(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
       Limitazioni relative alla comunicazione di informazioni 
 
   1. Le norme della presente Convenzione non pregiudicano i  diritti
o  gli  obblighi  delle  parti  di,  tutelare  secondo  le  leggi,  i
regolamenti,  le  disposizioni  amministrative  o  le  prassi  legali
accettate o in vigore a livello nazionale, e  secondo  i  regolamenti
internazionali  applicabili,  le  informazioni   relative   ai   dati
personali,  al  segreto,  industriale  e  commerciale,  compresa   la
proprieta' intellettuale o la sicurezza nazionale. 
   2. Tuttavia, qualora una Parte decida di fornire  informazioni  in
tal modo tutelate  ad  un'altra  Parte,  la  Parte  che  riceve  tali
informazioni tutelate rispetta  il  loro  carattere  riservato  e  le
condizioni  legate  alla   loro   comunicazione   e   utilizza   tali
informazioni per il solo fine per il quale sono state fornite.