Art. 4. Modifiche dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di bilancio.".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 6 (Ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell'Accademia. 1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di bilancio.".