Art. 5.
                             R i n v i o

  1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge o dal presente
regolamento,   restano   applicabili,   in   quanto  compatibili,  le
disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  24 dicembre  1993,  n. 564,
convertito  dalla  legge  22 febbraio  1994, n. 132 e del decreto del
Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 27 dicembre 2001


                                    Il Ministro
                        delle infrastrutture e dei trasporti
                                      Lunardi

         Il Ministro
dell'economia e delle finanze
          Tremonti


Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002
  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 114
 
          Note all'art. 5, comma 1:
              - Per  il  decreto-legge  n. 564/1993, convertito dalla
          legge n. 132/1994 vedi nelle note alle premesse.
              - Per  il  decreto  ministeriale n. 373/1990 vedi nelle
          note alle premesse.