Art. 2.
                  Contributo sugli oneri finanziari

  1.  La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge
e'  disposta,  su  istanza  dell'impresa interessata, con decreto del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, nel rispetto dei
criteri di priorita' di cui all'articolo 3 e dei limiti di cumulo dei
benefici di cui all'articolo 4.
  2.  Le relative istanze devono essere presentate al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  entro  il termine di trenta giorni
dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di
inammissibilita'  al  beneficio,  e devono contenere l'indicazione di
altre  provvidenze  eventualmente disposte in Italia o in altri Paesi
dell'Unione   europea  per  la  medesima  commessa,  anche  a  favore
dell'impresa esecutrice dei lavori.
  3.  Il  decreto  di  cui  al comma 1, a valere sulle disponibilita'
finanziarie  recate  dall'articolo 3,  comma  4,  della  legge indica
l'importo  del  contributo  nella misura pari alla differenza fra due
piani  d'ammortamento  dodecennali a rate costanti, calcolati sull'80
per   cento  del  prezzo  dei  lavori,  l'uno  al  tasso  d'interesse
commerciale  di  riferimento  (C.I.R.R.) vigente alla data di stipula
del  contratto  di costruzione o trasformazione e l'altro ad un tasso
inferiore, al massimo, del 3,80 per cento annuo per le costruzioni di
valore  contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge
28 dicembre  1999,  n. 522 superiore ai 10 milioni di euro e dell'1,9
per cento negli altri casi, secondo le disposizioni del comma 4.
  4. La misura dell'abbattimento del tasso d'interesse commerciale di
riferimento da applicare ai fini della quantificazione del contributo
e'  determinata  nei singoli casi in base al calcolo dell'elemento di
aiuto  del  contributo  di  cui all'articolo 3 della legge secondo la
metodologia  all'uopo  applicata  dalla  Commissione  europea  ed  e'
proporzionalmente  ridotta,  rispetto  ai  valori  indicati nel comma
precedente,  qualora  l'elemento  di  aiuto  corrispondente superi, a
seconda  dei  casi,  il  9  per  cento  o il 4,5 per cento del valore
contrattuale prima dell'aiuto.
 
          Note all'art. 2, comma 3:
              - Per  l'art.  2  della legge n. 522/1999 si veda nelle
          note alle premesse.