(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                           Diritto di voto 
 
   1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2  del  presente
articolo, le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto. 
   2. Le Organizzazioni d'integrazione economica  regionale  definite
all'Articolo 27 , nei settori di  loro  competenza,  dispongono,  per
esercitare il loro diritto di voto, di un  numero  di  voti  pari  al
numero  dei  loro  Stati  membri  che  sono   Parti   alla   presente
Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto  di
voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.