Art. 2.
                      Modifiche all'articolo 16
           del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

  1.  All'articolo  16,  comma  2,  lettera  b),  n.  4), del decreto
legislativo  5  ottobre  2000,  n.  297,  la  parola:  "artistico" e'
sostituita dalla seguente: "culturale".
 
          Nota all'art. 2:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo  5 ottobre  2000,  n.  297  (vedasi  note  alle
          premesse),  come  modificato  dal  decreto  legislativo qui
          pubblicato:
              "Art.  16  (Organizzazione  mobile  e  speciale).  - 1.
          L'organizzazione   mobile   e  speciale  comprende  reparti
          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
          nell'ambito   delle   competenze  attribuite  all'Arma  dei
          carabinieri,   di   compiti   particolari  o  che  svolgono
          attivita'  di  elevata specializzazione, ad integrazione, a
          sostegno    o    con    il   supporto   dell'organizzazione
          territoriale.
              2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
                a) comando  unita'  mobili  e specializzate, retto da
          generale  di  Corpo d'armata, che esercita funzioni di alta
          direzione,  di  coordinamento  e di controllo nei confronti
          dei comandi di divisione dipendenti;
                b) comandi   di   divisione,  retti  da  generale  di
          divisione,   che   esercitano  funzioni  di  direzione,  di
          coordinamento  e  di  controllo  dei  reparti  alle dirette
          dipendenze,   che,   secondo   le   disposizioni   vigenti,
          assolvono, in particolare, compiti connessi con:
                  1)  la  partecipazione  alle operazioni militari di
          cui  all'art.  5 e le esigenze di carattere militare, sulla
          base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi
          stabiliti  dal  Capo  di  Stato  maggiore  della  difesa e,
          limitatamente   al   concorso  alla  difesa  integrata  del
          territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a);
                  2)  i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso
          di pubbliche calamita';
                  3) la tutela dell'ambiente;
                  4) la tutela del patrimonio culturale;
                  5) la tutela del lavoro;
                  6)   l'osservanza   delle   norme   comunitarie  ed
          agroalimentari,  ai  sensi del decreto legislativo 4 giugno
          1997, n. 143, e relativo regolamento;
                  7) la repressione del falso nummario;
                  8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri;
                  9)  le esigenze della Banca d'Italia ai sensi della
          legge 26 gennaio 1982, n. 21;
                  10) la tutela della salute;
                  11) l'espletamento ed il coordinamento di attivita'
          d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.".