Art. 5.
                          Norma transitoria
  1.  Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla
data  di entrata in vigore del presente regolamento e' la Commissione
centrale  nella  composizione  prevista dalla legge 4 aprile 1977, n.
135,  purche'  la  decisione  intervenga  entro  novanta giorni dalla
predetta data.
  2. Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della
Commissione di cui all'articolo 2.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 195