Art. 3.
1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  1.720  milioni  annue  a  decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002
e  2003  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.