Art. 2.

1.  All'articolo  165  del  codice  penale  militare  di guerra, come
sostituito  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  d), della legge 31
gennaio 2002, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai  fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato
si  intende  il  conflitto  in  cui  una  almeno  delle  parti fa uso
militarmente  organizzato  e  prolungato  delle armi nei confronti di
un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche.
In   attesa   dell'emanazione   di   una   normativa  che  disciplini
organicamente  la  materia,  le  disposizioni  del presente titolo si
applicano  alle  operazioni  militari  armate svolte all'estero dalle
forze armate italiane".