Art. 4.
                          Norma transitoria

  1.  Per  i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data
di  entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, gia'
iscritti  a ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si
e'  avvalsa  della facolta' di versare il contributo nella misura del
50  per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a
rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.