Art. 4.
                           Soggetti esteri
  1.  L'esercizio  nel  territorio  della  Repubblica dell'agenzia in
attivita'  finanziaria  da  parte  di  soggetti  aventi  sede  legale
all'estero,  diversi  dalle  persone  fisiche,  e'  subordinato  alla
iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3.
  2.  L'UIC  procede  all'iscrizione nell'elenco dei soggetti diversi
dalle  persone  fisiche  aventi  sede legale in uno Stato dell'Unione
europea al ricorrere delle condizioni seguenti:
    a)    previsione,   nell'oggetto   sociale,   dello   svolgimento
dell'attivita'  di agenzia in attivita' finanziaria o di attivita' di
natura finanziaria:
    b) costituzione in Italia di una stabile organizzazione;
    c)  possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo
109  del  testo  unico  bancario  in  capo  ai  soggetti che svolgono
funzioni di direzione dell'organizzazione operante in Italia.
  3.  L'UIC  procede  all'iscrizione  nell'elenco dei soggetti aventi
sede   legale   in  Paesi  extracomunitari,  previo  riscontro  della
sussistenza  delle condizioni indicate nel comma 2 e dell'adeguamento
del  Paese  d'origine  ai  principi  e  alle  cautele  espressi nelle
raccomandazioni    emesse    dal   Gruppo   di   azione   finanziaria
internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro proveniente
da attivita' illecite.
  4.  Con  riferimento  alle  fattispecie  disciplinate in tutto o in
parte  da  ordinamenti  stranieri,  la verifica della sussistenza dei
requisiti di onorabilita' e' effettuata sulla base di una valutazione
di equivalenza sostanziale.
 
          Nota all'art. 4:
              - L'art. 109 del testo unico bancario cosi' recita:
              "Art.   109   (Requisiti   di   professionalita'  e  di
          onorabilita'    degli    esponenti   aziendali). - 1.   Con
          regolamento  del  Ministro  del tesoro adottato, sentiti la
          Banca  d'Italia  e  l'UIC,  ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i
          requisiti   di   professionalita'  e  di  onorabilita'  dei
          soggetti   che   svolgono   funzioni   di  amministrazione,
          direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
              2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
          dall'ufficio.   Essa   e'   dichiarata   dal  consiglio  di
          amministrazione  entro  trenta  giorni dalla nomina o dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuto.
              3.  Il  regolamento  previsto dal comma 1 stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 2.
              4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione,
          la  Banca  d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione
          dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          iscritti nell'elenco speciale.".