Art. 2.
                      Contenuto dell'attivita'
  1.  Ai  fini  del  decreto  legislativo e del presente regolamento,
esercita   nei  confronti  del  pubblico  l'attivita'  di  agente  in
attivita'  finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o piu'
intermediari   finanziari   di   promuovere  e  concludere  contratti
riconducibili  all'esercizio  delle  attivita'  finanziarie  previste
dall'articolo  106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre
di  autonomia  nella  fissazione  dei prezzi e delle altre condizioni
contrattuali.
  2.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  non integra esercizio di
agenzia in attivita' finanziaria:
    a) la distribuzione di carte di pagamento;
    b)  la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni
e  servizi,  di  contratti  compresi  nell'esercizio  delle attivita'
finanziarie  previste  dall'articolo  106,  comma  1, del testo unico
bancario  unicamente  per  l'acquisto  di propri beni e servizi sulla
base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  il  testo  del  comma  1 dell'art. 106 del testo
          unico bancario si veda in nota all'art. 1.