Art. 3. E l e n c o 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'UIC ai sensi dell'articolo 3 del decreto. 2. Possono iscriversi nell'elenco le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo e le societa' in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo. Rilevano, per le societa', i requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel codice civile. 3. Le persone fisiche di cui si avvalgono le societa' italiane e i soggetti esteri di cui all'articolo 4 per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 devono essere iscritte nell'elenco tenuto dall'UIC. 4. La permanenza dell'iscrizione nell'elenco e' condizionata all'effettivo svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria. A tal fine, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all'UIC. 5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC disciplina con proprio provvedimento la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, per la comunicazione delle variazioni e per la dichiarazione di cui al comma 4, nonche' le forme di pubblicita' dell'elenco stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo.
Note all'art. 3: - Per il testo delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999 si veda in nota al titolo. - Per il testo del comma 7 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 374/1999 si veda in nota al titolo.