Art. 5. Altre attivita' esercitabili 1. I soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 possono svolgere attivita' strumentali e connesse a quella di agenzia in attivita' finanziaria. E' strumentale l'attivita' che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; e' connessa l'attivita' accessoria che consente di sviluppare l'attivita' di agenzia. 2. Sono compatibili con l'agenzia in attivita' finanziaria, svolta dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3, le attivita' seguenti: a) attivita' di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario; b) altre attivita' professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorita', ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilita' da trasferire.
Nota all'art. 5: - Per il testo del comma 1 dell'art. 106 del testo unico bancario si veda in nota all'art. 1.