(Annesso VII)
                             ANNESSO VII 
MISURE DI PREPARAZIONE ALLE SITUAZIONI  DI  EMERGENZA  IN  ATTUAZIONE
                           DELL'ARTICOLO 8 
 
   1. Tutti i piani di emergenza sia sul  sito  che  all'esterno  dei
sito, dovranno essere coordinati  in  maniera  tale  da  fornire  una
risposta globale ed efficace agli incidenti industriali. 
   2. I piani di emergenza dovrebbero includere le azioni  necessarie
per localizzare le emergenze e prevenire o ridurre al minimo  i  loro
effetti transfrontalieri. Essi dovrebbero altresi'  includere  misure
per avvisare  la  popolazione,  e,  qualora  appropriato,  misure  di
evacuazione, altre azioni di  protezione  o  di  soccorso  e  servizi
sanitari. 
   3. I piani di emergenza dovrebbero fornire ai personale  in  situ,
alle persone che potrebbero essere colpite all'esterno  dei  sito  ed
alle  forze  di  soccorso,  dettagli  sulle  procedure  tecniche   ed
organizzative appropriate per far fronte nel  caso  di  un  incidente
industriale  suscettibile  di  avere  effetti   transfrontalieri,   e
prevenire e ridurre al minimo gli effetti sulla popolazione, sia  sul
sito che fuori di esso. 
   4. I piani di emergenza attuabili sul sito potrebbero includere ad
esempio le seguenti misure: 
   a) indicazione delle competenze e le responsabilita' organizzative
sul sito in caso di emergenze; 
   b) descrizione dei passi da intraprendere  in  caso  di  incidenti
industriali o di minaccia imminente di tali  incidenti,  al  fine  di
tenere a bada la situazione o, evento,  oppure  indicare  dove  poter
reperire tale descrizione; 
   c) illustrazione dei materiale e delle risorse disponibili; 
   d) indicare i provvedimenti da prendere per allertare  rapidamente
in caso di incidente industriale, l'autorita' pubblica incaricata dei
primi soccorsi fuori dei sito, nonche' ii  tipo  di  informazioni  da
comunicare nella fase di allerta iniziale e le misure da prendere  in
vista di fornire informazioni piu'  dettagliate  non  appena  saranno
divenute disponibili; 
   e) indicare i provvedimenti previsti per formare il personale alle
funzioni che sara' chiamato a svolgere. 
   5.  I  piani  di  emergenza  applicabili  all'esterno  de],   sito
potrebbero ad esempio contenere le seguenti misure: 
   a) Indicare le competenze e le responsabilita' organizzative fuori
dal sito in caso  di  situazione  di  emergenza,  in  particolare  le
modalita' d'integrazione con i piani applicabili in situ; 
   b) indicare i metodi e le procedure da  seguire  il  personale  di
soccorso ed il personale medico; 
   c) indicare i metodi da attuare  per  determinare  rapidamente  la
zona colpita; 
   d) indicare le  disposizioni  da  adottare  affinche'  l'incidente
industriale  sia  prontamente  notificato  alle   Parti   colpite   o
suscettibili di esserlo  e  affinche'  questo  collegamento  sia  poi
mantenuto; 
   e) individuare le risorse necessario per eseguire 'ii piano ed  il
dispositivo di coordinamento; 
   f) indicare le disposizioni previste per  informare  il  pubblico,
compreso, se del caso,  il  dispositivo  previsto  per  completare  e
ri-divulgare  le   informazioni   gia'   comunicate   in   attuazione
dell'Articolo 9; 
   g) indicare le disposizioni previste in materia di formazione e di
esercizi. 
   6. I piani  di  emergenza  potrebbero  includere  misure  per:  la
gestione, la raccolta, la pulizia, l'immagazzinaggio, la rimozione  e
l'eliminazione in sicurezza delle sostanze a rischio e del  materiale
contaminato, nonche' il ripristino.