Art. 2. Contributo sugli oneri finanziari 1. La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge e' disposta, su istanza dell'impresa interessata, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei criteri di priorita' di cui all'articolo 3 e dei limiti di cumulo dei benefici di cui all'articolo 4. 2. Le relative istanze devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di inammissibilita' al beneficio, e devono contenere l'indicazione di altre provvidenze eventualmente disposte in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea per la medesima commessa, anche a favore dell'impresa esecutrice dei lavori. 3. Il decreto di cui al comma 1, a valere sulle disponibilita' finanziarie recate dall'articolo 3, comma 4, della legge indica l'importo del contributo nella misura pari alla differenza fra due piani d'ammortamento dodecennali a rate costanti, calcolati sull'80 per cento del prezzo dei lavori, l'uno al tasso d'interesse commerciale di riferimento (C.I.R.R.) vigente alla data di stipula del contratto di costruzione o trasformazione e l'altro ad un tasso inferiore, al massimo, del 3,80 per cento annuo per le costruzioni di valore contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 superiore ai 10 milioni di euro e dell'1,9 per cento negli altri casi, secondo le disposizioni del comma 4. 4. La misura dell'abbattimento del tasso d'interesse commerciale di riferimento da applicare ai fini della quantificazione del contributo e' determinata nei singoli casi in base al calcolo dell'elemento di aiuto del contributo di cui all'articolo 3 della legge secondo la metodologia all'uopo applicata dalla Commissione europea ed e' proporzionalmente ridotta, rispetto ai valori indicati nel comma precedente, qualora l'elemento di aiuto corrispondente superi, a seconda dei casi, il 9 per cento o il 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto.
Note all'art. 2, comma 3: - Per l'art. 2 della legge n. 522/1999 si veda nelle note alle premesse.