Art. 3. Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile 1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: "l'indicazione delle parti," sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione delle generalita' delle parti e del codice fiscale,".