(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                         Ricerca e sviluppo 
 
   Le  Parti,  come  appropriato,  inizieranno  e  coopereranno  allo
svolgimento di ricerche, ed allo, sviluppo di metodi e di  tecnologie
per la  prevenzione,  la  preparazione  e  la  lotta  agli  incidenti
industriali. A tal  fine  le  Parti  incoraggeranno  e  promuoveranno
attivamente la cooperazione scientifica e tecnologica,  ivi  compresa
la ricerca su procedimenti meno a  rischio  in  vista  di  ridurre  i
rischi da incidenti e  prevenire  e  limitare  le  conseguenze  degli
incidenti industriali.