(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                                Lotta 
 
   1. Le  parti  interessate  provvederanno  affinche',  in  caso  di
incidente industriale o di una sua imminente minaccia, siano adottati
adeguati  provvedimenti  di  emergenza,   il   prima   possibile   ed
utilizzando i metodi piu' efficaci, per contenere e  minimizzare  gli
effetti. 
   2. In caso  di  incidente  industriale  o  di  una  sua  imminente
minaccia,   causante    o    suscettibile    di    causare    effetti
transfrontalieri,  le  Parti  interessate  si  accerteranno  che  gli
effetti siano valutati - se del caso con azioni in comune, al fine di
adottare adeguate misure di lotta. Le Parti interessate faranno  ogni
sforzo per coordinare le loro misure di risposta.