ANNESSO VII MISURE DI PREPARAZIONE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8 1. Tutti i piani di emergenza sia sul sito che all'esterno dei sito, dovranno essere coordinati in maniera tale da fornire una risposta globale ed efficace agli incidenti industriali. 2. I piani di emergenza dovrebbero includere le azioni necessarie per localizzare le emergenze e prevenire o ridurre al minimo i loro effetti transfrontalieri. Essi dovrebbero altresi' includere misure per avvisare la popolazione, e, qualora appropriato, misure di evacuazione, altre azioni di protezione o di soccorso e servizi sanitari. 3. I piani di emergenza dovrebbero fornire ai personale in situ, alle persone che potrebbero essere colpite all'esterno dei sito ed alle forze di soccorso, dettagli sulle procedure tecniche ed organizzative appropriate per far fronte nel caso di un incidente industriale suscettibile di avere effetti transfrontalieri, e prevenire e ridurre al minimo gli effetti sulla popolazione, sia sul sito che fuori di esso. 4. I piani di emergenza attuabili sul sito potrebbero includere ad esempio le seguenti misure: a) indicazione delle competenze e le responsabilita' organizzative sul sito in caso di emergenze; b) descrizione dei passi da intraprendere in caso di incidenti industriali o di minaccia imminente di tali incidenti, al fine di tenere a bada la situazione o, evento, oppure indicare dove poter reperire tale descrizione; c) illustrazione dei materiale e delle risorse disponibili; d) indicare i provvedimenti da prendere per allertare rapidamente in caso di incidente industriale, l'autorita' pubblica incaricata dei primi soccorsi fuori dei sito, nonche' ii tipo di informazioni da comunicare nella fase di allerta iniziale e le misure da prendere in vista di fornire informazioni piu' dettagliate non appena saranno divenute disponibili; e) indicare i provvedimenti previsti per formare il personale alle funzioni che sara' chiamato a svolgere. 5. I piani di emergenza applicabili all'esterno de], sito potrebbero ad esempio contenere le seguenti misure: a) Indicare le competenze e le responsabilita' organizzative fuori dal sito in caso di situazione di emergenza, in particolare le modalita' d'integrazione con i piani applicabili in situ; b) indicare i metodi e le procedure da seguire il personale di soccorso ed il personale medico; c) indicare i metodi da attuare per determinare rapidamente la zona colpita; d) indicare le disposizioni da adottare affinche' l'incidente industriale sia prontamente notificato alle Parti colpite o suscettibili di esserlo e affinche' questo collegamento sia poi mantenuto; e) individuare le risorse necessario per eseguire 'ii piano ed il dispositivo di coordinamento; f) indicare le disposizioni previste per informare il pubblico, compreso, se del caso, il dispositivo previsto per completare e ri-divulgare le informazioni gia' comunicate in attuazione dell'Articolo 9; g) indicare le disposizioni previste in materia di formazione e di esercizi. 6. I piani di emergenza potrebbero includere misure per: la gestione, la raccolta, la pulizia, l'immagazzinaggio, la rimozione e l'eliminazione in sicurezza delle sostanze a rischio e del materiale contaminato, nonche' il ripristino.