Art. 5. Iscrizione tramite il registro delle imprese 1. Qualora l'interessato richieda l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, l'ufficio del registro delle imprese contestualmente accetta anche la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 e la trasmette, anche telematicamente, all'I.N.P.S. ai fini dell'iscrizione agli elenchi previdenziali.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, si veda nelle note alle premesse.