Si riporta il testo dell'art. 47  del  codice  penale
          militare  di  guerra,  come  modificato  dalla  legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 47 (Applicazione della norme  del  codice  penale
          militare di pace; aumento di pena. Reato militare  ai  fini
          del codice penale e militare di guerra).  -  Nei  casi  non
          preveduti da questo codice, si  applicano  le  disposizioni
          del codice penale militare di  pace,  concernenti  i  reati
          militari  in  particolare.  Tuttavia,  le  pene   detentive
          temporanee, stabilite dal codice penale militare  di  pace,
          si  applicano  con  l'aumento  da  un  sesto  a  un  terzo,
          estensibile fino alla meta' nei casi  gravi;  salvo  quando
          l'aumento sia specificamente disposto da questo codice. 
              Costituisce  altresi'  reato  militare  ai   fini   del
          presente codice, ogni altra violazione della  legge  penale
          commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso  dei
          poteri o violazione  dei  doveri  inerenti  allo  stato  di
          militare, o in luogo  militare,  e  prevista  come  delitto
          contro: 
                1) la personalita' dello Stato; 
                2) la pubblica amministrazione; 
                3) l'Amministrazione della giustizia; 
                4) l'ordine pubblico; 
                5) l'incolumita' pubblica; 
                6) la fede pubblica: 
                7) la moralita' pubblica e il buon costume; 
                8) la persona; 
                9) il patrimonio. 
              Costituisce   inoltre   reato   militare   ogni   altra
          violazione della legge  penale  commessa  dall'appartenente
          alle Forze armate in luogo militare o a causa del  servizio
          militare,   in   offesa    del    servizio    militare    o
          dell'amministrazione militare o  di  altro  militare  o  di
          appartenente alla  popolazione  civile  che  si  trova  nei
          territori di operazioni all'estero. 
              Costituisce infine reato militare ogni altra violazione
          della legge penale prevista quale  delitto  in  materia  di
          controllo  delle  armi,  munizioni  ed   esplosivi   e   di
          produzione,   uso   e   traffico   illecito   di   sostanze
          stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente  alle
          Forze armate in luogo militare". 
              - Si riporta il testo dell'art. 185 del  codice  penale
          militare  di  guerra,  come  modificato  dalla  legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 185 (Violenza di militari italiani contro privati
          nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari
          italiani).  -  Il  militare,  che,  senza   necessita'   o,
          comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee
          alla guerra, usa violenza contro privati  nemici,  che  non
          prendono parte alle operazioni militari, e' punito  con  la
          reclusione militare fino a cinque anni. 
              Se  la  violenza  consiste   nell'omicidio,   ancorche'
          tentato o preterintenzionale, o in  una  lesione  personale
          gravissima o grave, si  applicano  le  pene  stabilite  dal
          codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea  puo'
          essere aumentata. 
              Le  stesse  pene  si  applicano   agli   abitanti   del
          territorio dello Stato nemico occupato dalle  Forze  armate
          dello Stato italiano, i quali usano violenza contro  alcuna
          delle persone a esse appartenenti.". 
              - Gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19
          e  20  del  codice  penale  militare  di  guerra   recavano
          disposizioni in materia di emanazione dei  bandi  militari;
          l'art. 87 c.p.m.g. prevedeva il reato di denigrazione della
          guerra;  l'art.  155  c.p.m.g.  prevedeva  il  potere   del
          comandante di dichiarare la diserzione o la  mancanza  alla
          chiamata;  l'art.  183  c.p.m.g.  disciplinava  il  divieto
          residuale di esecuzione immediata dei colpevoli di reato di
          spionaggio o di reati contro  le  leggi  e  gli  usi  della
          guerra. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17  del  codice  penale
          militare  di  guerra,  come  modificato  dalla  legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 17. Comandante  supremo.  -  Agli  effetti  della
          legge  penale  militare,  e'  comandante  supremo  chi   e'
          investito del comando di tutte le forze operanti.".