Art. 2. Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".