Art. 5.
                      Modifiche all'articolo 26
           del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

  1.  All'articolo  26,  comma  3,  del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
  "L'anzianita'  di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della
Forza  armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi
previsti  dall'articolo  43,  commi  ventiduesimo  e  ventitresimo, e
dall'articolo  43-ter  della  legge  1  aprile  1981,  n. 121, per la
determinazione  del  trattamento  economico  all'atto del transito ai
sensi dei precedenti commi 1 e 2.".
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  26,  comma  3, del
          decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n. 298 (vedasi note
          alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato:
              "3.  Gli  ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2
          sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi
          definiti  annualmente  dal decreto interministeriale di cui
          al   comma   11   dell'art.   65  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1997,  n.  490, e successive modificazioni. Il
          loro  trasferimento  nel  ruolo tecnico-logistico ha luogo,
          con  riferimento  ai  ruoli  dell'Arma  dei carabinieri, ai
          sensi   dell'art.  56,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1997,  n.  490,  e  successive  modificazioni,
          ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio
          permanente, ai sensi dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto
          legislativo   30 dicembre   1997,   n.  490,  e  successive
          modificazioni.
              L'anzianita'  di  servizio  maturata  nei  ruoli  degli
          ufficiali  della  Forza  armata  di provenienza e' utile ai
          fini  del  computo dei periodi previsti dall'art. 43, commi
          22  e  23, e dall'art. 43-ter della legge 1 aprile 1981, n.
          121,   per  la  determinazione  del  trattamento  economico
          all'atto del transito ai sensi dei prcedenti commi 1 e 2.".
              - La  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  recante "Nuovo
          ordinamento  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n.
          100,  supplemento  ordinario; si riporta il testo dell'art.
          43, commi 22 e 23:
              "Ai  funzionari  del ruolo dei Commissari ed equiparati
          della  Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza
          demerito  per  quindici  anni, e' attribuito il trattamento
          economico spettante al primo dirigente.
              Ai  funzionari  del  ruolo dei Commissari ed equiparati
          della  Polizia  di  Stato  e ai primi dirigenti che abbiano
          prestato  servizio  senza demerito per venticinque anni, e'
          attribuito  il trattamento economico spettante al dirigente
          superiore.".
              - Si  riporta  l'art. 43-ter della legge 1 aprile 1981,
          n.  121,  aggiunto dal decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157,
          convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
          legge 3 luglio 2001, n. 250:
              "Art.  43-ter.  -  1.  Fermo  restando  quanto previsto
          all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere
          dal  1  aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari
          ed  equiparati  della Polizia di Stato che abbiano prestato
          servizio  senza  demerito per tredici anni e' attribuito lo
          stipendio   spettante   al  primo  dirigente.  Ai  medesimi
          funzionari  e  ai  primi  dirigenti  che  abbiano  prestato
          servizio  senza demerito per ventitre anni e' attribuito lo
          stipendio  spettante  al  dirigente  superiore. Il predetto
          trattamento  e' riassorbito al momento dell'acquisizione di
          quello   previsto   dai   medesimi   commi  ventiduesimo  e
          ventitreesimo  del  predetto  art.  43  e  non  costituisce
          presupposto   per   la  determinazione  della  progressione
          economica.
              2.  A  decorrere  dal  1  aprile 2001 ai funzionari del
          ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e
          ai  primi  dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai
          commi   vendiduesimo   e  ventitreesimo  dell'art.  43,  lo
          stipendio  e'  determinato,  se  piu' favorevole sulla base
          dell'art.  4,  comma  terzo, del decreto-legge 27 settembre
          1982,  n.  681,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          20 novembre  1982,  n.  869,  prescindendo dalla promozione
          alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
              3.   Ai   sensi   dell'art.  43,  comma  sedicesimo,  i
          trattamenti  di  cui  ai  commi 1 e 2 del presente articolo
          sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche
          ai  funzionari  e  ufficiali  delle  altre Forze di polizia
          previste dall'art. 16.".