Art. 4.
                      Modifiche dell'articolo 6
           del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

  1.  All'articolo  6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.   La   consistenza   organica   degli   allievi   ufficiali
dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di bilancio.".
 
          Nota all'art. 4:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298  (vedasi  note  alle
          premesse),  come  modificato  dal  decreto  legislativo qui
          pubblicato:
              "Art.  6  (Ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo
          normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado
          di  sottotenente,  dagli allievi che abbiano completato con
          esito favorevole il ciclo formativo dell'Accademia.
              1-bis.  La consistenza organica degli allievi ufficiali
          dell'Accademia  e'  determinata annualmente con la legge di
          bilancio.".