Art. 4.
                         Cumulo dei benefici

  1.  Nel  caso  di  istanze,  relative alla medesima commessa, volte
all'ottenimento in misura parziale dei benefici di cui all'articolo 2
ed  all'articolo 3  della  legge  e  di  cui  agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge  24 dicembre  1993,  n.  564,  convertito  dalla  legge
22 febbraio  1994,  n.  132,  come richiamati dalla legge 28 dicembre
1999,  n. 522, nonche' di quelli previsti dall'articolo 5 della legge
31 luglio  1997,  n.  261,  e successive modifiche ed integrazioni, i
benefici  da  accordarsi  non  devono  complessivamente  superare, in
termini  di  equivalente  aiuto, il massimale espresso in percentuale
del  valore  contrattuale  determinato ai sensi dell'articolo 2 della
legge  28 dicembre 1999, n. 522, e pari al 9 per cento di tale valore
per  i  contratti  di  costruzione  navale con valore superiore ai 10
milioni  di  euro, e del 4,5 per cento negli altri casi, tenuto conto
anche  delle  provvidenze  eventualmente  accordate  da  altri  Paesi
dell'Unione europea.
  2.   Per   le   iniziative  in  relazione  alle  quali  le  imprese
navalmeccaniche  abbiano  presentato  istanza  volta  ad  ottenere  i
contributi  di  cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto-legge 24
dicembre  1993,  n.  564,  come convertito e prorogato, e' consentito
alle  imprese  stesse,  nel  termine di trenta giorni dall'entrata in
vigore  del  presente  regolamento,  rinunciare  irrevocabilmente, in
tutto  o in parte, al contributo, nel rispetto delle pertinenti norme
e  procedure.  In  tal caso eventuali benefici relativi alla medesima
iniziativa  richiesti  ai  sensi  della legge saranno ammissibili nei
limiti ed alle condizioni di cui al comma 1.
  3.  Nel  caso di cumulo di piu' benefici parziali, l'osservanza del
massimale  indicato  al  comma  1  e'  verificata  sulla  base  delle
metodologie di calcolo dell'elemento d'aiuto a tal fine impiegate dai
competenti  servizi  dell'Unione  europea ed e' perseguita attraverso
una  riduzione  proporzionale  dell'ammontare  massimo del credito di
imposta concedibile ai sensi dell'articolo 1 ovvero dell'abbattimento
del  tasso  di interesse commerciale di riferimento (C.I.R.R.) di cui
all'articolo 2.
  4.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo 3, comma 3, della
legge,  i  benefici della medesima sono invece esclusi per le navi in
relazione  alla cui costruzione o trasformazione siano state concesse
agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
 
          Note all'art. 4, comma 1:
              - L'art.  3  del  decreto-legge  n. 564/1993 convertito
          della legge n. 132/1994 cosi' recita:
              "Art.  3. - 1. Per le nuove costruzioni delle unita' di
          cui  all'art.  2,  il Ministro della marina mercantile puo'
          concedere  alle  imprese  di  costruzione navale nazionali,
          iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge
          14 giugno  1989,  n.  234,  per  i contratti di costruzione
          stipulati  nel  periodo  dal  1 gennaio 1991 al 31 dicembre
          1994,  un  contributo,  calcolato  sul  valore contrattuale
          prima  dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno
          1991  ed  al  9  per  cento  per  gli  anni 1992 e 1993. La
          predetta  percentuale  e'  rispettivamente ridotta al 9 per
          cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992
          e  1993  per  le  commesse  relative a nuove costruzioni di
          valore inferiore ai 10 milioni di ECU.
              2.  Il  Ministro  della  marina mercantile, con proprio
          decreto,  tenuto  conto  di  quanto  disposto  dall'art. 4,
          paragrafo  3, della direttiva CEE, determina le aliquote di
          contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno
          1994.
              3.  Qualora  la  Commissione delle Comunita' economiche
          europee  richieda  la notifica preventiva delle proposte di
          singoli  aiuti  ai  sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della
          direttiva  CEE,  la  concessione dell'aiuto e' sospesa fino
          alla  comunicazione  agli  interessati  dell'autorizzazione
          della  Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo
          stesso aiuto.
              4.  Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
          con  proprio  decreto,  aliquote  di contributo superiori a
          quelle  indicate  nel  presente  articolo  per  le commesse
          provenienti  da  Paesi  in via di sviluppo, previa notifica
          alla  CEE,  sempre  che  ricorrano  le  condizioni previste
          dall'art.   4,   paragrafo   7,   della   direttiva  CEE  e
          l'iniziativa  sia  conforme  agli  indirizzi di politica di
          cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in
          materia.
              5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa
          alla  costruzione  di  unita'  di  valore  inferiore  ai 10
          milioni  di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in
          concorrenza   con   una   o   piu'  imprese  di  Paesi  non
          appartenenti  alla Comunita' economica europea, il Ministro
          della   marina   mercantile,  previa  autorizzazione  della
          Commissione   delle   Comunita'  economiche  europee,  puo'
          elevare  l'aliquota  di  contribuzione applicabile per tali
          unita'  senza  tuttavia superare l'aliquota prevista per le
          commesse   di  valore  superiore  ai  10  milioni  di  ECU,
          sempreche'  l'impresa  stessa provi che tale elevazione del
          livello  di  aiuto  e'  necessaria  a  contrastare nel caso
          specifico  la  concorrenza extracomunitaria ed a consentire
          l'acquisizione della commessa.
              6.  Il contributo e' riferito alla data di stipulazione
          del contratto di costruzione.".
              - L'art.  4  del  decreto-legge  n. 564/1993 convertito
          della legge n. 132/1994 cosi' recita:
              "Art. 4. - 1. Per le iniziative di trasformazione delle
          unita'    indicate    all'art.    2,    rispondenti    alle
          caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il
          Ministro   della  marina  mercantile  puo'  concedere  alle
          imprese   navalmeccaniche  nazionali,  iscritte  agli  albi
          speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n.
          234,  per lavori commessi nel periodo dal 1 gennaio 1991 al
          31 dicembre   1994  un  contributo,  calcolato  sul  valore
          contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento
          per  l'anno  1991  ed  al 4,5 per cento per gli anni 1992 e
          1993.
              2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori
          di  trasformazione  navale  riguardanti  unita' indicate al
          comma  stesso,  aventi,  prima della trasformazione, stazza
          lorda  internazionale  non inferiore alle 1.000 tonnellate,
          purche' i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del
          piano  di  carico, dello scafo, del sistema di propulsione,
          delle  cabine  e  servizi  dei passeggeri ed abbiano valore
          contrattuale  complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai
          2.500.000.000 di lire.
              3.  Con  il  decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono
          stabilite  le  aliquote  di  contribuzione  da applicare ai
          contratti stipulati nell'anno 1994.
              4.  Il contributo e' riferito alla data di stipulazione
          del contratto.
              5.   Qualora,  per  l'assunzione  di  un'iniziativa  di
          trasformazione  navale, un'impresa navalmeccanica nazionale
          sia  in  concorrenza  con  una  o piu' imprese di Paesi non
          appartenenti  alla  Comunita'  europea,  il  Ministro della
          marina  mercantile, previa autorizzazione della Commissione
          delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota
          di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare
          l'aliquota  prevista  dal  comma  1 dell'art. 3, sempreche'
          l'impresa  stessa  provi che tale elevazione del livello di
          aiuto  e'  necessaria  a  contrastare nel caso specifico la
          concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione
          della commessa.".
              - Per  la  legge  n.  522/1998  vedi  nelle  note  alle
          premesse.
              - L'art. 5 della legge n. 261/1997 cosi' recita:
              "Art.  5.  -  1.  E'  istituito  il  Fondo  centrale di
          garanzia  per  il  credito  navale,  di  seguito denominato
          "Fondo",  destinato  alla  copertura  dei  rischi derivanti
          dalla  mancata  restituzione  del  capitale e dalla mancata
          corresponsione  dei  relativi  interessi ed altri accessori
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica
          del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui
          all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria
          e  creditizia,  emanato con decreto legislativo 1 settembre
          1993,  n.  385,  prescelta  dal  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica  mediante
          procedure   di  evidenza  pubblica  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che
          tengano  conto  delle condizioni offerte e dell'adeguatezza
          della   struttura   tecnico-organizzativa   ai  fini  della
          prestazione del servizio.
              2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia
          del  Fondo  i  finanziamenti  garantiti da ipoteca di primo
          grado  sulla  nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad
          armatori  italiani  ed  esteri per i lavori, effettuati nei
          cantieri  nazionali,  di costruzione e trasformazione delle
          unita'   navali  previste  dall'art.  2  del  decreto-legge
          24 dicembre   1993,   n.   564,   convertito   dalla  legge
          22 febbraio  1994, n. 132, di durata non superiore a dodici
          anni  dall'ultimazione della nave, di importo non superiore
          all'80  per  cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di
          interesse  non  inferiore  a quello di cui alla risoluzione
          del  Consiglio  dell'OCSE  del  3 agosto 1981, e successive
          modificazioni.  Sono  altresi' ammessi all'intervento della
          garanzia  del  Fondo  i  finanziamenti  a tasso di mercato,
          ancorche'  inferiore  a  quello di cui alla risoluzione del
          Consiglio  dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e lo
          sviluppo  economico  (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive
          modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito
          da  agevolazioni  pubbliche  finalizzate  a ridurre l'onere
          degli interessi.
              3.  La  garanzia  del  Fondo puo' essere accordata alla
          banca  concedente il finanziamento fino ad un massimale del
          40  per  cento del finanziamento stesso, su richiesta della
          banca concedente, previa richiesta della banca concedente e
          dell'armatore  interessato.  Nei limiti di detto massimale,
          la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al
          90  per  cento della perdita che, di intesa con il soggetto
          gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
              4.  Le  condizioni e le modalita' dell'intervento della
          garanzia  del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro
          del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro dei trasporti e
          della navigazione.
              5.  Il  Fondo  ha  una  dotazione  iniziale  costituita
          dall'apporto  dello  Stato  ed e' alimentato dai versamenti
          una  tantum  effettuati  dalle  banche richiedenti a fronte
          della concessione della garanzia e dagli interessi maturati
          sulle disponibilita' del Fondo stesso.
              6.  Per  l'attuazione  di  quanto disposto dal presente
          articolo  e'  autorizzato  un  limite  d'impegno  di durata
          decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.".
              - Per  l'art.  2  della  legge n. 522/1999 vedasi nelle
          note alle premesse.

          Note all'art. 4, comma 2:
              - Per  gli  articoli 3 e 4 della legge n. 132/1994 vedi
          nelle note all'art. 4, comma 1.