Art. 7. Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle banche, alle imprese di investimento, alle societa' di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 dicembre 2001 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 84.
Nota all'art. 7: - Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita) e' il seguente: "3. Chiunque esercita le attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.".