(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                     Preparazione alle emergenze 
 
   1. Le parti adotteranno tutti gli  appropriati  provvedimenti  per
stabilire e mantenere un'adeguata preparazione alle emergenze per far
fronte agli incidenti industriali. Le Parti si accerteranno che siano
adottate  misure  di  preparazione,   per   attenuare   gli   effetti
transfrontalieri di tali incidenti, e che  gli  operatori  effettuino
operazioni  di  controllo  in  loco.  Tali   provvedimenti   potranno
includere, senza tuttavia limitarvisi, quelli di cui all'Annesso  VII
nel presente documento.  In  particolare,  le  Parti  interessate  si
informeranno la vicenda dei loro piani di emergenza. 
   2. La  Parte  di  origine  provvedera',  per  quanto  riguarda  le
attivita' a rischio, alla preparazione 'ed all'attuazione  dei  piani
di emergenza in loco, comprese adeguate  misure  di  lotta  ed  altri
provvedimenti   per   prevenire    e    minimizzare    gli    effetti
transfrontalieri. La Parte  di  origine  fornira'  alle  altre  Parti
interessate, gli elementi in suo possesso per l'elaborazione di piani
di emergenza. 
   3. Ciascuna Parte provvedera', per quanto riguarda le attivita'  a
rischio, alla preparazione ed all'attuazione di  piani  di  emergenza
fuori del sito, comprese le misure da adottare  nell'ambito  del  suo
territorio per prevenire e minimizzare gli effetti  transfrontalieri.
Nel preparare questi piani, dovra' tenersi  conto  delle  conclusioni
dell'analisi  e  della  valutazione,  in  particolare  le   questioni
stabilite all'Annesso V, paragrafo 2, sottoparagrafi (1)  a  (5).  Le
Parti interessate faranno ogni sforzo affinche'  questi  piani  siano
compatibili. Laddove opportuno, piani di emergenza  in  comune  fuori
del sito dovranno essere progettati' al fine di facilitare l'adozione
di adeguati misure di lotta. 
   4. I piani  di  emergenza  dovranno  essere  passati  in  rassegna
regolarmente o qualora le circostanze lo richiedano in considerazione
dell'esperienza acquisita trattando casi di emergenza sopravvenuti.