Art. 4. Soggetti esteri 1. L'esercizio nel territorio della Repubblica dell'agenzia in attivita' finanziaria da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, diversi dalle persone fisiche, e' subordinato alla iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3. 2. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea al ricorrere delle condizioni seguenti: a) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di attivita' di natura finanziaria: b) costituzione in Italia di una stabile organizzazione; c) possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 109 del testo unico bancario in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione dell'organizzazione operante in Italia. 3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti aventi sede legale in Paesi extracomunitari, previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 e dell'adeguamento del Paese d'origine ai principi e alle cautele espressi nelle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
Nota all'art. 4: - L'art. 109 del testo unico bancario cosi' recita: "Art. 109 (Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2. 4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.".