Art. 3.
                Modifiche all'articolo 71 delle norme
            di attuazione del codice di procedura civile

  1.  Nell'articolo  71  delle  norme  di  attuazione  del  codice di
procedura  civile,  approvato  con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368,  e  successive  modificazioni,  le parole: "l'indicazione delle
parti,"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "l'indicazione  delle
generalita' delle parti e del codice fiscale,".