Art. 4. Norma transitoria 1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si e' avvalsa della facolta' di versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.