Art. 3.
                        Criteri di priorita'

  1.  I benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge sono concessi
alle  iniziative  in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000, o
in  tale  anno  avviate,  secondo  i  criteri  di priorita' in ordine
indicati:
    a)  le  iniziative sono assistite secondo l'ordine dato dal grado
di avanzamento globale dei lavori piu' elevato;
    b)  nel caso in cui piu' iniziative risultino avere pari grado di
priorita'  determinato  ai sensi della lettera a), sono assistite con
precedenza quelle che assicurano i piu' elevati standard di sicurezza
in conformita' alla politica comunitaria ed internazionale in materia
e  dotate  di  elevata  tecnologia  per la salvaguardia dell'ambiente
marino.  In tale ambito sono assistiti con priorita' gli investimenti
finalizzati  alla  costruzione  o  trasformazione  di navi cisterna a
basso   impatto  ambientale  rispetto  a  quelli  relativi  ad  altre
tipologie navali;
    c)  nel caso in cui piu' iniziative risultino avere pari grado di
priorita'  determinato  ai sensi della lettera b), sono assistite con
priorita'  le  iniziative  che  tutelano  maggiormente  gli interessi
occupazionali.   A   tal   fine  sono  assistiti  con  priorita'  gli
investimenti  realizzati  presso  realta' industriali che, in base al
carico  di lavoro acquisito ed in corso di svolgimento, attraverso la
commessa  oggetto  di  benefici  possano migliorare o stabilizzare il
tasso di occupazione.
  2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'ordine  delle  iniziative
prioritarie  ai  sensi  del  comma  1,  lettera a), le istanze di cui
all'articolo  1,  comma  2, ed all'articolo 2, comma 2, devono essere
corredate   da  apposita  attestazione  rilasciata  da  organismo  di
classifica   riconosciuto   ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo  30  agosto  1998, n. 314, come modificato, relativa allo
stato  di  avanzamento  dei lavori alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
 
          Note all'art. 3, comma 2:
              - L'art.  3  del  decreto legislativo n. 314/1998 cosi'
          recita:
              "Art.   3  (Riconoscimento).  -  1.  Il  Ministero  dei
          trasporti   e   della  navigazione,  sentito  il  Ministero
          dell'ambiente   per   la  materia  di  propria  competenza,
          riconosce gli organismi che si conformano ai criteri di cui
          all'allegato 3.
              2.   Gli   organismi   richiedenti   il  riconoscimento
          presentano  istanza  al  Ministero  dei  trasporti  e della
          navigazione secondo le modalita' e le procedure determinate
          con  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
          di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente, da adottarsi
          entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto.
              3.  Il  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione
          comunica  alla  Commissione e agli Stati membri dell'Unione
          europea  gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento
          ai sensi del presente articolo.".