Art. 3.
                      Modifiche all'articolo 27
           del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

  1.  All'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  I  rimanenti  ufficiali  hanno le attribuzioni e gli incarichi
determinati  dal  Comandante  generale, secondo le norme vigenti. Nel
quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e
la  propria  posizione  d'impiego  e  in  relazione  alle  specifiche
qualificazioni  cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale
e rilevante professionalita':
    a)  esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di
coordinamento  e  di  controllo delle unita' ordinamentali poste alle
loro dipendenze;
    b)  provvedono  alla  gestione  ed all'impiego delle risorse loro
assegnate  secondo  criteri di efficacia, efficienza ed economicita',
al   fine   di  assicurare  la  funzionalita'  del  servizio  per  il
conseguimento degli obiettivi istituzionali;
    c)  assumono  piena  responsabilita' per le direttive impartite e
per  i  risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei
comandi,  degli  uffici  o  delle  articolazioni  ordinative rette da
generale  o  colonnello,  hanno  anche  la responsabilita' di settori
funzionali,  svolgono  compiti di studio, e partecipano all'attivita'
dei  citati  superiori,  che  sostituiscono  in  caso  di  assenza  o
impedimento;
    d)  adottano  i  provvedimenti  loro  delegati  e  le  iniziative
connesse  con  l'espletamento  dei servizi d'istituto nell'ambito dei
comandi o dei settori cui sono preposti;
    e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore
gerarchico.".
 
          Nota all'art. 3:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  27  del  decreto
          legislativo  5 ottobre  2000,  n.  297  (vedasi  note  alle
          premesse),  come  modificato  dal  decreto  legislativo qui
          pubblicato:
              "Art.  27  (Altri  ufficiali). - 1. Gli ufficiali con i
          gradi  di  generale  di  divisione,  generale  di brigata e
          colonnello,  esercitano le competenze loro attribuite dalla
          legislazione  vigente,  dall'ordinamento  militare  nonche'
          quelle stabilite dal Comandante generale:
                a) svolgono   funzioni   di  comando,  direzione,  di
          coordinamento   e   di  controllo  dei  reparti  alle  loro
          dipendenze,  con  particolare  riguardo  a  quelli retti da
          ufficiali;
                b) adottano    gli    atti    ed    i   provvedimenti
          amministrativi    di   pertinenza   e   sono   responsabili
          dell'attivita'   amministrativa,   della   gestione  e  dei
          relativi  risultati,  anche in relazione ai poteri di spesa
          delegati   dal   Comandante   generale   nel  quadro  delle
          programmazioni a bilancio;
                c) nell'esercizio  delle  loro  funzioni  applicano i
          criteri  e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici
          con   il  grado  di  generale  di  Corpo  d'armata  e  sono
          responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.
              2.  I  rimanenti  ufficiali hanno le attribuzioni e gli
          incarichi  determinati  dal Comandante generale, secondo le
          norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il
          proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego
          e  in  relazione  alle  specifiche  qualificazioni  cui  si
          correlano  autonoma responsabilita' decisionale e rilevante
          professionalita':
                a) esercitano  compiti  di  comando, di direzione, di
          indirizzo,  di  coordinamento  e  di controllo delle unita'
          ordinamentali poste alle loro dipendenze;
                b) provvedono  alla  gestione  ed  all'impiego  delle
          risorse   loro  assegnate  secondo  criteri  di  efficacia,
          efficienza  ed  economicita',  al  fine  di  assicurare  la
          funzionalita'  del  servizio  per  il  conseguimento  degli
          obiettivi istituzionali;
                c) assumono  piena  responsabilita'  per le direttive
          impartite  e  per i risultati conseguiti e, nell'ambito del
          Comando   generale,  dei  comandi,  degli  uffici  o  delle
          articolazioni  ordinative  rette  da generale o colonnello,
          hanno  anche  la  responsabilita'  di  settori  funzionali,
          svolgono compiti di studio, e partecipano all'attivita' dei
          citati  superiori,  che  sostituiscono in casi di assenza o
          impedimento;
                d) adottano   i  provvedimenti  loro  delegati  e  le
          iniziative   connesse   con   l'espletamento   dei  servizi
          d'istituto  nell'ambito  dei comandi o dei servizi cui sono
          preposti;
                e) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri  al
          rispettivo superiore gerarchico.".