Art. 3. Criteri di priorita' 1. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge sono concessi alle iniziative in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000, o in tale anno avviate, secondo i criteri di priorita' in ordine indicati: a) le iniziative sono assistite secondo l'ordine dato dal grado di avanzamento globale dei lavori piu' elevato; b) nel caso in cui piu' iniziative risultino avere pari grado di priorita' determinato ai sensi della lettera a), sono assistite con precedenza quelle che assicurano i piu' elevati standard di sicurezza in conformita' alla politica comunitaria ed internazionale in materia e dotate di elevata tecnologia per la salvaguardia dell'ambiente marino. In tale ambito sono assistiti con priorita' gli investimenti finalizzati alla costruzione o trasformazione di navi cisterna a basso impatto ambientale rispetto a quelli relativi ad altre tipologie navali; c) nel caso in cui piu' iniziative risultino avere pari grado di priorita' determinato ai sensi della lettera b), sono assistite con priorita' le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali. A tal fine sono assistiti con priorita' gli investimenti realizzati presso realta' industriali che, in base al carico di lavoro acquisito ed in corso di svolgimento, attraverso la commessa oggetto di benefici possano migliorare o stabilizzare il tasso di occupazione. 2. Ai fini della determinazione dell'ordine delle iniziative prioritarie ai sensi del comma 1, lettera a), le istanze di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, devono essere corredate da apposita attestazione rilasciata da organismo di classifica riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, come modificato, relativa allo stato di avanzamento dei lavori alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 3, comma 2: - L'art. 3 del decreto legislativo n. 314/1998 cosi' recita: "Art. 3 (Riconoscimento). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministero dell'ambiente per la materia di propria competenza, riconosce gli organismi che si conformano ai criteri di cui all'allegato 3. 2. Gli organismi richiedenti il riconoscimento presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le modalita' e le procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica alla Commissione e agli Stati membri dell'Unione europea gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo.".