Art. 4. Cumulo dei benefici 1. Nel caso di istanze, relative alla medesima commessa, volte all'ottenimento in misura parziale dei benefici di cui all'articolo 2 ed all'articolo 3 della legge e di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, come richiamati dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, nonche' di quelli previsti dall'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modifiche ed integrazioni, i benefici da accordarsi non devono complessivamente superare, in termini di equivalente aiuto, il massimale espresso in percentuale del valore contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e pari al 9 per cento di tale valore per i contratti di costruzione navale con valore superiore ai 10 milioni di euro, e del 4,5 per cento negli altri casi, tenuto conto anche delle provvidenze eventualmente accordate da altri Paesi dell'Unione europea. 2. Per le iniziative in relazione alle quali le imprese navalmeccaniche abbiano presentato istanza volta ad ottenere i contributi di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, come convertito e prorogato, e' consentito alle imprese stesse, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, rinunciare irrevocabilmente, in tutto o in parte, al contributo, nel rispetto delle pertinenti norme e procedure. In tal caso eventuali benefici relativi alla medesima iniziativa richiesti ai sensi della legge saranno ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1. 3. Nel caso di cumulo di piu' benefici parziali, l'osservanza del massimale indicato al comma 1 e' verificata sulla base delle metodologie di calcolo dell'elemento d'aiuto a tal fine impiegate dai competenti servizi dell'Unione europea ed e' perseguita attraverso una riduzione proporzionale dell'ammontare massimo del credito di imposta concedibile ai sensi dell'articolo 1 ovvero dell'abbattimento del tasso di interesse commerciale di riferimento (C.I.R.R.) di cui all'articolo 2. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge, i benefici della medesima sono invece esclusi per le navi in relazione alla cui costruzione o trasformazione siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
Note all'art. 4, comma 1: - L'art. 3 del decreto-legge n. 564/1993 convertito della legge n. 132/1994 cosi' recita: "Art. 3. - 1. Per le nuove costruzioni delle unita' di cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale e' rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU. 2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994. 3. Qualora la Commissione delle Comunita' economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto. 4. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia. 5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unita' di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unita' senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa. 6. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione.". - L'art. 4 del decreto-legge n. 564/1993 convertito della legge n. 132/1994 cosi' recita: "Art. 4. - 1. Per le iniziative di trasformazione delle unita' indicate all'art. 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unita' indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purche' i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire. 3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994. 4. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto. 5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'art. 3, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.". - Per la legge n. 522/1998 vedi nelle note alle premesse. - L'art. 5 della legge n. 261/1997 cosi' recita: "Art. 5. - 1. E' istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio. 2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unita' navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresi' ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi. 3. La garanzia del Fondo puo' essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata. 4. Le condizioni e le modalita' dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed e' alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilita' del Fondo stesso. 6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.". - Per l'art. 2 della legge n. 522/1999 vedasi nelle note alle premesse. Note all'art. 4, comma 2: - Per gli articoli 3 e 4 della legge n. 132/1994 vedi nelle note all'art. 4, comma 1.