Art. 3.
                             E l e n c o
  1.   L'esercizio   professionale   nei   confronti   del   pubblico
dell'attivita'  di  agenzia  in attivita' finanziaria e' riservato ai
soggetti   iscritti  nell'elenco  istituito  presso  l'UIC  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto.
  2.  Possono  iscriversi  nell'elenco le persone fisiche in possesso
dei  requisiti  previsti  nell'articolo  3,  comma 3, lettera a), del
decreto  legislativo e le societa' in possesso dei requisiti previsti
nell'articolo  3,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto legislativo.
Rilevano,  per  le  societa',  i  requisiti  patrimoniali  e di forma
giuridica previsti nel codice civile.
  3.  Le persone fisiche di cui si avvalgono le societa' italiane e i
soggetti   esteri   di   cui   all'articolo   4  per  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  cui al comma 1 devono essere iscritte nell'elenco
tenuto dall'UIC.
  4.   La  permanenza  dell'iscrizione  nell'elenco  e'  condizionata
all'effettivo  svolgimento  dell'attivita'  di  agenzia  in attivita'
finanziaria. A tal fine, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco, i
soggetti  di  cui  al comma 1 devono presentare, a pena di decadenza,
apposita dichiarazione all'UIC.
  5.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  l'UIC disciplina con proprio provvedimento la procedura
e  i termini per l'iscrizione nell'elenco, per la comunicazione delle
variazioni e per la dichiarazione di cui al comma 4, nonche' le forme
di pubblicita' dell'elenco stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il  testo  delle  lettere  a)  e  b) del comma 3
          dell'art.  3 del decreto legislativo n. 374/1999 si veda in
          nota al titolo.
              - Per  il  testo  del  comma  7  dell'art. 3 del citato
          decreto legislativo n. 374/1999 si veda in nota al titolo.