Art. 5.
                    Altre attivita' esercitabili
  1. I soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 possono
svolgere  attivita'  strumentali  e  connesse  a quella di agenzia in
attivita'  finanziaria.  E'  strumentale  l'attivita'  che ha rilievo
esclusivamente   ausiliario   a   quella   di  agenzia;  e'  connessa
l'attivita'  accessoria  che  consente  di  sviluppare l'attivita' di
agenzia.
  2.  Sono compatibili con l'agenzia in attivita' finanziaria, svolta
dai  soggetti  iscritti  nell'elenco  previsto  dall'articolo  3,  le
attivita' seguenti:
    a)  attivita' di agenzia per la promozione di contratti stipulati
da  banche nell'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 106,
comma 1, del testo unico bancario;
    b)  altre  attivita'  professionali  per  le  quali sia richiesta
l'iscrizione  in  altri  elenchi,  ruoli  o  albi tenuti da pubbliche
autorita', ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio
di ciascuna.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 non si applicano agli
agenti   in   attivita'  finanziaria  iscritti  nell'elenco  previsto
dall'articolo  3  che offrono esclusivamente il servizio di pagamento
consistente  nel  trasferimento  di fondi attraverso la raccolta e la
consegna delle disponibilita' da trasferire.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per  il  testo  del  comma  1 dell'art. 106 del testo
          unico bancario si veda in nota all'art. 1.