Art. 5. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitresimo, e dall'articolo 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'art. 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'art. 43, commi 22 e 23, e dall'art. 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei prcedenti commi 1 e 2.". - La legge 1 aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 43, commi 22 e 23: "Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per venticinque anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.". - Si riporta l'art. 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121, aggiunto dal decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 luglio 2001, n. 250: "Art. 43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1 aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per tredici anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per ventitre anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto art. 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. 2. A decorrere dal 1 aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi vendiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43, lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base dell'art. 4, comma terzo, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. 3. Ai sensi dell'art. 43, comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'art. 16.".