Art. 5. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge o dal presente regolamento, restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 e del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 dicembre 2001 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 114
Note all'art. 5, comma 1: - Per il decreto-legge n. 564/1993, convertito dalla legge n. 132/1994 vedi nelle note alle premesse. - Per il decreto ministeriale n. 373/1990 vedi nelle note alle premesse.