Art. 2. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 1. All'articolo 16, comma 2, lettera b), n. 4), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, la parola: "artistico" e' sostituita dalla seguente: "culturale".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 16 (Organizzazione mobile e speciale). - 1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. 2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in: a) comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di Corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti; b) comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze, che, secondo le disposizioni vigenti, assolvono, in particolare, compiti connessi con: 1) la partecipazione alle operazioni militari di cui all'art. 5 e le esigenze di carattere militare, sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di Stato maggiore della difesa e, limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a); 2) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamita'; 3) la tutela dell'ambiente; 4) la tutela del patrimonio culturale; 5) la tutela del lavoro; 6) l'osservanza delle norme comunitarie ed agroalimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento; 7) la repressione del falso nummario; 8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri; 9) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 21; 10) la tutela della salute; 11) l'espletamento ed il coordinamento di attivita' d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.".