Art. 5. Norma transitoria 1. Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' la Commissione centrale nella composizione prevista dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, purche' la decisione intervenga entro novanta giorni dalla predetta data. 2. Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della Commissione di cui all'articolo 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 195