Art. 3.

1.  All'articolo  185-bis  del  codice  penale  militare  di  guerra,
introdotto  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  g), della legge 31
gennaio  2002,  n.  6,  le  parole:  "da  uno"  sono sostituite dalle
seguenti: "da due".

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 27 febbraio 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Martino, Ministro della difesa
                              Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli