Art. 2.
              Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

  1.  Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito
il seguente:
  "Art.  5-bis.  - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente
dal  pagamento  del  contributo unificato di cui all'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.".