(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                        Assistenza reciproca 
 
   1. Se una Parte necessita di assistenza in caso  di  un  incidente
industriale,  essa  puo'  chiedere  assistenza  alle   altre   parti,
indicando la pOrtata ed il tipo di assistenza  richiesta.  Una  Parte
alla  quale  e'  stata  indirizzata  una  richiesta  di   assistenza,
decidera' con prontezza ed informera' la Parte richiedente  se  4  in
grado di fornire l'assistenza richiesta ed indichera' la portata ed i
termini dell'assistenza che potrebbe fornire. 
   2. Le Parti interessate coopereranno in  vista  di  agevolare  una
rapida fornitura  dell'assistenza  stabilita  di  comune  accordo  al
paragrafo  i  del  presente  Articolo,  compresi,  se  del   caso   i
provvedimenti volti  a  minimizzare  le  conseguenze  e  gli  effetti
dell'incidente  industriale  ed  a  fornire  un'assistenza  generale.
Qualora le Parti non abbiano accordi bilaterali o  multilaterali  che
regolamentano le loro intese  per  la  prestazione  di  un'assistenza
reciproca, l'assistenza sara' fornita in conformita' con l'Annesso  X
al presente documento, a meno che le Parti non decidano diversamente.