Art. 6.
          Cancellazione e sospensione cautelare dall'elenco
  1.  Nei  casi  di gravi violazioni di legge, di norme del decreto o
delle  disposizioni  emanate  ai  sensi  di  esso, l'UIC contesta gli
addebiti  all'interessato  e,  valutate le deduzioni presentate entro
trenta   giorni   dalla   contestazione,   propone  la  cancellazione
dall'elenco al Ministro dell'economia e delle finanze, che la dispone
con provvedimento motivato. La cancellazione non puo' essere disposta
trascorsi    diciotto   mesi   dalla   notificazione   dell'atto   di
contestazione.
  2. La cancellazione dall'elenco e' disposta dall'UIC, su istanza di
parte,  nel caso di cessazione dell'attivita' di agenzia in attivita'
finanziaria   ovvero  d'ufficio  in  caso  di  accertata  inattivita'
protrattasi  per  oltre un anno e nell'ipotesi prevista nell'articolo
3, comma 4.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, a seguito della
contestazione degli addebiti di cui al comma 1, su proposta dell'UIC,
puo'  disporre  la  sospensione  cautelare dall'elenco per un periodo
massimo di sessanta giorni, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.
  4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC
e  previa  comunicazione  della proposta stessa all'interessato, puo'
disporre  la  sospensione  delle persone fisiche iscritte nell'elenco
qualora  sia  emesso  decreto  di rinvio a giudizio per uno dei reati
che,  se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei
requisiti  di  onorabilita',  ovvero qualora sia stata applicata, con
provvedimento  non  definitivo,  una  misura  di prevenzione ai sensi
della  legge  31  maggio  1965,  n.  575 e successive modificazioni e
integrazioni.  La  sospensione  conserva  la  sua efficacia fino alla
definizione del giudizio.
  5.  La  sospensione  di  cui  al  comma 4 cessa nel caso in cui sia
emessa  sentenza,  anche  se non passata in giudicato, di non doversi
procedere,   di   assoluzione  o  di  annullamento  della  precedente
condanna,  ancorche'  con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di
revoca della misura di prevenzione.
 
          Nota all'art. 6:
              - La  legge  31 maggio 1965, n. 575 reca: "Disposizioni
          contro la mafia".