Art. 7.
                         Disposizioni finali
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26
maggio   1997,   n.  153,  chiunque  esercita  professionalmente  nei
confronti   del   pubblico   l'attivita'   di  agenzia  in  attivita'
finanziaria  senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3,
comma  1,  del  decreto  e'  punito  con  la reclusione da sei mesi a
quattro  anni  e  della  multa  da  lire quattro milioni a lire venti
milioni.
  2.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento  non si
applicano alle banche, alle imprese di investimento, alle societa' di
gestione  del  risparmio,  alle  SICAV, agli intermediari finanziari,
alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 13 dicembre 2001
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2002
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 84.
 
          Nota all'art. 7:
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo   26   maggio   1997,   n.   153  (Integrazione
          dell'attuazione  della  direttiva  91/308/CEE in materia di
          riciclaggio  dei  capitali  di  provenienza illecita) e' il
          seguente:
              "3.  Chiunque  esercita  le  attivita'  individuate dai
          decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1,
          lettera  c),  della  legge  6 febbraio  1996,  n. 52, senza
          essere  iscritto  nell'elenco  di cui al comma 2, e' punito
          con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa
          da lire quattro milioni a lire venti milioni.".