Art. 2. Contenuto dell'attivita' 1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o piu' intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. 2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attivita' finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento; b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
Nota all'art. 2: - Per il testo del comma 1 dell'art. 106 del testo unico bancario si veda in nota all'art. 1.